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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2021

Cassazione n. 37432/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/03/2020 dalla Corte d'Appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 03 marzo 2020 che, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, riqualificato il delitto di tentato omicidio in quello di lesioni gravissime, aggravate dall'uso di arma, ed escluso lo sfregio permanente al viso, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e rideterminato la pena inflitta.

2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), e) e d), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 582, 583, comma 1 n.1, e 585 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che erroneamente la Corte distrettuale: - ha attribuito rilevanza processuale all'alibi offerto dal ricorrente - peraltro ritenendolo falso - là dove lo stesso avrebbe potuto assurgere, al più, a circostanza integrativa della responsabilità; - ha attribuito valore probatorio alla deposizione del teste de relato [OSCURATO:PERSONA] che, lontano dal luogo dell'evento delittuoso, si era limitato a riferire la versione dei fatti appresa dalla vittima che versava in una situazione di "evidente acrinomìa con il presunto aggressore"; - ha omesso di disporre perizia medico legale sulla vittima, ritenendo sufficiente, ai fini della valutazione di compatibilità tra le lesioni subite e l'arma utilizzata, la certificazione medica acquisita agli atti. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), e) e d), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta l'assenza di indagini volte a individuare il mandante del delitto nonché l'elevata commisurazione della pena inflitta.

Con memoria del 29 giugno 2021, la difesa ha ribadito la critica mossa con i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità.

Le questioni giuridiche sollevate con i due motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado.

2. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

3. Quanto al primo motivo, nella motivazione della sentenza la Corte territoriale ha ampiamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto non veritiera la versione offerta dall'imputato.

Invero, le risultanze dei tabulati telefonici relativi alle celle impegnate dall'utenza in uso al ricorrente riscontravano la sua presenza, in data 22 agosto 2012, in località Torre a Mare, luogo nel quale era avvenuta l'aggressione di [OSCURATO:PERSONA], e non a Roma. 3.1 Neanche possono considerarsi illogiche, insufficienti o contraddittorie le considerazioni spese dai giudice distrettuali in merito al narrato del teste [OSCURATO:PERSONA].

Le censure mosse involgono apprezzamenti di merito in contrapposizione alle valutazioni rese nella sentenza che, invece, ha evidenziato non soltanto la linearità e verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal teste, ma anche l'assenza di riscontri alla ricostruzione alternativa offerta dalla difesa.

Il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una differente valutazione, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico della sussistenza di un quadro probatorio di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che la Corte distrettuale ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso motivazionale, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione non può limitarsi alla prospettazione di una lettura alternativa degli atti processuali non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma richiede una serie di passaggi argomentativi che non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, il ricorrente si limita a negare valore alla ricostruzione della vicenda effettuata nella sentenza.3.2 Priva di pregio è anche la considerazione difensiva secondo la quale il rancore provato dalla vittima nei confronti del suo aggressore avrebbe influito sul racconto del teste, atteso che costui si è limitato a narrare quanto personalmente constatato e quanto appreso dalla vittima, senza riferire valutazioni di quest'ultima in merito alle ragioni dell'accaduto. 3.3 Quanto all'omesso conferimento di incarico peritale, i giudici di merito hanno evidenziato logicamente e adeguatamente le ragioni fondanti la scelta di non procedere nel senso richiesto dalla difesa, rinvenute sia nella documentazione sanitaria versata in atti, sia nella mancata contestazione degli esiti medico legali riportati nella stessa.

Ciò che, invero, la difesa contesta è la compatibilità tra l'arma utilizzata dall'aggressore (una bottiglia rotta) e la tipologia di lesioni riportate dalla vittima (di natura contusiva e non da taglio), aspetto sul quale entrambe le pronunce di merito hanno ampiamente argomentato, evidenziando, da un lato, la compatibilità del racconto della vittima con la dinamica dei colpi subiti dall'aggressore e accertati dai sanitari, dall'altro, la natura ben diversa e certamente più grave che i colpi avrebbero prodotto qualora vibrati con la parte infranta della bottiglia.

4. Inammissibile per genericità è il secondo motivo, attinente al trattamento sanzionatorio.

Le censure non spiegano le ragioni dell'affermata eccessività e sproporzione della pena inflitta al ricorrente, proponendo una critica astratta e priva di alcun riferimento alla sentenza impugnata che, invece, ha argomentato puntualmente evidenziando il comportamento processuale dell'Urbano, i precedenti penali dai quali costui è gravato, la "non comune carica aggressiva" manifestata da medesimo nella commissione del fatto.

5. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro 3.000,00.

6. Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione e senza la necessità di produrre l'apposita nota, purché la domanda di rifusione, come nel caso di specie, sia stata tempestivamente ed esplicitamente proposta (Sez. 4, n. 2311 del 05/12/2018, dep. 2019, Grasso, Rv. 274957 - 01; Sez. 3, n. 31865 del 17/03/2016, Vacca, Rv, 267666 - 01; Sez.

U, n. 20 del 27/10/1999, 03/12/1999, Fraccari, Rv, 214641 - 01).

Consegue, pertanto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado alla parte civile, che si ritiene equo quantificare come indicato in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, il ricorrente alla refuzione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/03/2020 dalla Corte d'Appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 03 marzo 2020 che, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, riqualificato il delitto di tentato omicidio in quello di lesioni gravissime, aggravate dall'uso di arma, ed escluso lo sfregio permanente al viso, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e rideterminato la pena inflitta. 2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), e) e d), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 582, 583, comma 1 n.1, e 585 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che erroneamente la Corte distrettuale: - ha attribuito rilevanza processuale all'alibi offerto dal ricorrente - peraltro ritenendolo falso - là dove lo stesso avrebbe potuto assurgere, al più, a circostanza integrativa della responsabilità; - ha attribuito valore probatorio alla deposizione del teste de relato [OSCURATO:PERSONA] che, lontano dal luogo dell'evento delittuoso, si era limitato a riferire la versione dei fatti appresa dalla vittima che versava in una situazione di "evidente acrinomìa con il presunto aggressore"; - ha omesso di disporre perizia medico legale sulla vittima, ritenendo sufficiente, ai fini della valutazione di compatibilità tra le lesioni subite e l'arma utilizzata, la certificazione medica acquisita agli atti. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), e) e d), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta l'assenza di indagini volte a individuare il mandante del delitto nonché l'elevata commisurazione della pena inflitta. Con memoria del 29 giugno 2021, la difesa ha ribadito la critica mossa con i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità. Le questioni giuridiche sollevate con i due motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado. 2. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 3. Quanto al primo motivo, nella motivazione della sentenza la Corte territoriale ha ampiamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto non veritiera la versione offerta dall'imputato. Invero, le risultanze dei tabulati telefonici relativi alle celle impegnate dall'utenza in uso al ricorrente riscontravano la sua presenza, in data 22 agosto 2012, in località Torre a Mare, luogo nel quale era avvenuta l'aggressione di [OSCURATO:PERSONA], e non a Roma. 3.1 Neanche possono considerarsi illogiche, insufficienti o contraddittorie le considerazioni spese dai giudice distrettuali in merito al narrato del teste [OSCURATO:PERSONA]. Le censure mosse involgono apprezzamenti di merito in contrapposizione alle valutazioni rese nella sentenza che, invece, ha evidenziato non soltanto la linearità e verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal teste, ma anche l'assenza di riscontri alla ricostruzione alternativa offerta dalla difesa. Il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una differente valutazione, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico della sussistenza di un quadro probatorio di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che la Corte distrettuale ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso motivazionale, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione non può limitarsi alla prospettazione di una lettura alternativa degli atti processuali non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma richiede una serie di passaggi argomentativi che non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, il ricorrente si limita a negare valore alla ricostruzione della vicenda effettuata nella sentenza.3.2 Priva di pregio è anche la considerazione difensiva secondo la quale il rancore provato dalla vittima nei confronti del suo aggressore avrebbe influito sul racconto del teste, atteso che costui si è limitato a narrare quanto personalmente constatato e quanto appreso dalla vittima, senza riferire valutazioni di quest'ultima in merito alle ragioni dell'accaduto. 3.3 Quanto all'omesso conferimento di incarico peritale, i giudici di merito hanno evidenziato logicamente e adeguatamente le ragioni fondanti la scelta di non procedere nel senso richiesto dalla difesa, rinvenute sia nella documentazione sanitaria versata in atti, sia nella mancata contestazione degli esiti medico legali riportati nella stessa. Ciò che, invero, la difesa contesta è la compatibilità tra l'arma utilizzata dall'aggressore (una bottiglia rotta) e la tipologia di lesioni riportate dalla vittima (di natura contusiva e non da taglio), aspetto sul quale entrambe le pronunce di merito hanno ampiamente argomentato, evidenziando, da un lato, la compatibilità del racconto della vittima con la dinamica dei colpi subiti dall'aggressore e accertati dai sanitari, dall'altro, la natura ben diversa e certamente più grave che i colpi avrebbero prodotto qualora vibrati con la parte infranta della bottiglia. 4. Inammissibile per genericità è il secondo motivo, attinente al trattamento sanzionatorio. Le censure non spiegano le ragioni dell'affermata eccessività e sproporzione della pena inflitta al ricorrente, proponendo una critica astratta e priva di alcun riferimento alla sentenza impugnata che, invece, ha argomentato puntualmente evidenziando il comportamento processuale dell'Urbano, i precedenti penali dai quali costui è gravato, la "non comune carica aggressiva" manifestata da medesimo nella commissione del fatto. 5. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro 3.000,00. 6. Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione e senza la necessità di produrre l'apposita nota, purché la domanda di rifusione, come nel caso di specie, sia stata tempestivamente ed esplicitamente proposta (Sez. 4, n. 2311 del 05/12/2018, dep. 2019, Grasso, Rv. 274957 - 01; Sez. 3, n. 31865 del 17/03/2016, Vacca, Rv, 267666 - 01; Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, 03/12/1999, Fraccari, Rv, 214641 - 01). Consegue, pertanto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado alla parte civile, che si ritiene equo quantificare come indicato in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla refuzione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi
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