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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 40873/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.

M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il concorso esterno nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]., fallita nel 2013.

In particolare all'imputato è contestato di essere concorso nella distrazione di un ramo d'azienda della fallita, ceduto a Euroteam s.r.I., società formalmente amministrata dal Ronga, ma di fatto gestita da [OSCURATO:PERSONA], socio-amministratore anche della [OSCURATO:SOCIETA].

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tredici motivi suddivisi, con numerazione progressiva autonoma, in due sezioni dell'atto, la prima intitolata "Fatto" e la seconda "Diritto". 2.1 Con i primi due motivi della prima sezione e con i primi tre della seconda il ricorrente solleva alcune eccezioni di natura processuale. 2.1.1 Anzitutto lamenta che nel primo grado di giudizio il Tribunale non avrebbe rispettato il calendario delle udienze fissato a quella del 28 ottobre 2020.

Ed infatti all'udienza del 18 novembre 2020, in assenza del difensore dell'imputato, il processo veniva rinviato per la discussione all'inedita udienza del 17 marzo 2021, anziché a quella del successivo 24 marzo precedentemente concordata e mai revocata, con conseguente lesione del diritto di difesa e nullità della stessa udienza e della sentenza di primo grado.

Non di meno la sentenza di primo grado mai sarebbe stata notificata all'imputato ai sensi dell'art. 548 c.p.p., dovendo considerarsi lo stesso contumace in ragione dell'avvio del procedimento nel 2013 e dunque prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate al codice di rito con la

I. n. 67 del 2014. 2.1.2 Con riguardo al giudizio d'appello il ricorrente lamenta l'omessa notifica al difensore dell'imputato dei verbali delle udienze del 23 febbraio e del 22 marzo 2024 nelle quali lo stesso era assente e sostituito ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. dal difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Né i suddetti verbali sono stati notificati all'imputato al domicilio dichiarato ed eletto, come invece doveroso essendo stato lo stesso assistito nelle suddette udienze da un difensore d'ufficio.

Non di meno la citata nomina del sostituto del difensore di fiducia sarebbe avvenuta in violazione del disposto dell'art. 106 comma 4-bis c.p.p., atteso l'evidente conflitto di interessi tra le posizioni del Ronga e del [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Con il terzo e quarto motivo della prima sezione, nonché con il quinto, sesto e settimo della seconda, vengono dedotti vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato.

Sotto un A primo profilo il ricorrente lamenta l'erronea valutazione da parte dei giudici di merito del compendio probatorio di riferimento, giacché dalle fonti acquisite risulterebbe soltanto che il Ronga è stato amministratore formale della Euroteam per un breve periodo, rimanendo in realtà un mero dipendente della società, gestita di fatto dal Paonessa e dal [OSCURATO:PERSONA].

Emergerebbe altresì che il prezzo pagato per la cessione dell'azienda della fallita era congruo, mentre non sarebbe stata provato che l'imputato ha apposto la sua firma sugli atti di cessione degli automezzi.

La Corte inoltre non avrebbe motivato sulla rilevanza causale della condotta del Ronga nella consumazione del reato contestato, né sulla sua consapevolezza che tale condotta potesse arrecare danno ai creditori della fallita, omettendo di considerare la testimonianza della curatrice e dell'altra socia della Euroteam. 2.3 Infine analoghi vizi vengono dedotti con i residui motivi di entrambe le sezioni del ricorso in merito alla configurabilità dell'aggravante contestata, alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, nonché alla commisurazione della pena, profili questi che avevano costituito oggetto di altrettante doglianze articolate con il gravame di merito che la Corte non avrebbe esaminato.

3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale ha ribadito i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.

2. Pregiudiziale è l'esame delle eccezioni processuali sollevate dalla difesa con i motivi illustrati al punto 2.1 del "Ritenuto in fatto". 2.1 Manifestamente infondate risultano anzitutto quelle con le quali è stata dedotta la nullità del dibattimento e della sentenza di primo grado.

Contrariamente a quanto eccepito, infatti, risulta dal verbale dell'udienza del 18 novembre 2020 - celebrata nello svolgimento del calendario concordato dal Tribunale con le parti alla precedente udienza del 24 ottobre - che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, era in realtà presente e, dunque, ha ricevuto personalmente l'avviso del rinvio all'udienza del 17 marzo 2021, peraltro senza nulla osservare in merito alla modifica del succitato calendario, alla quale conseguentemente ha prestato acquiescenza.

Per mero desiderio di completezza va peraltro sottolineato che l'eccezione sarebbe stata comunque manifestamente infondata anche nel caso in cui il difensore non avesse partecipato alla summenzionata udienza, posto che pacificamente è nel potere del giudice modificare per ragioni organizzative l'eventuale calendario delle udienze, purché le parti ne vengano messe a conoscenza, il che è avvenuto nel caso di specie, atteso che il rinvio a quella del 17 marzo 2021 è stato disposto in udienza alla presenza delle parti, dovendosi ritenere tale anche il Ditrani in quanto rappresentato dal difensore nominato d'ufficio in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p., il quale rinvia all'art. 102 c.p.p. che attribuisce al sostituto tutti i diritti e i doveri gravanti sul sostituito.

Quanto all'omessa notifica all'imputato dell'estratto della sentenza di primo grado, va rilevato che il Ronga è stato dichiarato assente, né poteva o doveva essere dichiarato contumace.

Infatti l'art. 15-bis

I. n. 67 del 2014, nel regolamentare l'applicabilità ai procedimenti in corso della disciplina del processo in absentia introdotta dalla stessa legge, si riferisce all'evidenza a quelli già approdati alla fase processuale alla data di entrata in vigore della novella menzionata, posto che gli istituti della "assenza" e della "contumacia" rilevano esclusivamente in tale fase, come peraltro si desume agevolmente dal secondo comma dell'articolo da ultimo citato, il quale, nell'individuare i casi in cui continua a trovare applicazione la disciplina previgente, fa per l'appunto riferimento all'ipotesi in cui "l'imputato" già dichiarato "contumace" non sia stato anche ritenuto irreperibile.

È dunque irrilevante che il procedimento penale nei confronti del Ronga sia stato avviato nel 2013, posto che lo stesso è approdato alla fase processuale solo successivamente all'entrata in vigore della

I. n. 67 del 2014, atteso che la richiesta di rinvio a giudizio è del 12 novembre 2015 e l'udienza preliminare è stata celebrata il 25 maggio 2016.

Peraltro, anche volendo dare credito all'interpretazione implicitamente proposta dal ricorrente, è appena il caso di evidenziare come, al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge né era stata, ovviamente, pronunziata la sentenza di primo grado, né l'imputato poteva già essere stato dichiarato contumace e comunque non risulta sia mai stato emesso nei suoi confronti decreto di irreperibilità.

Pertanto, in ogni caso, ai sensi dell'evocato art. 15-bis

I. n. 67 del 2014, al Ronga è stata ritualmente applicata la disciplina dell'assenza, con conseguente esclusione dell'obbligo di notificare al medesimo l'estratto contumaciale della sentenza, obbligo che la stessa legge ha abolito. 2.2 Venendo alle eccezioni relative al giudizio d'appello, manifestamente infondata e generica è quella relativa alla presunta incompatibilità del difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA] ad essere nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. in sostituzione del difensore del Ronga non comparso.

Anzitutto viene dedotta la violazione del comma 4- bis dell'art. 106 c.p.p., che ha ad oggetto fattispecie del tutto eccentrica, atteso che nel presente procedimento non risulta che lo stesso difensore abbia assunto la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, né il ricorrente ha precisato quando e in che termini il [OSCURATO:PERSONA] ed il Ronga avrebbero reso dichiarazioni nei confronti di altro imputato.

Ma anche volendo ritenere che ad essere stata dedotta sia la violazione del primo comma dell'articolo da ultimo citato, va ribadito come l'incompatibilità ivi evocata, che impedisce l'affidamento della difesa di più imputati ad un unico difensore, è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati è effettivo, concreto ed attuale, nel senso, cioè, che sussiste un conflitto che rende impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili, implica una posizione processuale che rende concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa ed è riscontrabile in relazione a specifici atti del procedimento (ex multis Sez. 5, n. 39449 del 17/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273766).

In altri termini non è sufficiente ad integrare l'incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro. (Sez. 2, n. 10757 del 18/01/2017, H., Rv. 269310).

Ed in tal senso il ricorso non precisa in cosa sia consistita l'inconciliabilità delle posizioni tra i due imputati ostativa alla nomina officiosa del difensore del [OSCURATO:PERSONA] a sostituto di quello del Ronga; inconciliabilità che non emerge in alcun modo dalla lettura di entrambe le sentenze di merito.

Manifestamente infondata è infine l'eccezione relativa all'omessa notifica al difensore ed all'imputato dei verbali nei quali sono state disposti i plurimi rinvii del giudizio d'appello.

Come già ricordato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritualmente sostituito ed il sostituto ha dunque ricevuto altrettanto rituale avviso dei rinvii, mentre alcun obbligo di notificare l'avviso all'imputato gravava sulla Corte, atteso che questi, contrariamente a quanto eccepito, era rappresentato dal difensore, mentre la sostituzione ex art. 97 comma 4 c.p.p. di quello nominato e non comparso all'udienza non ha mutato la natura fiduciaria della titolarità difesa, non risultando che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse abbandonato la difesa o avesse rinunciato ad assistere l'imputato ovvero fosse stato revocato dal Ronga.

3. Generici e in parte manifestamente infondati sono poi i motivi relativi all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Anzitutto il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza che ha ricordato - rimanendo per l'appunto incontestata sul punto - che l'imputato ha ammesso di aver partecipato alla cessione del ramo d'azienda e di essersi scientemente prestato all'operazione fraudolenta ordita dal Paonessa, essendo consapevole tra l'altro del fatto che gli autoarticolati di cui era stato denunziato il furto erano in realtà stati parcheggiati in luogo sicuro.

E sempre lo stesso imputato ha poi reso dichiarazioni contrastanti sull'effettivo pagamento del prezzo della cessione, rimanendo irrilevante la sua astratta congruità - peraltro evocata in maniera generica dal ricorrente - atteso che per un verso l'operazione ha sostanzialmente determinato lo svuotamento della fallita impedendole di proseguire nell'attività e, per l'altro, che i veicoli attraverso cui tale attività veniva svolta • sono stati ceduti partitamente ovvero, come detto, ne è stato simulato il furto.

Anche in merito alla rilevanza del contributo causale dell'imputato la sentenza ha ampiamente argomentato, contrariamente a quanto eccepito, rimanendo anche in questo caso irrilevante che il Ronga abbia ricoperto la carica per un periodo limitato, atteso che le condotte distrattive sono state realizzate proprio in tale periodo ed egli si è per l'appunto prestato alla loro consumazione assumendo strumentalmente la formale amministrazione della società cessionaria.

Intrinsecamente generiche sono le doglianze relative al difetto di consapevolezza da parte dell'imputato della pericolosità dell'operazione, logicamente desunta dalla Corte territoriale dallo stesso fatto che egli abbia accettato di ricoprire formalmente la carica gestoria e, come detto, dalla sua consapevolezza della fraudolenta simulazione del furto di alcuni dei veicoli distratti dalla fallita.

4. Quanto infine al trattamento sanzionatorio risultano parimenti manifestamente infondate le residue censure proposte con il ricorso.

Come già osservato dai giudici dell'appello, ai quali erano state sottoposte le medesime questioni, nei confronti dell'imputato non è stata riconosciuta l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, mentre gli sono state riconosciute le attenuanti generiche, mentre la pena irrogatagli è st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il concorso esterno nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]., fallita nel 2013. In particolare all'imputato è contestato di essere concorso nella distrazione di un ramo d'azienda della fallita, ceduto a Euroteam s.r.I., società formalmente amministrata dal Ronga, ma di fatto gestita da [OSCURATO:PERSONA], socio-amministratore anche della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tredici motivi suddivisi, con numerazione progressiva autonoma, in due sezioni dell'atto, la prima intitolata "Fatto" e la seconda "Diritto". 2.1 Con i primi due motivi della prima sezione e con i primi tre della seconda il ricorrente solleva alcune eccezioni di natura processuale. 2.1.1 Anzitutto lamenta che nel primo grado di giudizio il Tribunale non avrebbe rispettato il calendario delle udienze fissato a quella del 28 ottobre 2020. Ed infatti all'udienza del 18 novembre 2020, in assenza del difensore dell'imputato, il processo veniva rinviato per la discussione all'inedita udienza del 17 marzo 2021, anziché a quella del successivo 24 marzo precedentemente concordata e mai revocata, con conseguente lesione del diritto di difesa e nullità della stessa udienza e della sentenza di primo grado. Non di meno la sentenza di primo grado mai sarebbe stata notificata all'imputato ai sensi dell'art. 548 c.p.p., dovendo considerarsi lo stesso contumace in ragione dell'avvio del procedimento nel 2013 e dunque prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate al codice di rito con la I. n. 67 del 2014. 2.1.2 Con riguardo al giudizio d'appello il ricorrente lamenta l'omessa notifica al difensore dell'imputato dei verbali delle udienze del 23 febbraio e del 22 marzo 2024 nelle quali lo stesso era assente e sostituito ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. dal difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Né i suddetti verbali sono stati notificati all'imputato al domicilio dichiarato ed eletto, come invece doveroso essendo stato lo stesso assistito nelle suddette udienze da un difensore d'ufficio. Non di meno la citata nomina del sostituto del difensore di fiducia sarebbe avvenuta in violazione del disposto dell'art. 106 comma 4-bis c.p.p., atteso l'evidente conflitto di interessi tra le posizioni del Ronga e del [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Con il terzo e quarto motivo della prima sezione, nonché con il quinto, sesto e settimo della seconda, vengono dedotti vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato. Sotto un A primo profilo il ricorrente lamenta l'erronea valutazione da parte dei giudici di merito del compendio probatorio di riferimento, giacché dalle fonti acquisite risulterebbe soltanto che il Ronga è stato amministratore formale della Euroteam per un breve periodo, rimanendo in realtà un mero dipendente della società, gestita di fatto dal Paonessa e dal [OSCURATO:PERSONA]. Emergerebbe altresì che il prezzo pagato per la cessione dell'azienda della fallita era congruo, mentre non sarebbe stata provato che l'imputato ha apposto la sua firma sugli atti di cessione degli automezzi. La Corte inoltre non avrebbe motivato sulla rilevanza causale della condotta del Ronga nella consumazione del reato contestato, né sulla sua consapevolezza che tale condotta potesse arrecare danno ai creditori della fallita, omettendo di considerare la testimonianza della curatrice e dell'altra socia della Euroteam. 2.3 Infine analoghi vizi vengono dedotti con i residui motivi di entrambe le sezioni del ricorso in merito alla configurabilità dell'aggravante contestata, alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, nonché alla commisurazione della pena, profili questi che avevano costituito oggetto di altrettante doglianze articolate con il gravame di merito che la Corte non avrebbe esaminato. 3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale ha ribadito i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Pregiudiziale è l'esame delle eccezioni processuali sollevate dalla difesa con i motivi illustrati al punto 2.1 del "Ritenuto in fatto". 2.1 Manifestamente infondate risultano anzitutto quelle con le quali è stata dedotta la nullità del dibattimento e della sentenza di primo grado. Contrariamente a quanto eccepito, infatti, risulta dal verbale dell'udienza del 18 novembre 2020 - celebrata nello svolgimento del calendario concordato dal Tribunale con le parti alla precedente udienza del 24 ottobre - che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, era in realtà presente e, dunque, ha ricevuto personalmente l'avviso del rinvio all'udienza del 17 marzo 2021, peraltro senza nulla osservare in merito alla modifica del succitato calendario, alla quale conseguentemente ha prestato acquiescenza. Per mero desiderio di completezza va peraltro sottolineato che l'eccezione sarebbe stata comunque manifestamente infondata anche nel caso in cui il difensore non avesse partecipato alla summenzionata udienza, posto che pacificamente è nel potere del giudice modificare per ragioni organizzative l'eventuale calendario delle udienze, purché le parti ne vengano messe a conoscenza, il che è avvenuto nel caso di specie, atteso che il rinvio a quella del 17 marzo 2021 è stato disposto in udienza alla presenza delle parti, dovendosi ritenere tale anche il Ditrani in quanto rappresentato dal difensore nominato d'ufficio in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p., il quale rinvia all'art. 102 c.p.p. che attribuisce al sostituto tutti i diritti e i doveri gravanti sul sostituito. Quanto all'omessa notifica all'imputato dell'estratto della sentenza di primo grado, va rilevato che il Ronga è stato dichiarato assente, né poteva o doveva essere dichiarato contumace. Infatti l'art. 15-bis I. n. 67 del 2014, nel regolamentare l'applicabilità ai procedimenti in corso della disciplina del processo in absentia introdotta dalla stessa legge, si riferisce all'evidenza a quelli già approdati alla fase processuale alla data di entrata in vigore della novella menzionata, posto che gli istituti della "assenza" e della "contumacia" rilevano esclusivamente in tale fase, come peraltro si desume agevolmente dal secondo comma dell'articolo da ultimo citato, il quale, nell'individuare i casi in cui continua a trovare applicazione la disciplina previgente, fa per l'appunto riferimento all'ipotesi in cui "l'imputato" già dichiarato "contumace" non sia stato anche ritenuto irreperibile. È dunque irrilevante che il procedimento penale nei confronti del Ronga sia stato avviato nel 2013, posto che lo stesso è approdato alla fase processuale solo successivamente all'entrata in vigore della I. n. 67 del 2014, atteso che la richiesta di rinvio a giudizio è del 12 novembre 2015 e l'udienza preliminare è stata celebrata il 25 maggio 2016. Peraltro, anche volendo dare credito all'interpretazione implicitamente proposta dal ricorrente, è appena il caso di evidenziare come, al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge né era stata, ovviamente, pronunziata la sentenza di primo grado, né l'imputato poteva già essere stato dichiarato contumace e comunque non risulta sia mai stato emesso nei suoi confronti decreto di irreperibilità. Pertanto, in ogni caso, ai sensi dell'evocato art. 15-bis I. n. 67 del 2014, al Ronga è stata ritualmente applicata la disciplina dell'assenza, con conseguente esclusione dell'obbligo di notificare al medesimo l'estratto contumaciale della sentenza, obbligo che la stessa legge ha abolito. 2.2 Venendo alle eccezioni relative al giudizio d'appello, manifestamente infondata e generica è quella relativa alla presunta incompatibilità del difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA] ad essere nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. in sostituzione del difensore del Ronga non comparso. Anzitutto viene dedotta la violazione del comma 4- bis dell'art. 106 c.p.p., che ha ad oggetto fattispecie del tutto eccentrica, atteso che nel presente procedimento non risulta che lo stesso difensore abbia assunto la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, né il ricorrente ha precisato quando e in che termini il [OSCURATO:PERSONA] ed il Ronga avrebbero reso dichiarazioni nei confronti di altro imputato. Ma anche volendo ritenere che ad essere stata dedotta sia la violazione del primo comma dell'articolo da ultimo citato, va ribadito come l'incompatibilità ivi evocata, che impedisce l'affidamento della difesa di più imputati ad un unico difensore, è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati è effettivo, concreto ed attuale, nel senso, cioè, che sussiste un conflitto che rende impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili, implica una posizione processuale che rende concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa ed è riscontrabile in relazione a specifici atti del procedimento (ex multis Sez. 5, n. 39449 del 17/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273766). In altri termini non è sufficiente ad integrare l'incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro. (Sez. 2, n. 10757 del 18/01/2017, H., Rv. 269310). Ed in tal senso il ricorso non precisa in cosa sia consistita l'inconciliabilità delle posizioni tra i due imputati ostativa alla nomina officiosa del difensore del [OSCURATO:PERSONA] a sostituto di quello del Ronga; inconciliabilità che non emerge in alcun modo dalla lettura di entrambe le sentenze di merito. Manifestamente infondata è infine l'eccezione relativa all'omessa notifica al difensore ed all'imputato dei verbali nei quali sono state disposti i plurimi rinvii del giudizio d'appello. Come già ricordato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritualmente sostituito ed il sostituto ha dunque ricevuto altrettanto rituale avviso dei rinvii, mentre alcun obbligo di notificare l'avviso all'imputato gravava sulla Corte, atteso che questi, contrariamente a quanto eccepito, era rappresentato dal difensore, mentre la sostituzione ex art. 97 comma 4 c.p.p. di quello nominato e non comparso all'udienza non ha mutato la natura fiduciaria della titolarità difesa, non risultando che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse abbandonato la difesa o avesse rinunciato ad assistere l'imputato ovvero fosse stato revocato dal Ronga. 3. Generici e in parte manifestamente infondati sono poi i motivi relativi all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Anzitutto il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza che ha ricordato - rimanendo per l'appunto incontestata sul punto - che l'imputato ha ammesso di aver partecipato alla cessione del ramo d'azienda e di essersi scientemente prestato all'operazione fraudolenta ordita dal Paonessa, essendo consapevole tra l'altro del fatto che gli autoarticolati di cui era stato denunziato il furto erano in realtà stati parcheggiati in luogo sicuro. E sempre lo stesso imputato ha poi reso dichiarazioni contrastanti sull'effettivo pagamento del prezzo della cessione, rimanendo irrilevante la sua astratta congruità - peraltro evocata in maniera generica dal ricorrente - atteso che per un verso l'operazione ha sostanzialmente determinato lo svuotamento della fallita impedendole di proseguire nell'attività e, per l'altro, che i veicoli attraverso cui tale attività veniva svolta • sono stati ceduti partitamente ovvero, come detto, ne è stato simulato il furto. Anche in merito alla rilevanza del contributo causale dell'imputato la sentenza ha ampiamente argomentato, contrariamente a quanto eccepito, rimanendo anche in questo caso irrilevante che il Ronga abbia ricoperto la carica per un periodo limitato, atteso che le condotte distrattive sono state realizzate proprio in tale periodo ed egli si è per l'appunto prestato alla loro consumazione assumendo strumentalmente la formale amministrazione della società cessionaria. Intrinsecamente generiche sono le doglianze relative al difetto di consapevolezza da parte dell'imputato della pericolosità dell'operazione, logicamente desunta dalla Corte territoriale dallo stesso fatto che egli abbia accettato di ricoprire formalmente la carica gestoria e, come detto, dalla sua consapevolezza della fraudolenta simulazione del furto di alcuni dei veicoli distratti dalla fallita. 4. Quanto infine al trattamento sanzionatorio risultano parimenti manifestamente infondate le residue censure proposte con il ricorso. Come già osservato dai giudici dell'appello, ai quali erano state sottoposte le medesime questioni, nei confronti dell'imputato non è stata riconosciuta l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, mentre gli sono state riconosciute le attenuanti generiche, mentre la pena irrogatagli è st
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