CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06010/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 23 marzo 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 30 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentata rapina. Rilevato che la prima doglianza, che lamenta vizio di motivazione in ordine alla ricorrenza dell'elemento soggettivo del delitto, è del tutto aspecifica, avendo la Corte territoriale riconosciuto in capo all'imputato l'esistenza di un'inequivoca volontarietà e consapevolezza dell'agire, del tutto inidonea a far ritenere uno stato di incapacità di intendere e volere anche solo parziale, tanto più in presenza di una dimostrata capacità da parte del Tuveri di escogitare un "depistaggio" nei confronti degli inquirenti; Considerato che la seconda doglianza, che lamenta assenza di motivazione in ordine al requisito dell'idoneità e dell'inequivocità degli atti, è parimenti .3specifica, avendo la Corte territoriale evidenziato come le perentorie richieste del Tuveri di aprire subito la cassaforte e di consegnare le borse ed il denaro non lascino dubbi in merito alla valenza minatoria dell'atteggiamento dello stesso, entrato nel supermercato all'orario di chiusura da un accesso vietato al pubblico nonostante l'ammonimento ricevuto dalla addetta alle pulizie ed a casse ormai chiuse; Considerato che la terza doglianza, che denuncia assenza di motivazione in ordine al presupposto della desistenza volontaria, si appalesa anch'essa come aspecifica, avendo la Corte territoriale riconosciuto come l'intera condotta in contestazione si era ormai consumata al momento dell'uscita dal negozio dell'imputato, quest'ultima determinata esclusivamente dalla accertata impossibilità di ottenere quanto preteso dal personale e dalla consapevolezza del pericolo del sopraggiungere delle forze dell'ordine; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il