CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 31641/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/01/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 10 gennaio 2022 il Tribunale di Bologna, sezione misure di prevenzione, ha disposto "l'integrazione materiale" del proprio precedente decreto del 12 giugno 2018, che disponeva l'applicazione di misura prevenzione patrimoniale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo ad esso la condanna dello stesso alle spese di procedimento. La statuizione sulle spese era stata sollecitata con nota 17 agosto 2021 dalla cancelleria della Corte d'appello, che con decreto 14 gennaio 2021 aveva parzialmente riformato il provvedimento di primo grado in punto di cespiti da sottoporre a sequestro, decreto divenuti definitivo il 5 marzo 2021. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il prevenuto, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce violazione di legge, perché il procedimento è stato effettuato, o doveva essere effettuato, nelle forme dell'incidente di esecuzione, ma nessuna parte processuale aveva fatto istanza, e l'incidente di esecuzione non può iniziare d'ufficio. Inoltre, avrebbe dovuto provvedervi la Corte d'appello, e non il Tribunale. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, perché la condanna alle spese ha natura sostanzialmente sanzionatoria e non può essere applicata mediante l'incidente di esecuzione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo, in cui si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto usare la procedura dell'incidente di esecuzione, e non quella della correzione dell'errore materiale, è infondato. L'art. 7, comma 10-quinquies, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dispone: "il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali". Nel caso in esame, il decreto del Tribunale di Bologna del 12 giugno 2018, emesso nei confronti del ricorrente, mancava di tale statuizione in punto di spese. Il codice antimafia non contiene una norma processuale che disponga come debba essere effettuata la correzione di un provvedimento del giudice, atteso che il richiamo all'art. 666 cod. proc. pen. effettuato dall'art. 7, comma 9, riguarda in generale la procedura di applicazione della misura. Questa norma processuale esiste, però, nel codice di procedura penale, ed è l'art. 535, comma 4, cod. proc. pen., che dispone espressamente che "qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130". E l'art. 130, comma 1, primo periodo, a sua volta, dispone che "la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento". L'applicabilità in via interpretativa della norma dell'art. 130 cod. proc. pen. al procedimento di prevenzione, pur in mancanza di una esplicita norma di richiamo, è stata già affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 30100 del 25/03/2015, Piazza, Rv. 264615: nel procedimento di prevenzione il rimedio esperibile dal proposto e dai terzi interessati avverso la statuizione di condanna alle spese per i giudizi di merito è quello della correzione dell'errore materiale, poichè la pronuncia di una statuizione di tale contenuto è esclusa dall'art. 204, comma secondo, del d.P.R. n. 115 del 2012, in materia di prevenzione, esecuzione e sorveglianza, salvo che con riferimento al giudizio di legittimità, e costituisce inoltre disposizione conseguenziale ed accessoria rispetto a quelle relative al "thema decidendum", non implicante alcuna discrezione valutativa da parte del giudice). D'altronde, l'estensione al procedimento di prevenzione di regole del codice di procedura penale è stata ritenuta necessaria anche con riferimento ad altri istituti, in ragione della comune natura giurisdizionale ed incidenza su diritti di rilievo costituzionale (v., ad esempio, Sez. 1, Sentenza n. 4330 del 10/12/2020, dep. 2021, Lampada, Rv. 280753, in punto di disciplina delle cause di incompatibilità del giudice). Ne consegue che in questa parte il motivo è infondato. Nella parte finale del motivo il ricorrente deduce che l'integrazione avrebbe dovuto al più essere disposta dalla Corte d'appello, in quanto se il giudice di primo grado potesse integrare ex post un proprio provvedimento la relativa statuizione finirebbe con l'essere sottratta all'appello a suo tempo presentato. In realtà, però, la condanna alle spese è una statuizione priva di un autonomo contenuto decisionale e conseguenza della decisione di applicazione della misura, talchè il relativo capo della decisione non sarebbe stato comunque suscettibile di autonoma impugnazione. 2. Anche il secondo motivo è infondato. In esso si sostiene che la condanna alle spese ha natura sostanzialmente sanzionatoria, e non può essere inflitta mediante incidente di esecuzione, in quanto ormai vi sarebbe giudicato sulla mancanza di tale condanna. Al di là della circostanza che la condanna alle spese non è stata inflitta mediante incidente di esecuzione, l'argomento difensivo è, in ogni caso, in contrasto con il testo esplicito dell'art. 535, comma 4, cod. proc. pen., che dispone espressamente che "qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130", ammettendo, quindi, questo intervento di rettifica ex post del provvedimento privo di statuizione sulle spese. Nel momento in cui si ammette l'applicabilità di questa norma al procedimento di prevenzione, come esposto nel precedente punto, ne deve conseguire anche la possibilità di disporre il provvedimento successivamente alla irrevocabilità dello stesso. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d