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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 16475/2023

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23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15126/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivam ente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO d i MESSINA n. 989/2018 R.G.N.106/2014 depositata il 05/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. In esito ad accesso nei locali della ditta “[OSCURATO:PERSONA]” esercente attività di ristorazione in [OSCURATO:PERSONA] del Mela (ME) del [OSCURATO:DATA_NASCITA], i funzionari dell’Amministrazione finanziaria accertavano la presenza di sette lavoratori dipendenti non regolarizzaticon la adozione, da parte dell’Ufficio, della successiva sanzione di euro 120.507,32, ai sensi dell’art. 3 co. 3 D.l. n. 12/2002 conv. con modificazioni dalla legge n 73/2002.

2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto rigettava l’opposizione proposta daltitolare della ditta e la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado.

3. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure rilevavano che, nella fattispecie in esame, non era applicabile il termine prescrizionale di cui all’art.28 legge n. 689/91; che non era stata fornita alcuna prova per superare a prescrizione di cui all’art. 3 co. 3 D.l. n. 12/2002 circa la individuazione della decorrenza del rapporto di lavoro dei dipendenti irregolari; che, non avendo la sanzione contestata natura tributaria o valutaria, non si applicava il favor reicirca la legge più favorevole.

4. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso la Agenzia delle Entrate.

5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la sussistenza del vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 co. 3 D.l. n. 12 del 2002 (conv. con modificazioni dalla legge n. 73/2002), dell’art. 3 co. 3 D.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 28 della legge n. 689/81, per non avere ritenuto la Corte territoriale integralmente applicabile l’art. 3 co. 3 del D.lgs.n. 472/97 e, conseguentemente, l’art. 28 legge n. 689/81, dai quali si evinceva che il termine prescrizionale quinquennale decorresse dalla data dell’infrazione e non, invece, come sostenuto dai giudici di merito, dal 31 dicembre del quinto anno successivo all’infrazione ai sensi dell’art. 20 D.lgs. n. 472/97.

3. Con il secondo motivo si censura la sussistenza del vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 co. 3 D.l. n. 12/2002 (conv. con modificazioni dalla legge n. 73/2002 e ss.mm. ii.) e dell’art. 3 co. 3 D.lgs. n. 472/97, per non avere ritenuto la Corte territoriale che, in ogni caso, essendo la sanzione irrogata soggetta, comunque, allo statuto normativo proprio delle sanzioni tributarie (D.lgs. n. 472/1997), andava applicato il principio del favor reidi cui all’art. 3 co. 3 D.lgs. n. 472/1997, per cui la sanzione irrogata andava ancorata a ciascuna giornata di lavoro effettivo.

4. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono infondati.

5. Il dato da cui partire è rappresentato dall’assunto, affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità le cui argomentazioni vanno integralmente richiamate (per tutte Cass. n. 36458/2022), secondo il quale a partire dalla sentenza delle S.U. n. 356 del 2010, è stato statuito che “in materia di sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, e ciò tenuto conto della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie” (v. anche Cass. n. 7689 del 2013).

6. Sui profili di illegittimità costituzionale e di violazione dell’art. 7 Cedu, dell’art. 15 Patto Internazionale sui diritti civili e politici e dell’art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, si richiama, poi, la motivazione adottata da questa Corte nella sentenza n. 12208 del 2022, in cui si dà atto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 193 del 2016, ha giudicato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 689 del 1981, per contrasto con gli artt. 3 e 117, comma 1°, Cost., anche in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, nella parte in cui non prevede una regola generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi, così confermando che, a fronte di illecito amministrativo che non abbia (come quello in esame) natura sostanzialmente penale, non è invocabile il principio del favor rei e, tramite esso, l'applicazione della normativa sopravvenuta più favorevole (Cass. n. 17209 del 2020, in motiv.).

La Corte, invero, ha sul punto affermato che, in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell'applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore (nel rispetto del limite della ragionevolezza) modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina (ordinanze n. 245 del 2003, n. 501 e n. 140 del 2002).

Quanto, poi, al differente e più favorevole trattamento riservato dal legislatore ad alcune sanzioni, ad esempio a quelle tributarie e valutarie, esso trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non si presta, conseguentemente, a trasformarsi da eccezione a regola (ordinanze n. 245 del 2003, n. 501 e n. 140 del 2002).

Tale impostazione, ha aggiunto la Corte, risulta coerente non solo con il principio generale dell'irretroattività della legge (art. 11 delle preleggi), ma anche con il divieto di applicazione analogica di norme di carattere eccezionale (art. 14 delle preleggi).

Del resto, ha proseguito la Corte, la scelta legislativa dell'applicabilità della lex mitior limitatamente ad alcuni settori dell'ordinamento non può ritenersi in sé irragionevole.

A questo riguardo, va rilevato che la qualificazione degli illeciti, in particolare di quelli sanzionati in via amministrativa, in quanto espressione della discrezionalità legislativa si riflette sulla natura contingente e storicamente connotata dei relativi precetti.

Essa giustifica, quindi, sul piano sistematico, la pretesa di potenziare l'effetto preventivo della comminatoria, eliminando per il trasgressore ogni aspettativa di evitare la sanzione grazie a possibili mutamenti legislativi.

Il limitato riconoscimento della retroattività in mitius, circoscritto ad alcuni settori dell'ordinamento, risponde, quindi, ha concluso la Corte, a scelte di politica legislativa in ordine all'efficacia dissuasiva della sanzione, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati.

Tali scelte costituiscono espressione della discrezionalità del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio per gli illeciti amministrativi e risultano quindi sindacabili dalla Corte costituzionale solo laddove esse trasmodino (ma non è questo il caso) nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione (v. anche Cass. n. 25961 del 2022, in motivazione).

7. Ritenuto, pertanto, che, in relazione alle disposizioni di cui si discute non va applicato il principio del favor rei, conseguentemente, anche in tema di individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, è da valutarsi corretto il richiamo operato dalla Corte territoriale che, avendo avuto riguardo alla data di accertamento della infrazione (luglio 2005), ha ritenuto che, in base al co. 5 dell’art. 3 del D.l. n. 12/2002, ratione temporis vigente, trovavano applicazione le disposizioni del D.lgs. n. 472/1997, e successive modificazioni, ad eccezione del co. 2 dell’art. 16 e quindi, anche dell’art. 20 con la sua specificità sulla decorrenza della prescrizione (dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era avvenuta la violazione), di talchè l’avviso di irrogazione della sanzione, notificato il 22.10.2010, a fronte della violazione commessa il 23.7.2005, era idoneo ad interrompere la prescrizione.

8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

9. Al rigetto segue la co ndanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15126/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivam ente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO d i MESSINA n. 989/2018 R.G.N.106/2014 depositata il 05/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. In esito ad accesso nei locali della ditta “[OSCURATO:PERSONA]” esercente attività di ristorazione in [OSCURATO:PERSONA] del Mela (ME) del [OSCURATO:DATA_NASCITA], i funzionari dell’Amministrazione finanziaria accertavano la presenza di sette lavoratori dipendenti non regolarizzaticon la adozione, da parte dell’Ufficio, della successiva sanzione di euro 120.507,32, ai sensi dell’art. 3 co. 3 D.l. n. 12/2002 conv. con modificazioni dalla legge n 73/2002. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto rigettava l’opposizione proposta daltitolare della ditta e la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado. 3. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure rilevavano che, nella fattispecie in esame, non era applicabile il termine prescrizionale di cui all’art.28 legge n. 689/91; che non era stata fornita alcuna prova per superare a prescrizione di cui all’art. 3 co. 3 D.l. n. 12/2002 circa la individuazione della decorrenza del rapporto di lavoro dei dipendenti irregolari; che, non avendo la sanzione contestata natura tributaria o valutaria, non si applicava il favor reicirca la legge più favorevole. 4. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso la Agenzia delle Entrate. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la sussistenza del vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 co. 3 D.l. n. 12 del 2002 (conv. con modificazioni dalla legge n. 73/2002), dell’art. 3 co. 3 D.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 28 della legge n. 689/81, per non avere ritenuto la Corte territoriale integralmente applicabile l’art. 3 co. 3 del D.lgs.n. 472/97 e, conseguentemente, l’art. 28 legge n. 689/81, dai quali si evinceva che il termine prescrizionale quinquennale decorresse dalla data dell’infrazione e non, invece, come sostenuto dai giudici di merito, dal 31 dicembre del quinto anno successivo all’infrazione ai sensi dell’art. 20 D.lgs. n. 472/97. 3. Con il secondo motivo si censura la sussistenza del vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 co. 3 D.l. n. 12/2002 (conv. con modificazioni dalla legge n. 73/2002 e ss.mm. ii.) e dell’art. 3 co. 3 D.lgs. n. 472/97, per non avere ritenuto la Corte territoriale che, in ogni caso, essendo la sanzione irrogata soggetta, comunque, allo statuto normativo proprio delle sanzioni tributarie (D.lgs. n. 472/1997), andava applicato il principio del favor reidi cui all’art. 3 co. 3 D.lgs. n. 472/1997, per cui la sanzione irrogata andava ancorata a ciascuna giornata di lavoro effettivo. 4. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono infondati. 5. Il dato da cui partire è rappresentato dall’assunto, affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità le cui argomentazioni vanno integralmente richiamate (per tutte Cass. n. 36458/2022), secondo il quale a partire dalla sentenza delle S.U. n. 356 del 2010, è stato statuito che “in materia di sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, e ciò tenuto conto della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie” (v. anche Cass. n. 7689 del 2013). 6. Sui profili di illegittimità costituzionale e di violazione dell’art. 7 Cedu, dell’art. 15 Patto Internazionale sui diritti civili e politici e dell’art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, si richiama, poi, la motivazione adottata da questa Corte nella sentenza n. 12208 del 2022, in cui si dà atto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 193 del 2016, ha giudicato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 689 del 1981, per contrasto con gli artt. 3 e 117, comma 1°, Cost., anche in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, nella parte in cui non prevede una regola generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi, così confermando che, a fronte di illecito amministrativo che non abbia (come quello in esame) natura sostanzialmente penale, non è invocabile il principio del favor rei e, tramite esso, l'applicazione della normativa sopravvenuta più favorevole (Cass. n. 17209 del 2020, in motiv.). La Corte, invero, ha sul punto affermato che, in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell'applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore (nel rispetto del limite della ragionevolezza) modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina (ordinanze n. 245 del 2003, n. 501 e n. 140 del 2002). Quanto, poi, al differente e più favorevole trattamento riservato dal legislatore ad alcune sanzioni, ad esempio a quelle tributarie e valutarie, esso trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non si presta, conseguentemente, a trasformarsi da eccezione a regola (ordinanze n. 245 del 2003, n. 501 e n. 140 del 2002). Tale impostazione, ha aggiunto la Corte, risulta coerente non solo con il principio generale dell'irretroattività della legge (art. 11 delle preleggi), ma anche con il divieto di applicazione analogica di norme di carattere eccezionale (art. 14 delle preleggi). Del resto, ha proseguito la Corte, la scelta legislativa dell'applicabilità della lex mitior limitatamente ad alcuni settori dell'ordinamento non può ritenersi in sé irragionevole. A questo riguardo, va rilevato che la qualificazione degli illeciti, in particolare di quelli sanzionati in via amministrativa, in quanto espressione della discrezionalità legislativa si riflette sulla natura contingente e storicamente connotata dei relativi precetti. Essa giustifica, quindi, sul piano sistematico, la pretesa di potenziare l'effetto preventivo della comminatoria, eliminando per il trasgressore ogni aspettativa di evitare la sanzione grazie a possibili mutamenti legislativi. Il limitato riconoscimento della retroattività in mitius, circoscritto ad alcuni settori dell'ordinamento, risponde, quindi, ha concluso la Corte, a scelte di politica legislativa in ordine all'efficacia dissuasiva della sanzione, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati. Tali scelte costituiscono espressione della discrezionalità del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio per gli illeciti amministrativi e risultano quindi sindacabili dalla Corte costituzionale solo laddove esse trasmodino (ma non è questo il caso) nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione (v. anche Cass. n. 25961 del 2022, in motivazione). 7. Ritenuto, pertanto, che, in relazione alle disposizioni di cui si discute non va applicato il principio del favor rei, conseguentemente, anche in tema di individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, è da valutarsi corretto il richiamo operato dalla Corte territoriale che, avendo avuto riguardo alla data di accertamento della infrazione (luglio 2005), ha ritenuto che, in base al co. 5 dell’art. 3 del D.l. n. 12/2002, ratione temporis vigente, trovavano applicazione le disposizioni del D.lgs. n. 472/1997, e successive modificazioni, ad eccezione del co. 2 dell’art. 16 e quindi, anche dell’art. 20 con la sua specificità sulla decorrenza della prescrizione (dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era avvenuta la violazione), di talchè l’avviso di irrogazione della sanzione, notificato il 22.10.2010, a fronte della violazione commessa il 23.7.2005, era idoneo ad interrompere la prescrizione. 8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 9. Al rigetto segue la co ndanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
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