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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 settembre 1983

Cassazione n. 09987/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1983 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo t1AANA/LLArIE1ti70 t,.2A/ n'A DilLA 51--NMV7A [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 14 gennaio 2022 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 20 luglio 2016, ha dichiarato non doversi procedere a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'imputato era stato condannato in primo grado alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, perché, quale soggetto sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, non aveva adempiuto alla prescrizione di non rincasare oltre le ore 21:00 e di non uscire di casa prima delle ore 6:00 senza comprovata necessità; in particolare, il 12 luglio 2013 non era stato rinvenuto presso la sua abitazione dalle Forze dell'ordine alle ore 22,20.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, 469, 598, 599 e 601 cod. proc. pen., perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, nel giudizio di appello non sarebbe consentito emettere sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., essendo tale istituto disciplinato solo per il primo grado di giudizio e non anche per quelli successivi.

Il provvedimento de plano, inoltre, non sarebbe potuto essere assunto neanche ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presupporrebbe un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio, ossia esercitata in un giudizio in senso tecnico (dibattimento di primo grado o giudizi in appello e cassazione) e non in una fase predibattimentale.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 157 e 161 cod. pen., perché la Corte di appello avrebbe in maniera errata accertato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, senza considerare che il termine di prescrizione non era ancora spirato, considerando l'accertamento della recidiva reiterata infraquinquennale di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

Il giudice di merito, infatti, avrebbe omesso di considerare che, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., nel calcolo del termine di prescrizione, l'aumento del termine massimo della prescrizione non era da calcolarsi nella misura di un quarto rispetto al termine di base di sei anni, bensì di due terzi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del secondo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.

Ha correttamente evidenziato il ricorrente che il termine massimo di estinzione del reato per prescrizione è pari ad anni dieci di reclusione e non ad anni sette e mesi sei di reclusione, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale; a questo proposito va considerato che, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., l'interruzione del termine della prescrizione comporta l'aumento di due terzi del tempo necessario a prescrivere nei casi in cui venga contestata e ritenuta, come nel caso in esame, la recidiva reiterata ex artt. 99, quarto comma, e 161, secondo comma, cod. pen.

L'art. 161 cod. pen., comma 2, infatti, stabilisce che, con riguardo al reato per il quale attualmente si procede, in nessun caso l'interruzione della prescrizione (disciplinata, quanto agli eventi processuali interruttivi, dall'art. 160 cod. pen.) può comportare l'aumento di più di due terzi del tempo necessario a prescrivere nel caso di cui all'art. 99 cod. pen., comma 4.

Questa disciplina è stata tradizionalmente interpretata nel senso che la recidiva de qua incida due volte sulla determinazione del termine di prescrizione, dapprima quanto al computo del termine-base in riferimento alla pena edittale massima, poi quanto all'entità della proroga del predetto termine in presenza di eventi interruttivi (per tutte, Sez. 5, sentenza n. 35852 del 7 giugno 2010, CED Cass. n. 240502, e conformi ivi citate).

E', peraltro, noto al Collegio l'isolato orientamento della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 47269 del 9.9.2015, Rv. 265518), a parere del quale, in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., comma 2, o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma 2, ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto in concreto applicabile il solo aumento di due terzi l'ex art. 99 cod. pen., comma 4, in considerazione della pluralità degli atti interruttivi), orientamento che, tuttavia, non può in alcun modo essere condiviso.

Tale arresto, preso atto di quanto testualmente disposto dall'art. 161 cod. pen., comma 2, e pur convenendo, in motivazione, sulla natura di circostanza ad effetto speciale della recidiva reiterata (che come tale "può certamente essere presa in considerazione ai fini del calcolo del termine prescrizionale - base"), in dichiarata applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale (asseritamente costituente "principio immanente all'ordinamento e di portata generale", "enucleabile da una fitta trama di dati legislativi"), rimette all'interprete - in difetto di espliciti riferimenti normativi - la determinazione della rilevanza da attribuire alla predetta forma di recidiva caso per caso; e, nel caso di specie, le attribuisce rilevanza soltanto all'ex art. 161 cod. pen., comma 2, "in considerazione della pluralità di atti interruttivi".

L'orientamento suindicato non considera, peraltro, che in tutti i casi esemplificativamente menzionati quali applicazioni dell'enunciato principio generale (artt. 15, 61, 62, 68, e 301 cod. pen., art. 581 cod. pen., comma 2) è il legislatore che lungi dal rimettere la relativa opzione all'assoluto arbitrio dell'interprete - indica i criteri in applicazione dei quali desumere la specifica rilevanza da attribuire in concreto all'elemento in astratto suscettibile di assumere doppia valenza; il che, in tema di prescrizione, non accade, a riprova dell'inapplicabilità del principio.

Deve aggiungersi che, secondo canone interpretativo ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale, tra più possibili interpretazioni di una norma, si deve scegliere quella conforme a Costituzione (per tutte, Corte cost., ord. n. 459 del 1991, e plurime successive conformi): nel caso di specie, rimettere, in tema di prescrizione, all'assoluto arbitrio dell'interprete la rilevanza della recidiva reiterata quanto alla sola determinazione del solo termine-base (ex art. 157 cod. pen., comma 2), oppure alla sola determinazione dell'entità della proroga del predetto termine-base in presenza di eventi interruttivi (ex art. 161 c.p., comma 2), esporrebbe la complessiva disciplina della prescrizione che ne risulterebbe ad intuibili e fondate censure di costituzionalità per difetto di tassatività.

Deve, pertanto, ribadirsi il principio che si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv 273490; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015) secondo il quale la contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale incide sia sul calcolo del tempo necessario a prescrivere l'ex art.157 cod. pen., comma 2, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, sia sull'entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, dell'ex art.161 cod. pen., comma 2. .

La Corte, quindi, preso atto di tale circostanza, deve evidenziare che il termine prescrizionale massimo non è ancora spirato, considerando che il fatto accertato dal giudice di primo grado era stato commesso il 12 luglio 2013.2.

In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare la sentenza impugnata e rinviare per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1983 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo t1AANA/LLArIE1ti70 t,.2A/ n'A DilLA 51--NMV7A [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 14 gennaio 2022 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 20 luglio 2016, ha dichiarato non doversi procedere a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'imputato era stato condannato in primo grado alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, perché, quale soggetto sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, non aveva adempiuto alla prescrizione di non rincasare oltre le ore 21:00 e di non uscire di casa prima delle ore 6:00 senza comprovata necessità; in particolare, il 12 luglio 2013 non era stato rinvenuto presso la sua abitazione dalle Forze dell'ordine alle ore 22,20. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, 469, 598, 599 e 601 cod. proc. pen., perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, nel giudizio di appello non sarebbe consentito emettere sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., essendo tale istituto disciplinato solo per il primo grado di giudizio e non anche per quelli successivi. Il provvedimento de plano, inoltre, non sarebbe potuto essere assunto neanche ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presupporrebbe un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio, ossia esercitata in un giudizio in senso tecnico (dibattimento di primo grado o giudizi in appello e cassazione) e non in una fase predibattimentale. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 157 e 161 cod. pen., perché la Corte di appello avrebbe in maniera errata accertato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, senza considerare che il termine di prescrizione non era ancora spirato, considerando l'accertamento della recidiva reiterata infraquinquennale di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Il giudice di merito, infatti, avrebbe omesso di considerare che, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., nel calcolo del termine di prescrizione, l'aumento del termine massimo della prescrizione non era da calcolarsi nella misura di un quarto rispetto al termine di base di sei anni, bensì di due terzi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del secondo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate. Ha correttamente evidenziato il ricorrente che il termine massimo di estinzione del reato per prescrizione è pari ad anni dieci di reclusione e non ad anni sette e mesi sei di reclusione, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale; a questo proposito va considerato che, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., l'interruzione del termine della prescrizione comporta l'aumento di due terzi del tempo necessario a prescrivere nei casi in cui venga contestata e ritenuta, come nel caso in esame, la recidiva reiterata ex artt. 99, quarto comma, e 161, secondo comma, cod. pen. L'art. 161 cod. pen., comma 2, infatti, stabilisce che, con riguardo al reato per il quale attualmente si procede, in nessun caso l'interruzione della prescrizione (disciplinata, quanto agli eventi processuali interruttivi, dall'art. 160 cod. pen.) può comportare l'aumento di più di due terzi del tempo necessario a prescrivere nel caso di cui all'art. 99 cod. pen., comma 4. Questa disciplina è stata tradizionalmente interpretata nel senso che la recidiva de qua incida due volte sulla determinazione del termine di prescrizione, dapprima quanto al computo del termine-base in riferimento alla pena edittale massima, poi quanto all'entità della proroga del predetto termine in presenza di eventi interruttivi (per tutte, Sez. 5, sentenza n. 35852 del 7 giugno 2010, CED Cass. n. 240502, e conformi ivi citate). E', peraltro, noto al Collegio l'isolato orientamento della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 47269 del 9.9.2015, Rv. 265518), a parere del quale, in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., comma 2, o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma 2, ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto in concreto applicabile il solo aumento di due terzi l'ex art. 99 cod. pen., comma 4, in considerazione della pluralità degli atti interruttivi), orientamento che, tuttavia, non può in alcun modo essere condiviso. Tale arresto, preso atto di quanto testualmente disposto dall'art. 161 cod. pen., comma 2, e pur convenendo, in motivazione, sulla natura di circostanza ad effetto speciale della recidiva reiterata (che come tale "può certamente essere presa in considerazione ai fini del calcolo del termine prescrizionale - base"), in dichiarata applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale (asseritamente costituente "principio immanente all'ordinamento e di portata generale", "enucleabile da una fitta trama di dati legislativi"), rimette all'interprete - in difetto di espliciti riferimenti normativi - la determinazione della rilevanza da attribuire alla predetta forma di recidiva caso per caso; e, nel caso di specie, le attribuisce rilevanza soltanto all'ex art. 161 cod. pen., comma 2, "in considerazione della pluralità di atti interruttivi". L'orientamento suindicato non considera, peraltro, che in tutti i casi esemplificativamente menzionati quali applicazioni dell'enunciato principio generale (artt. 15, 61, 62, 68, e 301 cod. pen., art. 581 cod. pen., comma 2) è il legislatore che lungi dal rimettere la relativa opzione all'assoluto arbitrio dell'interprete - indica i criteri in applicazione dei quali desumere la specifica rilevanza da attribuire in concreto all'elemento in astratto suscettibile di assumere doppia valenza; il che, in tema di prescrizione, non accade, a riprova dell'inapplicabilità del principio. Deve aggiungersi che, secondo canone interpretativo ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale, tra più possibili interpretazioni di una norma, si deve scegliere quella conforme a Costituzione (per tutte, Corte cost., ord. n. 459 del 1991, e plurime successive conformi): nel caso di specie, rimettere, in tema di prescrizione, all'assoluto arbitrio dell'interprete la rilevanza della recidiva reiterata quanto alla sola determinazione del solo termine-base (ex art. 157 cod. pen., comma 2), oppure alla sola determinazione dell'entità della proroga del predetto termine-base in presenza di eventi interruttivi (ex art. 161 c.p., comma 2), esporrebbe la complessiva disciplina della prescrizione che ne risulterebbe ad intuibili e fondate censure di costituzionalità per difetto di tassatività. Deve, pertanto, ribadirsi il principio che si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv 273490; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015) secondo il quale la contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale incide sia sul calcolo del tempo necessario a prescrivere l'ex art.157 cod. pen., comma 2, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, sia sull'entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, dell'ex art.161 cod. pen., comma 2. . La Corte, quindi, preso atto di tale circostanza, deve evidenziare che il termine prescrizionale massimo non è ancora spirato, considerando che il fatto accertato dal giudice di primo grado era stato commesso il 12 luglio 2013.2. In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare la sentenza impugnata e rinviare per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nu
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