CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 21001/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35322-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 18 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N. 35322/2018 Cron. Rep. Ud. 21/06/2023 CC 2023 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], quale successore ex lege dell'INPDAP, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 183/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 29/05/2018 R.G.N. 378/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], collaboratrice amministrativa di settimo livello funzionale della Azienda USL [OSCURATO:PERSONA], ha agito davanti al Tribunale di Massa al fine di ottenere il riconoscimento delle differenze retributive per essere stata adibita negli ultimi anni di servizio alle funzioni dirigenziali di: a) Responsabile del distretto di Massa e Montignoso, di b) Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] di Prenotazione (C.U.P.) e c) di Responsabile del coordinamento delle attività tecnico-amministrative del dipartimento attività sanitaria di comunità per la Zona delle Apuane; 2. la sentenza di primo grado, che aveva accolto la sola domanda subordinata accertando il compimento di mansioni dirigenziali di responsabile di struttura semplice, rigettando al contempola domanda principale volta al riconoscimento di mansioni di dirigente di struttura complessa, è stata confermata dalla Corte d’appello di Genova, salvo che per la statuizione sulle spese lì dove era stata disposta la compensazione integrale, anziché nella quota di ½, ritenuta congrua dal giudice del gravame; 3. la Corte territoriale, fermo lo svolgimento di mansioni dirigenziali su cui v’era oramai il giudicato interno, ha analizzato l’incarico più rilevante tra quelli ricoperti dalla Rossi, ossia quello di Responsabile amministrativo del distretto di Massa, procedendo a nettamente distinguerlo da quello di “Direttore del distretto” sanitario (quest’ultimo indicato come di dirigente di struttura complessa dall’art.27 c.c.n.l. dirigenza sanitaria 5.12.1996), ed ha altresì osservato come gli altri incarichi dirigenziali, all’interno del distretto , non potessero a prioriessere tutti definiti come di struttura complessa, tanto più che non erano “riservati” a dirigenti di secondo livello; 4. la Corte distrettuale ha aggiunto, in sintonia con il decisum di primo grado, che il distretto era un’unità organizzativa all’interno della “Zona delle Apuane”, questa sola da intendersi come articolazione di livello superiore da inquadrare in termini di “struttura complessa”, il cui dirigente, dr. [OSCURATO:PERSONA], dava ordini e direttive di natura programmatica ai responsabili del sotto-ordinato distretto; 5. la Rossi era Coordinatrice delle attività amministrative distrettuali, figura che può essere scelta tra i dirigenti dell’Azienda o, in carenza, trai funzionari in posizione organizzativa, com’era avvenuto nella specie; 6. stando così le cose, trattavasi al più di mansioni dirigenziali di struttura semplice, come dovevano ritenersi, a maggior ragione, le incombenze ulteriori di Responsabile amministrativo del dipartimento delle attività sanitarie di comunità nella Zona delle Apuane e di Responsabile C.U.P.; 7. avverso tale pronuncia GiovannaRossi ha proposto sette motivi di ricorso per cassazione assistiti da memoria , resistiti da controricorso della Azienda USL, illustrato da memoria; l’INPS non ha invece opposto difese, restando intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 56 legge reg. Toscana n. 22/2000, dell’art. 27 c.c.n.l. 8.6.2000 dirigenza sanitaria per essersi la Corte territoriale «letteralmente inventata una posizione di lavoro che non esiste, quella di responsabile amministrativo del distretto», mentre la Rossi era responsabile (ovvero direttore) di distretto; 2. con il secondo motivo si lamenta «violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., nullità della sentenza (in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.)» per avere il giudice d’appello individuato, con sentenza “a sorpresa”, la figura di responsabile amministrativo di distretto, mai allegata dalle parti, scegliendo in tal guisa una “terza via” e coniando una qualifica professionale inesistente senza sollevare, come sarebbe stato doveroso, il contraddittorio sul punto; 3. con il terzo mezzo, rubricato come omesso esame circa un fatto decisivo (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), si duole che il giudice d’appello abbia ignorato il formale conferi men to da parte dell’Azienda, con delibera n. 910 del 1999, del l’incarico di responsabile del distretto di Massa e Montignoso; tale incarico era stato negato inspiegabilmente nella sentenza impugnata («la Rossi non aveva certo tale incarico»), così collidendo con l’accertamento fatto dal primo giudice il quale, pur riconoscendo il ruolo di vertice del distretto, non aveva invece attribuito a quest’ultimo le caratteristiche di “struttura complessa”; 4. con il quarto motivo si deduce, ancora, l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, costituito dall’effettivo ininterrotto svolgimento delle mansioni di responsabile del distretto, dimostrato con il deposito nel giudizio di merito di oltre 200 documenti che neppure l’azienda si è sognata di contestare e che il primo giudice aveva già valutato nella loro efficacia probatoria; 5. con la quinta critica si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito, nel qualificare la Rossi responsabile (solo) amministrativa del distretto, omesso di considerare che le mansioni di vertice (“responsabile o direttore di distretto”) erano già state accertate dal primo giudice e che su tale “capo della sentenza” non c’era stata impugnazione, donde il passaggio in giudicato in parte quadella pronuncia; alla stregua dei motivi già indicati, la ricorrente invoca una decisione nel merito; 6. con la sesta critica si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), per non avere la Corte distrettuale considerato che l’incarico di responsabile C.U.P., per l’intera azienda sanitaria, era da intendersi incarico dirigenziale di struttura non semplice ma complessa; sul punto, era stato articolato un motivo d’appello da parte della Rossi, ma nulla aveva detto la Corte distrettuale, limitandosi a replicare sbrigativamente che trattavasi di «mansioni dirigenziali di struttura semplice»; 7. con la settima, ed ultima, critica, anch’essa rubricata come omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., si lamenta che il giudice d’appello, nonostante vi fosse specifica impugnazione della Rossi, non si era pronunciato, se non con formula laconica e incompleta, sull’altro incarico di responsabile amministrativo per la Zona delle Apuane, svolto dal settembre 1997 al maggio 2009, che era da intendersi come incarico di dirigente di struttura complessa sul quale il giudice di primo grado non aveva preso formalmente posizione; 8. il primo motivo è inammissibile; è utile rammentare al riguardo che il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, ma nei limiti fissati dalla disciplina applicabile ratione temporis. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (fra le più recenti, tra le tante, Cass. 12.9.2016 n. 17921; Cass. 11.1.2016 n. 195; Cass.30.12.2015 n. 26110); nel caso di specie, la Corte di merito ha escluso che l’incarico assegnato alla Rossi fosse quello di “direttore di distretto sanitario”, difettando in esso l’assolvimento dei compiti individuati dall’art. 3 sexies comma 3 d.lgs. n. 502/1992, sicché la censura si risolve in un'inammissibile sollecitazione a procedere a una terza lettura di merito, preclusa al giudice di legittimità; 9. la seconda censura è inammissibile per difetto di decisività, in quanto la Corte territoriale ha comunque escluso in primische fosse stata provata la riconducibilità delle mansioni svolte a quelle di “direttore di distretto sanitario”, da intendersi soltanto come mansioni di dirigentedi struttura complessa; 10. il terzo e quarto motivo sono parimenti inammissibili; ricorre nella specie l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. c iv ; come noto, la relativa declaratoria è imposta non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 15777 del 17 maggio 2022; Sez. L, n. 24395 del 3 novembre 2020); per cui il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 10/03/2014, n. 5528), onere questo a cui l’odierno ricorrente ha mancato di assolvere; orbene, il tribunale ha ritenuto che le mansioni espletate non fossero di preposizione a struttura complessa e il giudice d’appello, nel solco di tale impostazione, ha (ri)affermato non lo fossero per natura delle incombenze esercitate e per caratteristiche dell’articolazione organizzativa in cui la Rossi era incardinata; aggiungasi che il disposto dell’art. 360 comma 1 n. 5, cod. proc.civ. attiene all’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, ma in concreto la Rossi si duole dell’omesso esame di elementi istruttori, e segnatamente della documentazione in atti, evenienza questa non riconducibile alla citata previsione normativa (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053); 11. il quinto motivoè inammissibile;11.1 anche a voler tenere in disparte il mancato rispetto dell’onere di specifica indicazione degli atti processuali imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., il motivo infondatamente assume che il giudicato interno si possa formare su un mero passaggio argomentativo della decisione; occorre ribadire che sono suscettibili di giudicato interno solo i capi della sentenza completamente autonomi rispetto a quelli investiti dall’impugnazione, perché fondati su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, sicché il giudicato non può essere opposto in relazione ad affermazioni che costituiscono la premessa logica della statuizione adottata, ove quest’ultima sia oggetto di gravame (Cass. n. 18713/2016); è stato precisato altresì, ed al principio va data continuità, che sono privi della necessaria autonomia i meri passaggi motivazionali (Cass. n. 24358/2018) e che «la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione» (Cass. n. 16853/2018 e negli stessi termini Cass. n. 24783/2018 e Cass. n. 12202/2017); nella fattispecie, pertanto, l’impugnazione della Rossi, tesa ad affermare lo svolgimento di mansioni di dirigente di struttura complessa ed alle relative differenze retributive, ha impedito il passaggio in giudicato della decisione, sicché era consentito al giudice d’appello rigettare la domanda anche sulla base di argomenti giuridici diversi da quelli prospettati dalle parti; il giudizio di appello, infatti, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio (cfr. fra le tante Cass. n. 8604/2017); 12. il sesto e il settimo motivo sono inammissibili in quanto gli stessi erroneamente prospettano un vizio ex art. 360 n. 5 cod. p roc . c iv . a fronte di una asserita omessa pronuncia sul motivo di gravame con il quale, a detta della ricorrente, sarebbe stata censurata la sentenza del Tribunale che aveva escluso o comunque sorvolato sulla riconducibilità degli incarichi di Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] di Prenotazione (C.U.P.) e di Responsabile del coordinamento delle attività tecnico- amministrative per la Zona delle Apuane a incarichi di dirigente di struttura complessa; 12.1 va qui ribadito che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello ‒ così come, in genere, l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio ‒ risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente ex art. 360 n. 4 cod. p roc . c iv . e non con la denuncia del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. p roc . c iv . , in quanto siffatta censura presuppone che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta senza giustificare adeguatamente la decisione; solo la denuncia dell’error in procedendo, infatti, consente al giudice di legittimità, in tal caso giudice anche del fatto processuale, di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello (in tal senso Cass.27.10.2014 n. 22759). le Sezioni Unite di questa Corte, nel comporre il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulle conseguenze della errata formulazione dei motivi, hanno affermato che “nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronunzia da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 360 cod. p roc . c iv . , comma 1, n. 4 (con riferimento all'art. 112 cod. p roc . c iv . ), purché nel motivo su faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione; va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931); orbene, il caso di specie è riconducibile alla seconda ipotesi, perché nei motivi non si fa riferimento alcuno alla nullità derivata dall’error in procedendo; 12.2si rileva, altresì, per completezza, che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. p roc . c iv . , incongruamente evocato, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla 1. n. 143 del 2012, prevederebbe l'"omesso esame" come riferito comunque a un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (cfr., Cass., n. 2268 del 2022), non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni, quali quelle interpretative dedotte nei motivi in esame, che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità, anche per tal guisa, delle censure qui irritualmente formulate (Cass. n. 31332/2022); 13. conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e r imborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto