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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 04528/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19399/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, rappresentatae difesa dal l’ Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondoGrado del Lazio n.1212/2023 depositata i l 07/03/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CGT di secondo grado, con la sentenza indicata in epigrafe , rigettava l’appello della contribuente società, con la conferma della decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso della società avverso l’avviso di liquidazione per imposta di registro complementare attinente alla vendita di un immobile alberghiero considerat a dall’Agenzia delle Entrate, nel complesso di tutte le circostanze ed operazioni collaterali infragruppo, quale vendita dell’azienda, in relazione all’art. 10 bis l. 212 del 2000 (abuso del diritto);

2. ricorre per cassazione la società contribuente con quattro motivi, integrati da memoria nella quale essa rappresenta il recente sopravvenuto passaggio in giudicato dell’annullamento dello stesso avviso di liquidazione relativamente alla controparte negoziale - coobbligata, come dadecisione della Corte di Cassazione con ordinanza n. 33418 del 2025 (ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro l’Albergo d’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione –venditrice dell’immobile in oggetto – per lo stesso avviso d i liquidazione n. 2019/ORA00001 qui dedotto); con conseguente richiesta di estensione del giudicato, ex art.1306 co. 2 cc,anche alla ricorrente;

3. l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e la decisione deve essere cassata con la pronuncia nel merito da parte di questa Corte di Cassazione, di accoglimento dell’originario ricorso della contribuente e di annullamento dell’avviso impugnato, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito.

2. Preliminare ed assorbente risulta l’eccezione di giudicato proposta con la memoria.

Con l’ordinanza n.33418 del 2025, citata, questa Corte rigettava il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado del 29 gennaio 2024 ([OSCURATO:PERSONA] grado del Lazio) che aveva annullato l’avviso di liquidazione n. 2019/ORA00001 (il medesimo oggi in contestazione) relativamente alla condebitrice A lbergo d’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

L’Albergo d’[OSCURATO:SOCIETA]. aveva venduto l’immobile alla odierna ricorrente, vendita oggetto anche del presente giudizio.

Il giudicato (attestato dalla decisione depositata dalla ricorrente con la memoria citata, e comunque attingibile anche d’ufficio, derivando esso da una pronuncia di legittimità) deve estendersi anche alla odierna ricorrente, ex art. 1306 co. 2 cod. civ..

Infatti, nessun giudicato contrario è sul punto intervenuto nei confronti della odierna ricorrente: « In tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 cod. civ., opera sempre che non sisia già formato un diverso giudicato.

Pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi dialtro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti.

A tale proposito, si rende irrilevante distinguere fra pronunce di merito e pronunce meramente processuali (nella specie, il ricorso proposto dal coobbligato era stato dichiarato inammissibile per tardività)»(Cass. Sez. 5, 11/04/2011, n. 8169, Rv. 616963 – 01 ; vedi anche Cass. Sez. 6, 15/12/2022, n. 36713, Rv. 666587 – 01 e Cass. Sez. 3, 15/07/2025, n. 19444, Rv. 675729 - 02) .

Rileva inoltre che l’annullamento dell’avviso venne colà sancito per ragioni obiettive, date dall’esclusione in fatto del disegno abusivo ex art. 10 bis l.212/00 posto dall’Agenzia delle Entrate a base della pretesa.

L’applicazione estensiva del giudicato in contesto di solidarietà debitoria comporta la cassazione della sentenza impugnata, con la decisione nel merito, da parte di questa Corte di Cassazione, di accoglimento dell’originario ricorso della contribuente, ed annullamento dell’avviso impugnato.

Le spese dell’intero giudizio sono poste a carico della controricorrente Agenzia in ragione di soccombenza; la liquidazione avviene come in dispositivo.

P.Q.M Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito , accoglie l’originario ricorso della società contribuente, con annullamento dell’avviso.

Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, che liquida: per il primo grado , in e uro 14.000,00 per compensi; per il secondo grado , in euro 15.300,00 per compensi; per il giudizio di legittimità, in e uro 13.000,00 per compensi ; il tutto oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19399/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, rappresentatae difesa dal l’ Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondoGrado del Lazio n.1212/2023 depositata i l 07/03/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CGT di secondo grado, con la sentenza indicata in epigrafe , rigettava l’appello della contribuente società, con la conferma della decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso della società avverso l’avviso di liquidazione per imposta di registro complementare attinente alla vendita di un immobile alberghiero considerat a dall’Agenzia delle Entrate, nel complesso di tutte le circostanze ed operazioni collaterali infragruppo, quale vendita dell’azienda, in relazione all’art. 10 bis l. 212 del 2000 (abuso del diritto); 2. ricorre per cassazione la società contribuente con quattro motivi, integrati da memoria nella quale essa rappresenta il recente sopravvenuto passaggio in giudicato dell’annullamento dello stesso avviso di liquidazione relativamente alla controparte negoziale - coobbligata, come dadecisione della Corte di Cassazione con ordinanza n. 33418 del 2025 (ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro l’Albergo d’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione –venditrice dell’immobile in oggetto – per lo stesso avviso d i liquidazione n. 2019/ORA00001 qui dedotto); con conseguente richiesta di estensione del giudicato, ex art.1306 co. 2 cc,anche alla ricorrente; 3. l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la decisione deve essere cassata con la pronuncia nel merito da parte di questa Corte di Cassazione, di accoglimento dell’originario ricorso della contribuente e di annullamento dell’avviso impugnato, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito. 2. Preliminare ed assorbente risulta l’eccezione di giudicato proposta con la memoria. Con l’ordinanza n.33418 del 2025, citata, questa Corte rigettava il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado del 29 gennaio 2024 ([OSCURATO:PERSONA] grado del Lazio) che aveva annullato l’avviso di liquidazione n. 2019/ORA00001 (il medesimo oggi in contestazione) relativamente alla condebitrice A lbergo d’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. L’Albergo d’[OSCURATO:SOCIETA]. aveva venduto l’immobile alla odierna ricorrente, vendita oggetto anche del presente giudizio. Il giudicato (attestato dalla decisione depositata dalla ricorrente con la memoria citata, e comunque attingibile anche d’ufficio, derivando esso da una pronuncia di legittimità) deve estendersi anche alla odierna ricorrente, ex art. 1306 co. 2 cod. civ.. Infatti, nessun giudicato contrario è sul punto intervenuto nei confronti della odierna ricorrente: « In tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 cod. civ., opera sempre che non sisia già formato un diverso giudicato. Pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi dialtro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti. A tale proposito, si rende irrilevante distinguere fra pronunce di merito e pronunce meramente processuali (nella specie, il ricorso proposto dal coobbligato era stato dichiarato inammissibile per tardività)»(Cass. Sez. 5, 11/04/2011, n. 8169, Rv. 616963 – 01 ; vedi anche Cass. Sez. 6, 15/12/2022, n. 36713, Rv. 666587 – 01 e Cass. Sez. 3, 15/07/2025, n. 19444, Rv. 675729 - 02) . Rileva inoltre che l’annullamento dell’avviso venne colà sancito per ragioni obiettive, date dall’esclusione in fatto del disegno abusivo ex art. 10 bis l.212/00 posto dall’Agenzia delle Entrate a base della pretesa. L’applicazione estensiva del giudicato in contesto di solidarietà debitoria comporta la cassazione della sentenza impugnata, con la decisione nel merito, da parte di questa Corte di Cassazione, di accoglimento dell’originario ricorso della contribuente, ed annullamento dell’avviso impugnato. Le spese dell’intero giudizio sono poste a carico della controricorrente Agenzia in ragione di soccombenza; la liquidazione avviene come in dispositivo. P.Q.M Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito , accoglie l’originario ricorso della società contribuente, con annullamento dell’avviso. Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, che liquida: per il primo grado , in e uro 14.000,00 per compensi; per il secondo grado , in euro 15.300,00 per compensi; per il giudizio di legittimità, in e uro 13.000,00 per compensi ; il tutto oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cen
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