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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17467/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 giugno 1968 avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte d'appello di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di condanna n. 1188 pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 4 luglio 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 99, 81 cod. pen., 76 comma 7 e 80, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 31

I. 646/82 commesso in epoca compresa tra il 31 marzo 2019 ed il 15 ottobre 2019; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza in relazione all'eccepita violazione dell'art. 34cod. proc. pen. atteso che il Giudice di Pescara, investito a decidere in epoca antecedente, aveva già espresso valutazioni circa la colpevolezza della ricorrente con provvedimento del Tribunale del Riesame emesso in data 18 marzo 2021, nonché l'inosservanza dell'art. 47 comma 3 cod. pen.; ritenuto che l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudìzìo neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo ladefinizione del relativo grado processuale, e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione" (Sez. 3, n. 34582 del 19/05/2021 Ud. (dep. 17/09/2021), Rv. 282136 - 01); "Per evitare la partecipazione al giudizio da parte di un giudice nei cui confronti sia ravvisabile una situazione di incompatibilità determinata da atti precedentemente compiuti, la parte interessata deve avvalersi della ricusazione, proponendo la relativa istanza nei termini di legge; ne deriva che, ove la parte non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al procedimento del magistrato nei cui confronti sia ravvisabile una causa di incompatibilità diviene pienamente legittima, e il mancato rilievo non si riflette sulla validità degli atti dallo stesso compiuti, in quanto tale effetto non è previsto da nessuna disposizione di legge" (Sez. 4, n. 23160 del 06/04/2017 Cc. (dep. 11/05/2017), Rv. 270186 - 01); considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 giugno 1968 avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte d'appello di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di condanna n. 1188 pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 4 luglio 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 99, 81 cod. pen., 76 comma 7 e 80, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 31 I. 646/82 commesso in epoca compresa tra il 31 marzo 2019 ed il 15 ottobre 2019; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza in relazione all'eccepita violazione dell'art. 34cod. proc. pen. atteso che il Giudice di Pescara, investito a decidere in epoca antecedente, aveva già espresso valutazioni circa la colpevolezza della ricorrente con provvedimento del Tribunale del Riesame emesso in data 18 marzo 2021, nonché l'inosservanza dell'art. 47 comma 3 cod. pen.; ritenuto che l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudìzìo neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo ladefinizione del relativo grado processuale, e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione" (Sez. 3, n. 34582 del 19/05/2021 Ud. (dep. 17/09/2021), Rv. 282136 - 01); "Per evitare la partecipazione al giudizio da parte di un giudice nei cui confronti sia ravvisabile una situazione di incompatibilità determinata da atti precedentemente compiuti, la parte interessata deve avvalersi della ricusazione, proponendo la relativa istanza nei termini di legge; ne deriva che, ove la parte non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al procedimento del magistrato nei cui confronti sia ravvisabile una causa di incompatibilità diviene pienamente legittima, e il mancato rilievo non si riflette sulla validità degli atti dallo stesso compiuti, in quanto tale effetto non è previsto da nessuna disposizione di legge" (Sez. 4, n. 23160 del 06/04/2017 Cc. (dep. 11/05/2017), Rv. 270186 - 01); considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17467/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris