CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17769/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 129) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte veneziana, conformemente al primo giudice, ha desunto il dolo del prevenuto dalle circostanze di fatto processualmente emerse, vale a dire: dal rilevante impatto intervenuto fra i due veicoli; dalla deposizione del teste Mercegata, secondo cui la vettura del prevenuto aveva invaso la corsia opposta e urtato lateralmente la Citroen della persona offesa, che si era poi ribaltata, tanto che il teste aveva detto più volte al Pavan di fermarsi, inutilmente; dai danni notevoli riscontrati dal rilievo fotografico dei Carabinieri; tutti elementi dai quali i giudici di merito hanno desunto, non illogicamente, la consapevolezza del ricorrente di aver causato un incidente, con conseguente (ma inadempiuto) obbligo di fermarsi e di prestare soccorso. La pericolosità della condotta e i danni provocati hanno fondato il giudizio di non particolare tenuità del fatto, secondo una ponderata valutazione di merito incensurabile in Cassazione. Il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. è basato sui plurimi precedenti penali a carico dell'imputato e sul suo tentativo di far riparare l'auto onde evitare di essere identificato, secondo un iter argomentativo insindacabile in sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 mar