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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 00321/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6057/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1117/2020 depositata il 11/08/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - il Comune di Celano ha agito in giudizio per chiedere di far dichiarare – in suo favore – l’intervenuta usucapione ai sensi dell’art. 1158 c.c. . di un immobile che lo stesso e nte aveva già acquistato con atto di compravendita del 28/10/1991 non trascritto nei RRII; - detto immobile, nel 2006, era stato pignorato in danno dell’originario proprietario (dante causa del Comune) e trasferito a [OSCURATO:PERSONA] con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado ha accolto la domanda, richiamando il principio secondo cui, in tema di trascrizione, il conflitto fra l'acquirente a titolo derivativo e quello perusucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accertal'usucapione e dall'anteriorità della trascrizione di essa odella relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., n on risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa. (Cassazionecivile, sentenza n. 2162/2005).; - avverso la sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ponendo la questione di diritto sulla possibilità - per chi sia già proprietario di un immobile per titolo valido - di proporre domanda di acquisto dello stesso bene per usucapione; - la questione, avente rilievo nomofilattico, va trattata in pubblica udienza; P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6057/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1117/2020 depositata il 11/08/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - il Comune di Celano ha agito in giudizio per chiedere di far dichiarare – in suo favore – l’intervenuta usucapione ai sensi dell’art. 1158 c.c. . di un immobile che lo stesso e nte aveva già acquistato con atto di compravendita del 28/10/1991 non trascritto nei RRII; - detto immobile, nel 2006, era stato pignorato in danno dell’originario proprietario (dante causa del Comune) e trasferito a [OSCURATO:PERSONA] con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado ha accolto la domanda, richiamando il principio secondo cui, in tema di trascrizione, il conflitto fra l'acquirente a titolo derivativo e quello perusucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accertal'usucapione e dall'anteriorità della trascrizione di essa odella relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., n on risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa. (Cassazionecivile, sentenza n. 2162/2005).; - avverso la sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ponendo la questione di diritto sulla possibilità - per chi sia già proprietario di un immobile per titolo valido - di proporre domanda di acquisto dello stesso bene per usucapione; - la questione, avente rilievo nomofilattico, va trattata in pubblica udienza; P.Q.M. Rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell
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