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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2024

Cassazione n. 25487/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 12 giugno 2023 la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere, in opposizione alle determinazioni emesse dalla locale Procura generale, l'emissione di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che comprendesse - oltre al titolo già in esecuzione (sentenza 9 aprile 2018 della Corte di appello di Catania, irrevocabile dal 16 aprile 2019) - titoli ulteriori, unificati al primo ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen.

Il giudice dell'esecuzione rilevava il difetto di interesse del condannato alla formazione del cumulo, stante l'infungibilità, ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen., delle detrazioni di pena a titolo risarcitorio, ex art. 35-ter Ord. pen., che il medesimo condannato si riprometteva di ottenere in relazione ai menzionati titoli ulteriori.

2. Avverso l'indicata ordinanza Vacante proponeva ricorso per cassazione, nelle more reiterando l'istanza al giudice dell'esecuzione.

Quest'ultimo, re melius perpensa, accoglieva la prospettazione dell'istante, disponendo, con l'ordinanza in epigrafe, che si procedesse alla formazione del cumulo.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ricorre ora nei confronti della seconda decisione del giudice dell'esecuzione.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'erroneità dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui essa aveva mancato di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza, reiterata in assenza di elementi di novità e nonostante la pendenza del giudizio di legittimità, il cui esito sarebbe suscettibile di dar luogo ad un contrasto di giudicati.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'erroneità dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui essa aveva escluso l'incidenza, nel caso di specie, del divieto di fungibilità sancito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, congiuntamente esaminabili, è fondato.

2. Con sentenza del 10 dicembre 2023, depositata in data 10 marzo 2024, questa Corte ha respinto il ricorso già proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la prima ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione. 2 o›/ In questa sentenza si è osservato che il riconoscimento della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza formatasi possa essere automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (il quale dispone che, a tal fine, vadano computati solo i periodi di custodia cautelare sofferta e le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato), e dovendosi scindere il reato continuato, se del caso e per rispettare il principio, nelle singole violazioni che lo compongono.

Lo sbarramento è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una «riserva di impunità».

Nella stessa sentenza è stato anche rilevato che la pena rideterminata in continuazione, in rapporto ai titoli cui si voleva estendere l'esecuzione, era stata interamente espiata in epoca antecedente alla commissione dei reati la cui pena era già in espiazione, non essendovi pertanto spazio per un'eventuale fungibilità, fondante l'interesse alla formazione del cumulo.

3. Se, dunque, è infungibile l'espiato relativo ai predetti titoli, tale esso rimane anche se la pena di riferimento dovesse ulteriormente ridursi a seguito dell'attivazione dei rimedi risarcitori conseguenti alle condizioni inumane e degradanti di detenzione (Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018, Molluso, Rv. 274971- 01).

Anche in questo caso non potrebbero ammettersi crediti di pena, maturati in relazione ad espiazioni antecedenti al reato, tali da incoraggiarne la ripetizione, anziché svolgere funzione deterrente.

4. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, alla stregua delle considerazioni che precedono.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 12 giugno 2023 la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere, in opposizione alle determinazioni emesse dalla locale Procura generale, l'emissione di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che comprendesse - oltre al titolo già in esecuzione (sentenza 9 aprile 2018 della Corte di appello di Catania, irrevocabile dal 16 aprile 2019) - titoli ulteriori, unificati al primo ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. Il giudice dell'esecuzione rilevava il difetto di interesse del condannato alla formazione del cumulo, stante l'infungibilità, ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen., delle detrazioni di pena a titolo risarcitorio, ex art. 35-ter Ord. pen., che il medesimo condannato si riprometteva di ottenere in relazione ai menzionati titoli ulteriori. 2. Avverso l'indicata ordinanza Vacante proponeva ricorso per cassazione, nelle more reiterando l'istanza al giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo, re melius perpensa, accoglieva la prospettazione dell'istante, disponendo, con l'ordinanza in epigrafe, che si procedesse alla formazione del cumulo. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ricorre ora nei confronti della seconda decisione del giudice dell'esecuzione. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'erroneità dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui essa aveva mancato di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza, reiterata in assenza di elementi di novità e nonostante la pendenza del giudizio di legittimità, il cui esito sarebbe suscettibile di dar luogo ad un contrasto di giudicati. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'erroneità dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui essa aveva escluso l'incidenza, nel caso di specie, del divieto di fungibilità sancito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, congiuntamente esaminabili, è fondato. 2. Con sentenza del 10 dicembre 2023, depositata in data 10 marzo 2024, questa Corte ha respinto il ricorso già proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la prima ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione. 2 o›/ In questa sentenza si è osservato che il riconoscimento della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza formatasi possa essere automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (il quale dispone che, a tal fine, vadano computati solo i periodi di custodia cautelare sofferta e le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato), e dovendosi scindere il reato continuato, se del caso e per rispettare il principio, nelle singole violazioni che lo compongono. Lo sbarramento è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una «riserva di impunità». Nella stessa sentenza è stato anche rilevato che la pena rideterminata in continuazione, in rapporto ai titoli cui si voleva estendere l'esecuzione, era stata interamente espiata in epoca antecedente alla commissione dei reati la cui pena era già in espiazione, non essendovi pertanto spazio per un'eventuale fungibilità, fondante l'interesse alla formazione del cumulo. 3. Se, dunque, è infungibile l'espiato relativo ai predetti titoli, tale esso rimane anche se la pena di riferimento dovesse ulteriormente ridursi a seguito dell'attivazione dei rimedi risarcitori conseguenti alle condizioni inumane e degradanti di detenzione (Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018, Molluso, Rv. 274971- 01). Anche in questo caso non potrebbero ammettersi crediti di pena, maturati in relazione ad espiazioni antecedenti al reato, tali da incoraggiarne la ripetizione, anziché svolgere funzione deterrente. 4. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, alla stregua delle considerazioni che precedono. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impu
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