CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21844/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il tribunale TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALEdi Bari; vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 25 novembre 2024 il GIP del Tribunale di Bari – quale giudice della esecuzione - ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione, tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. territoriale, deducendo vizio di incompetenza funzionale del giudice della esecuzione che ha emesso la decisione, dovendosi ritenere competente la Corte di Appello di Bari, sempre in riferimento alla decisione del 27 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. La decisione divenuta irrevocabile per ultima è effettivamente quella emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 27 giugno 2023. Si tratta di una decisione che radica l’esecuzione nei confronti di tutti i coimputati, tra cui [OSCURATO:PERSONA], avendo operato una variazione sostanziale della decisione di primo grado per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (v. Sez. I n.21681 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 256081 e successive, per cui nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza a provvedere "in executivis" è del giudice di appello non solo rispetto agli imputati per i quali la sentenza di primo grado sia stata sostanzialmente riformata, ma anche per quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata). Va pertanto disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bari per l'ulteriore corso. Così è d