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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 31157/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4920-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della Società in nome collettivo "Centro diagnostico Penta del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]." e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] - ENPAB; - intimata- avverso la sentenza n. 2170/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che: la Corte d'appello di Napoli ha respinto l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro (già ASL Napoli 1), confermando la decisione di primo grado, che aveva accertato l'obbligo dell'Azienda di corrispondere il contributo ENPAB del 2% sulle prestazioni erogate dalla società in accomandita semplice "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.n.c." per la quota della società facente capo ai biologi iscritti all'ENPAB, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e condannato l'ASL al pagamento della somma di Euro 1264,40 per il mancato versamento del citato contributo negli anni dal 2008 al 2012; la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha dato atto che con la sentenza n. 28425/2009, irrevocabile, il Tribunale di Napoli aveva accolto analogo ricorso e dichiarato l'obbligo dell'ASL di corrispondere, per le prestazioni ricevute da parte dell'Istituto medico, il contributo ENPAB del 2% per la quota della società facente capo ai biologi iscritti all'ENPAB, con condanna dell'Azienda al pagamento in favore dei detti biologi della somma richiesta, in relazione ad altro pregresso periodo, per il medesimo titolo azionato in questo procedimento; i giudici di appello hanno richiamato precedenti di legittimità secondo cui, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento; hanno ritenuto applicabili i suddetti principi alla fattispecie oggetto di causa, in ragione della pacifica identità della situazione di fatto e della permanenza delle condizioni già accertate con la precedente sentenza irrevocabile, e quindi precluso Ric. 2021 n. 04920 sez.

ML - ud. 13-07-2022 -2- ogni riesame delle questioni di fatto e di diritto a causa dell'efficacia del giudicato esterno proiettata anche sul periodo 2008-2012; inoltre, la questione era stata decisa nel medesimo senso anche in sede di legittimità con le sentenze della Corte di cassazione n. 2236 del 2020 e n. 2850 del 2020; avverso tale sentenza l'[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante del centro diagnostico Penta del dott. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO che: con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,115 e 116 e dell'art. 2909 c.c.; nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; si sostiene che la Corte di merito abbia errato nel ritenere che il giudicato esterno (formatosi su altro giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli), relativo all'accertamento dell'obbligo dell'[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro di corrispondere il contributo ENPAB del 2% per le prestazioni ricevute dalla ricorrente in altro periodo di tempo, potesse estendere i suoi effetti anche ai fini del riconoscimento del diritto al contributo per il periodo 2008/2012; si definiscono ìnconferenti i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte d'appello e si invocano come rilevanti i principi enunciati dalla Corte di legittimità a proposito delle obbligazioni contributive insorte nel settore delle assicurazioni sociali obbligatorie; col secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., della L. n. 234 del 2004, art. 1, commi 39 e 40, dell'art. 12 preleggi; nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; Ric. 2021 n. 04920 sez.

ML - ud. 13-07-2022 -3-- si assume che il giudice d'appello avrebbe dovuto applicare in via analogica al caso di specie, relativo alle società costituite da biologici, la L. n. 234 del 2004, art. 1, commi 39 e 40, concernente le società mediche e odontoiatriche, con conseguente esclusione di ogni rivalsa nei confronti del SSN per la corresponsione del contributo integrativo; con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.112,113,115,116 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 103 del 1996 (artt. 6, 7, 8) e del Regolamento ENP.AB (art. 4), dell'art. 6, comma 6,

1. n. 724 del 1994, della

1. n. 243 del 2004 (art. 1, commi 39 e 40), nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in ragione del fatto che per avere la sentenza impugnata trascurato che l'obbligo del versamento contributivo era condizionato dall'esistenza di una convenzione con lo specialista e non anche con strutture sanitarie private in forma associata. il primo motivo è infondato atteso che la sentenza impugnata ha deciso le questioni in diritto uniformandosi ai principi enunciati da questa S.C. e che qui si confermano; si è affermato che, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v.

Cass. 20765 del 2018); difatti, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione; e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in Ric. 2021 n. 04920 sez.

MI - ud. 13-07-2022 -4- relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (v.

Cass. n. 17223 del 2020; n. 8379 del 2009); l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non è impedita dall'autonomia dei periodi, soltanto però in riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie originante l'obbligazione relativa ad un determinato periodo che assumano carattere tendenzialmente permanente (v. anche Cass. n. 37 del 2019; n. 13498 del 2015 in materia di processo tributario); nel caso in esame, deve ritenersi formato, per effetto delle sentenze irrevocabili, il giudicato sull'obbligo dell'ASL di rimborsare il contributo ENPAB per i singoli periodi in cui ha utilizzato le prestazioni del controricorrente quale biologo convenzionato; la Corte d'appello ha accertato che la sentenza n. 28425 del 2009 del Tribunale di Napoli aveva statuito su analogo ricorso, con implicita ma inequivoca esclusione dell'intervento di elementi variabili; sulla base di tale accertamento in fatto, qui non censurato e non censurabile, la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi sopra enunciati e si sottrae quindi al dedotto vizio di violazione di legge; non appaiono invece pertinenti, in quanto relativi a situazioni non comparabili con quella oggetto di causa, i precedenti invocati nel ricorso (Cass. n. 19720 del 2007; n. 5108 del 2002) relativi a pluralità di controversie tra le stesse parti aventi ad oggetto pretese retributive identiche ma relative a diversi periodi del medesimo rapporto oppure (Cass. n. 7487 del 2000; S.U. n. 10933 del 1997) concernenti l'inidoneità del giudicato a precludere un autonomo accertamento in relazione ad un successivo periodo contributivo; il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati; essi hanno ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali per prestazioni rese in regime di convenzionamento con la ASL ed espletate da biologhe iscritte all'ENPAB e associate in società di persone (nella specie il LAB, Laboratorio di analisi biochimiche); al riguardo, l'art. 4 del regolamento ENPAB, approvato con regolamento ministeriale 16.7.97, prevede quanto al contributo integrativo che "le associazioni Ric. 2021 n. 04920 sez.

ML - ud. 13-07-2022 -5- professionali e le società alle quali partecipa un iscritto dell'ente devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all'ente", determina quindi la percentuale sugli utili rilevante per la quantificazione della detta maggiorazione, ed affida alle medesime associazioni la riscossione ed il versamento della stessa; in tale contesto, la corte territoriale ha ritenuto correttamente che il soggetto obbligato al versamento del contributo integrativo è quello che si giova della prestazione professionale dell'iscritto che, nella specie, va individuato nella ASL con il quale vige il rapporto di convenzionamento; la soluzione è conforme alle regole richiamate ed alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cassazione n. 2236 del 30 gennaio 2020 e da Cass. 2850 del 2020 ex plurimis), che ha esaminato fattispecie del tutto analoghe alla presente ed alle cui motivazione si fa espresso riferimento; contrariamente all'assunto svolto da ASL Napoli 1 Centro, infatti, è la disciplina, inderogabile, dell'obbligazione contributiva relativa al rapporto assicurativo obbligatorio che regola la concreta fattispecie dedotta in causa senza che assuma rilevanza il dato che la pretesa fatta valere dagli originari ricorrenti sia ancorata anche agli obblighi derivanti dalla convenzione intercorsa tra le parti; il D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1 ha assoggettato a trasformazione in associazioni o in fondazioni di diritto privato molteplici enti pubblici gestori, regolando tale processo di privatizzazione con la previsione di apposita deliberazione dei competenti organi di ciascun ente, imponendo l'assenza di finanziamenti pubblici o altri sostegni pubblici di carattere finanziario; Corte Cost., 18 luglio 1997, n. 248 e 5 febbraio 1999, n. 15, hanno precisato che tale processo di trasformazione non ha dato luogo ad una privatizzazione sostanziale, essendo rimasto immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale svolta dagli enti privatizzati, "articolandosi sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi"; in tale contesto va letto il D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 8 che nella versione originaria, per quanto qui di interesse, prevede: "1. (...)

2. Gli iscritti agli albi o elenchi (...) sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare Ric. 2021 n. 04920 sez.

ML - ud. 13-07-2022 -6- i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite. il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura"; ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di disciplina della funzione di previdenza adottato dall'ENPAB vigente ratione temporis: "Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività autonoma di libera professione, conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, e devono versare all'Ente il relativo ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito colui che si avvale dell'attività professionale.

La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo; le [OSCURATO:PERSONA] e le Società alle quali partecipa un iscritto all'Ente devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all'Ente; l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo iscritto è calcolato su una percentuale dei corrispettivi lordi conseguiti dalla associazione o società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili spettante all'iscritto stesso (...)"; da quanto sin qui esposto, emerge con particolare evidenza che la riscossione da parte del professionista del contributo integrativo, pari al due per cento del fatturato da porre a carico dell'utenza mediante evidenza in fattura, deriva direttamente dalla legge e tale disposizione è chiaramente rivolta a chiunque si trovi nella situazione descritta.

Inoltre, la disposizione regolamentare, contenente la ulteriore disciplina del sistema di riscossione del contributo, laddove l'attività professionale sia resa in forma associata o societaria, realizza una legittima applicazione del potere regolamentare previsto dal citato D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 6; come questa Corte di legittimità ha più volte affermato (vd. da ultimo Cass. n. 4608 del 2019 e le pronunce ivi richiamate) il principio di autonomia riconosciuto alle Casse professionali dal D.Lgs. n. 594 del 1994 e dal D.Lgs. n. 103 del 1996 Ric. 2021 n. 04920 sez.

ML - ud. 13-07-2022 -7- realizza, nel rispetto della natura pluralista dell'intero sistema previdenziale, lo scopo di rispettare le istanze del gruppo professionale nella gestione dell'assicurazione obbligatoria, all'interno dello spazio assegnato loro dalla legge (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12), senza il concorso finanziario da parte dello Stato; l'attribuzione di autonomia gestionale, organizzativa e contabile a tali associazioni o fondazioni, con i limiti dovuti "alla natura pubblica dell'attività svolta" (art. 2, comma 1), garantisce ai nuovi soggetti autonomia statutaria e regolamentare (art. 1, comma 40) ed il finanziamento attraverso i versamenti contributivi dei propri iscritti, con divieto di contribuzioni pubbliche (art. 1, commi 1 e 3), pur permanendo, nei loro confronti, il controllo pubblico (art. 3); con l'entrata in vigore della L. n. 133 del 2011, i contributi integrativi, posti appunto a carico di chi si avvale delle attività professionali degli iscritti, sono imposti nella misura fissata mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo e sono riscossi direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura; la legge suddetta ha pure previsto che, al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente Digs. e a quelli di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti; se questo è, in sintesi, il peculiare ambito normativo che connota il rapporto previdenziale intercorrente, in generale, tra biologo cd Enpab, è evidente, che ipotizzare, come vorrebbe la ricorrente, che la regola generale della riscossione del contributo integrativo a carico dell'utenza non si debba applicare laddove la prestazione del biologo sia resa quale socio di società accreditata presso l'Azienda sanitaria, non risponde nè al dato testuale delle norme sopra riportate e neanche ad una logica di equa distribuzione degli obblighi contributivi tra gli iscritti all'Ente di previdenza che è, invece, punto essenziale della solidarietà categoriale; Ric. 2021 n. 04920 sez.

MI - ud. 13-07-2022 -8- senza alcuna giustificazione, infatti, il biologo socio o associato si troverebbe gravato di oneri contributivi maggiori rispetto ai colleghi non associati pur fruendo delle medesime prestazioni previdenziali; in realtà, l'autonomia soggettiva della società professionale o dell'associazione non incide sul rapporto previdenziale intercorrente tra l'iscritto e l'Ente ed il vincolo associativo (o societario) riverbera solo sulle concrete modalità di calcolo dell'importo contributivo dovuto, come fatto palese dal disposto dell'art. 8 Reg. citato che dispone che l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo iscritto è calcolato su una percentuale dei corrispettivi lordi conseguiti dalla associazione o società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili spettante all'iscritto stesso; la regolamentazione contributiva appena descritta non soffre, dunque, di alcuna lacuna, per cui non vi è spazio per interpretazioni analogiche o solo estensive che attingano al disposto della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39; tali disposizioni, peraltro, non condividono la ratio di quelle sopra applicate.

Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. n. 10959 del 2018; Cass. n. 11257 del 2016; Cass. n. 11591 del 2016) esse sono relative alle società professionali mediche od odontoiatriche ed quelle di capitali ed attribuiscono a ciascun medico la quota parte della contribuzione di spettanza individuale, prevedendo che "le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività' di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale": si è ritenuta la portata specifica della disposizione nel senso che la stessa impone una lettura appropriata e tecnica della parola "fatturato", giacche essa non avrebbe significato ove la base di calcolo fosse già costituita dalle fatture emesse dai professionisti a fronte dei compensi ricevuti dalla società; l'intento teleologico della norma in esame conferma che la L. n. 243 del 2004 è intervenuta a colmare una lacuna normativa (l'assoggettamento a contribuzione delle attività dei medici specialisti esterni operanti in strutture societarie), attraverso la previsione del prelievo contributivo sul fatturato annuo delle società, in qualsiasi forma costituite, prodotto dalle prestazioni specialistiche rese dai medici e odontoiatri nei confronti del Servizio pubblico.

Si è voluto così evitare che, Ric. 2021 n. 04920 sez.

ML - ud. 13-07-2022 -9- attraverso lo schermo della struttura societaria, l'attività di lavoro del medico in regime di libera professione fosse sottratta alla contribuzione previdenziale; in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 2000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4920-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della Società in nome collettivo "Centro diagnostico Penta del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]." e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] - ENPAB; - intimata- avverso la sentenza n. 2170/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: la Corte d'appello di Napoli ha respinto l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro (già ASL Napoli 1), confermando la decisione di primo grado, che aveva accertato l'obbligo dell'Azienda di corrispondere il contributo ENPAB del 2% sulle prestazioni erogate dalla società in accomandita semplice "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.n.c." per la quota della società facente capo ai biologi iscritti all'ENPAB, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e condannato l'ASL al pagamento della somma di Euro 1264,40 per il mancato versamento del citato contributo negli anni dal 2008 al 2012; la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha dato atto che con la sentenza n. 28425/2009, irrevocabile, il Tribunale di Napoli aveva accolto analogo ricorso e dichiarato l'obbligo dell'ASL di corrispondere, per le prestazioni ricevute da parte dell'Istituto medico, il contributo ENPAB del 2% per la quota della società facente capo ai biologi iscritti all'ENPAB, con condanna dell'Azienda al pagamento in favore dei detti biologi della somma richiesta, in relazione ad altro pregresso periodo, per il medesimo titolo azionato in questo procedimento; i giudici di appello hanno richiamato precedenti di legittimità secondo cui, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento; hanno ritenuto applicabili i suddetti principi alla fattispecie oggetto di causa, in ragione della pacifica identità della situazione di fatto e della permanenza delle condizioni già accertate con la precedente sentenza irrevocabile, e quindi precluso Ric. 2021 n. 04920 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- ogni riesame delle questioni di fatto e di diritto a causa dell'efficacia del giudicato esterno proiettata anche sul periodo 2008-2012; inoltre, la questione era stata decisa nel medesimo senso anche in sede di legittimità con le sentenze della Corte di cassazione n. 2236 del 2020 e n. 2850 del 2020; avverso tale sentenza l'[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante del centro diagnostico Penta del dott. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. CONSIDERATO che: con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,115 e 116 e dell'art. 2909 c.c.; nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; si sostiene che la Corte di merito abbia errato nel ritenere che il giudicato esterno (formatosi su altro giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli), relativo all'accertamento dell'obbligo dell'[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro di corrispondere il contributo ENPAB del 2% per le prestazioni ricevute dalla ricorrente in altro periodo di tempo, potesse estendere i suoi effetti anche ai fini del riconoscimento del diritto al contributo per il periodo 2008/2012; si definiscono ìnconferenti i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte d'appello e si invocano come rilevanti i principi enunciati dalla Corte di legittimità a proposito delle obbligazioni contributive insorte nel settore delle assicurazioni sociali obbligatorie; col secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., della L. n. 234 del 2004, art. 1, commi 39 e 40, dell'art. 12 preleggi; nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; Ric. 2021 n. 04920 sez. ML - ud. 13-07-2022 -3-- si assume che il giudice d'appello avrebbe dovuto applicare in via analogica al caso di specie, relativo alle società costituite da biologici, la L. n. 234 del 2004, art. 1, commi 39 e 40, concernente le società mediche e odontoiatriche, con conseguente esclusione di ogni rivalsa nei confronti del SSN per la corresponsione del contributo integrativo; con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.112,113,115,116 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 103 del 1996 (artt. 6, 7, 8) e del Regolamento ENP.AB (art. 4), dell'art. 6, comma 6, 1. n. 724 del 1994, della 1. n. 243 del 2004 (art. 1, commi 39 e 40), nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in ragione del fatto che per avere la sentenza impugnata trascurato che l'obbligo del versamento contributivo era condizionato dall'esistenza di una convenzione con lo specialista e non anche con strutture sanitarie private in forma associata. il primo motivo è infondato atteso che la sentenza impugnata ha deciso le questioni in diritto uniformandosi ai principi enunciati da questa S.C. e che qui si confermano; si è affermato che, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v. Cass. 20765 del 2018); difatti, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione; e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in Ric. 2021 n. 04920 sez. MI - ud. 13-07-2022 -4- relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (v. Cass. n. 17223 del 2020; n. 8379 del 2009); l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non è impedita dall'autonomia dei periodi, soltanto però in riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie originante l'obbligazione relativa ad un determinato periodo che assumano carattere tendenzialmente permanente (v. anche Cass. n. 37 del 2019; n. 13498 del 2015 in materia di processo tributario); nel caso in esame, deve ritenersi formato, per effetto delle sentenze irrevocabili, il giudicato sull'obbligo dell'ASL di rimborsare il contributo ENPAB per i singoli periodi in cui ha utilizzato le prestazioni del controricorrente quale biologo convenzionato; la Corte d'appello ha accertato che la sentenza n. 28425 del 2009 del Tribunale di Napoli aveva statuito su analogo ricorso, con implicita ma inequivoca esclusione dell'intervento di elementi variabili; sulla base di tale accertamento in fatto, qui non censurato e non censurabile, la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi sopra enunciati e si sottrae quindi al dedotto vizio di violazione di legge; non appaiono invece pertinenti, in quanto relativi a situazioni non comparabili con quella oggetto di causa, i precedenti invocati nel ricorso (Cass. n. 19720 del 2007; n. 5108 del 2002) relativi a pluralità di controversie tra le stesse parti aventi ad oggetto pretese retributive identiche ma relative a diversi periodi del medesimo rapporto oppure (Cass. n. 7487 del 2000; S.U. n. 10933 del 1997) concernenti l'inidoneità del giudicato a precludere un autonomo accertamento in relazione ad un successivo periodo contributivo; il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati; essi hanno ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali per prestazioni rese in regime di convenzionamento con la ASL ed espletate da biologhe iscritte all'ENPAB e associate in società di persone (nella specie il LAB, Laboratorio di analisi biochimiche); al riguardo, l'art. 4 del regolamento ENPAB, approvato con regolamento ministeriale 16.7.97, prevede quanto al contributo integrativo che "le associazioni Ric. 2021 n. 04920 sez. ML - ud. 13-07-2022 -5- professionali e le società alle quali partecipa un iscritto dell'ente devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all'ente", determina quindi la percentuale sugli utili rilevante per la quantificazione della detta maggiorazione, ed affida alle medesime associazioni la riscossione ed il versamento della stessa; in tale contesto, la corte territoriale ha ritenuto correttamente che il soggetto obbligato al versamento del contributo integrativo è quello che si giova della prestazione professionale dell'iscritto che, nella specie, va individuato nella ASL con il quale vige il rapporto di convenzionamento; la soluzione è conforme alle regole richiamate ed alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cassazione n. 2236 del 30 gennaio 2020 e da Cass. 2850 del 2020 ex plurimis), che ha esaminato fattispecie del tutto analoghe alla presente ed alle cui motivazione si fa espresso riferimento; contrariamente all'assunto svolto da ASL Napoli 1 Centro, infatti, è la disciplina, inderogabile, dell'obbligazione contributiva relativa al rapporto assicurativo obbligatorio che regola la concreta fattispecie dedotta in causa senza che assuma rilevanza il dato che la pretesa fatta valere dagli originari ricorrenti sia ancorata anche agli obblighi derivanti dalla convenzione intercorsa tra le parti; il D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1 ha assoggettato a trasformazione in associazioni o in fondazioni di diritto privato molteplici enti pubblici gestori, regolando tale processo di privatizzazione con la previsione di apposita deliberazione dei competenti organi di ciascun ente, imponendo l'assenza di finanziamenti pubblici o altri sostegni pubblici di carattere finanziario; Corte Cost., 18 luglio 1997, n. 248 e 5 febbraio 1999, n. 15, hanno precisato che tale processo di trasformazione non ha dato luogo ad una privatizzazione sostanziale, essendo rimasto immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale svolta dagli enti privatizzati, "articolandosi sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi"; in tale contesto va letto il D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 8 che nella versione originaria, per quanto qui di interesse, prevede: "1. (...) 2. Gli iscritti agli albi o elenchi (...) sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare Ric. 2021 n. 04920 sez. ML - ud. 13-07-2022 -6- i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite. il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura"; ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di disciplina della funzione di previdenza adottato dall'ENPAB vigente ratione temporis: "Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività autonoma di libera professione, conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, e devono versare all'Ente il relativo ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito colui che si avvale dell'attività professionale. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo; le [OSCURATO:PERSONA] e le Società alle quali partecipa un iscritto all'Ente devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all'Ente; l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo iscritto è calcolato su una percentuale dei corrispettivi lordi conseguiti dalla associazione o società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili spettante all'iscritto stesso (...)"; da quanto sin qui esposto, emerge con particolare evidenza che la riscossione da parte del professionista del contributo integrativo, pari al due per cento del fatturato da porre a carico dell'utenza mediante evidenza in fattura, deriva direttamente dalla legge e tale disposizione è chiaramente rivolta a chiunque si trovi nella situazione descritta. Inoltre, la disposizione regolamentare, contenente la ulteriore disciplina del sistema di riscossione del contributo, laddove l'attività professionale sia resa in forma associata o societaria, realizza una legittima applicazione del potere regolamentare previsto dal citato D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 6; come questa Corte di legittimità ha più volte affermato (vd. da ultimo Cass. n. 4608 del 2019 e le pronunce ivi richiamate) il principio di autonomia riconosciuto alle Casse professionali dal D.Lgs. n. 594 del 1994 e dal D.Lgs. n. 103 del 1996 Ric. 2021 n. 04920 sez. ML - ud. 13-07-2022 -7- realizza, nel rispetto della natura pluralista dell'intero sistema previdenziale, lo scopo di rispettare le istanze del gruppo professionale nella gestione dell'assicurazione obbligatoria, all'interno dello spazio assegnato loro dalla legge (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12), senza il concorso finanziario da parte dello Stato; l'attribuzione di autonomia gestionale, organizzativa e contabile a tali associazioni o fondazioni, con i limiti dovuti "alla natura pubblica dell'attività svolta" (art. 2, comma 1), garantisce ai nuovi soggetti autonomia statutaria e regolamentare (art. 1, comma 40) ed il finanziamento attraverso i versamenti contributivi dei propri iscritti, con divieto di contribuzioni pubbliche (art. 1, commi 1 e 3), pur permanendo, nei loro confronti, il controllo pubblico (art. 3); con l'entrata in vigore della L. n. 133 del 2011, i contributi integrativi, posti appunto a carico di chi si avvale delle attività professionali degli iscritti, sono imposti nella misura fissata mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo e sono riscossi direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura; la legge suddetta ha pure previsto che, al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente Digs. e a quelli di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti; se questo è, in sintesi, il peculiare ambito normativo che connota il rapporto previdenziale intercorrente, in generale, tra biologo cd Enpab, è evidente, che ipotizzare, come vorrebbe la ricorrente, che la regola generale della riscossione del contributo integrativo a carico dell'utenza non si debba applicare laddove la prestazione del biologo sia resa quale socio di società accreditata presso l'Azienda sanitaria, non risponde nè al dato testuale delle norme sopra riportate e neanche ad una logica di equa distribuzione degli obblighi contributivi tra gli iscritti all'Ente di previdenza che è, invece, punto essenziale della solidarietà categoriale; Ric. 2021 n. 04920 sez. MI - ud. 13-07-2022 -8- senza alcuna giustificazione, infatti, il biologo socio o associato si troverebbe gravato di oneri contributivi maggiori rispetto ai colleghi non associati pur fruendo delle medesime prestazioni previdenziali; in realtà, l'autonomia soggettiva della società professionale o dell'associazione non incide sul rapporto previdenziale intercorrente tra l'iscritto e l'Ente ed il vincolo associativo (o societario) riverbera solo sulle concrete modalità di calcolo dell'importo contributivo dovuto, come fatto palese dal disposto dell'art. 8 Reg. citato che dispone che l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo iscritto è calcolato su una percentuale dei corrispettivi lordi conseguiti dalla associazione o società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili spettante all'iscritto stesso; la regolamentazione contributiva appena descritta non soffre, dunque, di alcuna lacuna, per cui non vi è spazio per interpretazioni analogiche o solo estensive che attingano al disposto della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39; tali disposizioni, peraltro, non condividono la ratio di quelle sopra applicate. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. n. 10959 del 2018; Cass. n. 11257 del 2016; Cass. n. 11591 del 2016) esse sono relative alle società professionali mediche od odontoiatriche ed quelle di capitali ed attribuiscono a ciascun medico la quota parte della contribuzione di spettanza individuale, prevedendo che "le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività' di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale": si è ritenuta la portata specifica della disposizione nel senso che la stessa impone una lettura appropriata e tecnica della parola "fatturato", giacche essa non avrebbe significato ove la base di calcolo fosse già costituita dalle fatture emesse dai professionisti a fronte dei compensi ricevuti dalla società; l'intento teleologico della norma in esame conferma che la L. n. 243 del 2004 è intervenuta a colmare una lacuna normativa (l'assoggettamento a contribuzione delle attività dei medici specialisti esterni operanti in strutture societarie), attraverso la previsione del prelievo contributivo sul fatturato annuo delle società, in qualsiasi forma costituite, prodotto dalle prestazioni specialistiche rese dai medici e odontoiatri nei confronti del Servizio pubblico. Si è voluto così evitare che, Ric. 2021 n. 04920 sez. ML - ud. 13-07-2022 -9- attraverso lo schermo della struttura societaria, l'attività di lavoro del medico in regime di libera professione fosse sottratta alla contribuzione previdenziale; in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 2000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
Sentenza Cassazione n. 31157/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris