CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 29445/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso – aventi tutti ad oggetto l’affermazione dellaresponsabilità dell’imputata – non sono consentiti perché, senza indicare specificiprofili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e senzaindividuare specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicidi merito, tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediantecriteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, conmotivazione esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamente esplicitato leragioni del suo convincimento (pag. 5), dovendosi ribadire che esula dai poteridella Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207944);Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente