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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01807/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 del GIP TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo che, in parte, allorché denuncia l'applicazione di una pena inferiore a quella concordata, non è sorretto da un concreto interesse del ricorrente, e, in altra parte, là dove lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i motivi per cui, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, è possibile ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 del GIP TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo che, in parte, allorché denuncia l'applicazione di una pena inferiore a quella concordata, non è sorretto da un concreto interesse del ricorrente, e, in altra parte, là dove lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i motivi per cui, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, è possibile ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso dicembre 2
Sentenza Cassazione n. 01807/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris