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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28245/2026

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llo di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Torino con sentenza del 13 novembre 2025 haridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 12 comma 5 d.lgs.286/98 dal Tribunale di Torino a mesi sei di reclusione e 8000 euro di multa.2.

Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del difensoredi fiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs.286/98 e vizio di motivazione.Gli esiti della perquisizione domiciliare del [OSCURATO:PERSONA] costituiscono uno dei pilastriprobatori su cui regge la declaratoria di penale responsabilità dell’imputato, masono frutto di un travisamento.Non vi è prova alcuna che i documenti rivenuti presso l’imputato sianocontraffatti e nessuno riguarda lo straniero Singh di cui al capo di imputazione;pertanto, applicando lo stesso criterio utilizzato per il coimputato, poi assolto,anche [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere assolto.Non vi è prova, inoltre, della ospitalità data allo straniero nell’abitazionedell’imputato, posto che ciò che emerge è che egli dichiarò di essere ospite daaltra parte.Anche l’interpretazione delle intercettazioni è opinabile, poiché sono stateestrapolate delle mere frasi, decontestualizzate, e non è stato dato spazio alcunoa interpretazioni di diverso tenore.Analogamente non vi è prova dell’elemento soggettivo del reato che non puòessere semplicemente presunto; non vi è prova della concreta percezione di uncompenso da parte dell’imputato.Infine, lo straniero Singh non si trovava in posizione di illegalità perchéaveva chiesto protezione internazionale in Francia l’anno precedente.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazionecon riguardo alla manca concessione del beneficio della sospensione condizionaledella pena.L’affermazione della Corte territoriale secondo cui non sarebbe possibilesubordinare il beneficio ad un obbligo in ragione della irreperibilità dell’imputatoe della totale ignoranza rispetto alle sue condizioni personali è errata.L’imputato si è presentato al Tribunale, ha reso spontanee dichiarazioni, haammesso di avere accompagnato lo straniero in Questura: dunque la suacondotta è stata collaborativa, la pericolosità sociale è assente e sarebbe statopossibile imporgli un obbligo cui subordinare il beneficio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso.4.

In data 20 maggio 2026 la difesa ha depositato memoria difensiva ex art.611 cod. proc. pen, insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.Preliminarmente è necessario puntualizzare che, in tema di giudizio dicassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dalricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacitàesplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01).Il controllo di legittimità, invero, non è diretto a sindacare l'intrinsecaricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto averificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutatiseguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, cherendano persuasive, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez.U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01)In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censureillogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignoratoquando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali adimporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte ledoglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigoreo di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento. (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna,Rv. 280747 - 01).1.1 Poste queste premesse ermeneutiche è evidente che il primo motivo diricorso è inammissibile: oltre a proporre le medesime doglianze già sottopostealla Corte territoriale e da questa respinte, sollecita una differente lettura deglielementi di prova, lamentando una inesistente violazione di legge e un ancor piùinsistente vizio di motivazione che non attiene né alla omessa, contradditoria oillogica motivazione, poiché il provvedimento impugnato contiene unamotivazione ampia e certamente non contraddittoria né illogica, ma ne contestail contenuto, ritenendolo inadeguato ovvero non persuasivo.Il provvedimento impugnato alla pag. 7 ha compiutamente contrastato lecritiche relative alla asserita falsità dei documenti, richiamando quanto dichiaratodall’operante in dibattimento che aveva concluso per una loro non genuinità, inquanto sul cellulare dell’imputato erano state mandate le effigi delle firme di unpluralità di richiedenti il permesso di soggiorno e sono stati rinvenuti i contratticon apposte quelle firme, nonostante i richiedenti non si trovassero a Trapani,luogo ove erano state incardinate la pratiche.La Corte territoriale ha altresì sottolineato l’importanza anche rispetto allavicenda in oggetto del rinvenimento di tali documenti contraffatti, benché nonriferibili al Singh: la perquisizione ha consentito di ritenere, infatti, proprio inragione della pluralità dei documenti rinvenuti non riferibili a quell’unico cittadinostraniero, che l’attività illecita era svolta dall’imputato non occasionalmente négratuitamente.La attenta lettura del provvedimento consente di rinvenire gli elementi diprova dai quali la Corte ha desunto l’effettività della ospitalità dello straniero daparte dell’imputato: il contenuto di una conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] dichiara lapropria disponibilità ad ospitarlo e la conferma, successiva, di averloaccompagnato in Questura.Analogamente, la Corte esplicita le ragioni per le quali ritiene sussistente ilfine di profitto, richiamando conversazioni intercettate da cui si desume comel’imputato svolga tale attività in maniera professionale e continuativa ecertamente a scopo di lucro.Il ricorrente non fa altro che ripercorrere le medesime argomentazioni giàproposte, cercando di accreditare una diversa lettura delle medesimeconversazioni, con operazione, ovviamente, inammissibile in sede di legittimità;come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, in materia diintercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusivacompetenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenutodelle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede dilegittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza dellamotivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021,Gregoli, Rv. 282337 - 01).Circa la condizione di non regolarità dello straniero la Corte si è pronunciatarilevando come l’avvenuta presentazione di una domanda di protezioneinternazionale respinta, non renda di per sé il soggiorno del cittadino nello statoregolare da un punto di vista amministrativo.Nel momento in cui si inserisce la condotta dell’imputato di favoreggiamentodella permanenza nel territorio dello Stato il cittadino straniero era irregolare sulterritorio dello Stato, tanto è vero che presentava domanda di rilascio delpermesso di soggiorno che veniva respinta.1.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Al di là della subordinabilità del beneficio ad un facere, che a parere delricorrente era individuabile, stante la posizione soggettiva dell’imputato, dalcomplesso motivazionale della sentenza si ricavano le ragioni ulteriori del rigettodella concessione del beneficio.Come rilevato dalla Corte, dagli atti emerge che l’imputato era soggetto chedietro l’attività regolare e lecita di lavapiatti svolgeva professionalmente aTrapani l’attività di favoreggiamento della permanenza degli stranieri irregolaridietro compenso e ciò esclude in radice che lo svolgimento dell’attività lavorativapossa costituire elemento idoneo a formulare una prognosi positiva in punto allacommissione di ulteriori reati.Tale considerazione esclude in nuce, evidentemente, la rilevanza degliulteriori elementi, indicati dal ricorrente, volti a provare uno stabile radicamentosul territorio che, lungi dall’essere elemento per una prognosi positiva è, nellastruttura argomentativa della Corte, elemento neutro, con una connotazioneaddirittura agevolativa rispetto all’attività criminosa svolta.2.

Per le sopraesposte ragioni i l r icorso deve esse dichiaratoinammissibile;all’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e inmancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - dellasomma di euro 3.000, ritenuta congrua a favore della Cassa delle ammende,tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 13 novembre 2025 haridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 12 comma 5 d.lgs.286/98 dal Tribunale di Torino a mesi sei di reclusione e 8000 euro di multa.2. Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del difensoredi fiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs.286/98 e vizio di motivazione.Gli esiti della perquisizione domiciliare del [OSCURATO:PERSONA] costituiscono uno dei pilastriprobatori su cui regge la declaratoria di penale responsabilità dell’imputato, masono frutto di un travisamento.Non vi è prova alcuna che i documenti rivenuti presso l’imputato sianocontraffatti e nessuno riguarda lo straniero Singh di cui al capo di imputazione;pertanto, applicando lo stesso criterio utilizzato per il coimputato, poi assolto,anche [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere assolto.Non vi è prova, inoltre, della ospitalità data allo straniero nell’abitazionedell’imputato, posto che ciò che emerge è che egli dichiarò di essere ospite daaltra parte.Anche l’interpretazione delle intercettazioni è opinabile, poiché sono stateestrapolate delle mere frasi, decontestualizzate, e non è stato dato spazio alcunoa interpretazioni di diverso tenore.Analogamente non vi è prova dell’elemento soggettivo del reato che non puòessere semplicemente presunto; non vi è prova della concreta percezione di uncompenso da parte dell’imputato.Infine, lo straniero Singh non si trovava in posizione di illegalità perchéaveva chiesto protezione internazionale in Francia l’anno precedente.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazionecon riguardo alla manca concessione del beneficio della sospensione condizionaledella pena.L’affermazione della Corte territoriale secondo cui non sarebbe possibilesubordinare il beneficio ad un obbligo in ragione della irreperibilità dell’imputatoe della totale ignoranza rispetto alle sue condizioni personali è errata.L’imputato si è presentato al Tribunale, ha reso spontanee dichiarazioni, haammesso di avere accompagnato lo straniero in Questura: dunque la suacondotta è stata collaborativa, la pericolosità sociale è assente e sarebbe statopossibile imporgli un obbligo cui subordinare il beneficio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso.4. In data 20 maggio 2026 la difesa ha depositato memoria difensiva ex art.611 cod. proc. pen, insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.Preliminarmente è necessario puntualizzare che, in tema di giudizio dicassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dalricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacitàesplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01).Il controllo di legittimità, invero, non è diretto a sindacare l'intrinsecaricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto averificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutatiseguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, cherendano persuasive, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez.U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01)In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censureillogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignoratoquando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali adimporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte ledoglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigoreo di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento. (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna,Rv. 280747 - 01).1.1 Poste queste premesse ermeneutiche è evidente che il primo motivo diricorso è inammissibile: oltre a proporre le medesime doglianze già sottopostealla Corte territoriale e da questa respinte, sollecita una differente lettura deglielementi di prova, lamentando una inesistente violazione di legge e un ancor piùinsistente vizio di motivazione che non attiene né alla omessa, contradditoria oillogica motivazione, poiché il provvedimento impugnato contiene unamotivazione ampia e certamente non contraddittoria né illogica, ma ne contestail contenuto, ritenendolo inadeguato ovvero non persuasivo.Il provvedimento impugnato alla pag. 7 ha compiutamente contrastato lecritiche relative alla asserita falsità dei documenti, richiamando quanto dichiaratodall’operante in dibattimento che aveva concluso per una loro non genuinità, inquanto sul cellulare dell’imputato erano state mandate le effigi delle firme di unpluralità di richiedenti il permesso di soggiorno e sono stati rinvenuti i contratticon apposte quelle firme, nonostante i richiedenti non si trovassero a Trapani,luogo ove erano state incardinate la pratiche.La Corte territoriale ha altresì sottolineato l’importanza anche rispetto allavicenda in oggetto del rinvenimento di tali documenti contraffatti, benché nonriferibili al Singh: la perquisizione ha consentito di ritenere, infatti, proprio inragione della pluralità dei documenti rinvenuti non riferibili a quell’unico cittadinostraniero, che l’attività illecita era svolta dall’imputato non occasionalmente négratuitamente.La attenta lettura del provvedimento consente di rinvenire gli elementi diprova dai quali la Corte ha desunto l’effettività della ospitalità dello straniero daparte dell’imputato: il contenuto di una conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] dichiara lapropria disponibilità ad ospitarlo e la conferma, successiva, di averloaccompagnato in Questura.Analogamente, la Corte esplicita le ragioni per le quali ritiene sussistente ilfine di profitto, richiamando conversazioni intercettate da cui si desume comel’imputato svolga tale attività in maniera professionale e continuativa ecertamente a scopo di lucro.Il ricorrente non fa altro che ripercorrere le medesime argomentazioni giàproposte, cercando di accreditare una diversa lettura delle medesimeconversazioni, con operazione, ovviamente, inammissibile in sede di legittimità;come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, in materia diintercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusivacompetenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenutodelle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede dilegittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza dellamotivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021,Gregoli, Rv. 282337 - 01).Circa la condizione di non regolarità dello straniero la Corte si è pronunciatarilevando come l’avvenuta presentazione di una domanda di protezioneinternazionale respinta, non renda di per sé il soggiorno del cittadino nello statoregolare da un punto di vista amministrativo.Nel momento in cui si inserisce la condotta dell’imputato di favoreggiamentodella permanenza nel territorio dello Stato il cittadino straniero era irregolare sulterritorio dello Stato, tanto è vero che presentava domanda di rilascio delpermesso di soggiorno che veniva respinta.1.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Al di là della subordinabilità del beneficio ad un facere, che a parere delricorrente era individuabile, stante la posizione soggettiva dell’imputato, dalcomplesso motivazionale della sentenza si ricavano le ragioni ulteriori del rigettodella concessione del beneficio.Come rilevato dalla Corte, dagli atti emerge che l’imputato era soggetto chedietro l’attività regolare e lecita di lavapiatti svolgeva professionalmente aTrapani l’attività di favoreggiamento della permanenza degli stranieri irregolaridietro compenso e ciò esclude in radice che lo svolgimento dell’attività lavorativapossa costituire elemento idoneo a formulare una prognosi positiva in punto allacommissione di ulteriori reati.Tale considerazione esclude in nuce, evidentemente, la rilevanza degliulteriori elementi, indicati dal ricorrente, volti a provare uno stabile radicamentosul territorio che, lungi dall’essere elemento per una prognosi positiva è, nellastruttura argomentativa della Corte, elemento neutro, con una connotazioneaddirittura agevolativa rispetto all’attività criminosa svolta.2. Per le sopraesposte ragioni i l r icorso deve esse dichiaratoinammissibile;all’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e inmancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - dellasomma di euro 3.000, ritenuta congrua a favore della Cassa delle ammende,tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]