CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22833/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 30 maggio 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Ancona, pronunciata in data 14 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato dì cui al capo b) dell'imputazione, modificato il trattamento circostanziale e, rideterminando per l'effetto la pena, confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo a). Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono privi di concreta specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e dìsattesi dai giudici del merito; osservato, invero, che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione agli artt. 85, 88 e 89 cod. pen., è reiterativo delle doglianze di appello già disattese, con corretti argomenti logici e giurìdici (Sez. 1, n. 35842 del 16/04/2019, Mazzeo, Rv. 276616), dai giudicanti (si vedano pagg. 5 e 6 sulla puntuale ricostruzione della perizia attestante l'insussistenza, al momento del fatto, dei vizi di mente e la mancanza del nesso eziologico tra il disturbo borderline diagnosticato e la condotta criminosa); considerato che il secondo motivo, con il quale si censura la qualificazione giuridica per il concorso nel reato presupposto ed il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale invocata, è stato già adeguatamente vagliato, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340), dai giudici del merito (si vedano pagg. 7 e 8 sulla mancata prova del coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto in ragione dell'assenza di verosimili spiegazioni alternative, della non ristretta contiguità temporale e della disponibilità del ricettario rubato in capo a persone diverse nonché sulla non particolare tenuità della ricettazione alla luce della gravità del reato); ritenuto che anche l'ultima censura, relativa al giudizio di comparazione tra le opposte circostanze, è riproduttiva di doglianze difensive congruamente motivate, con corretti argomenti giuridici (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), dalla Corte di appello che ha ritenuto l'equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva in considerazione degli elementi negativi della vicenda (si vedano pagg. 8 e 9 sul giudizio di equivalenza in ragione della gravità del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;> P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2