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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22080/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto e comprovante la natura illecita della merce sequestrata e la consapevolezza di tale falsità, anche alla luce della carenza di produzione documentale fiscale che avrebbe potuto legittimare la lecita provenienza dei beni messi in vendita); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa declaratoria di prescrizione, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, come pure non ha mancato di rilevare la Corte di appello a pag. 6 della sentenza impugnata, ove ha correttamente dato conto dei periodi di sospensione (350 giorni) che hanno impedito la maturazione del periodo prescrizionale alla data della sentenza di appello; che tale computo è stato correttamente calcolato, atteso che oltre alle due sospensioni della prescrizione per ragioni di astensione dalle udienze del difensore (203 giorni + 105 giorni), gli ulteriori 42 giorni di sospensione delle udienze dal 19.05.2020 al 30.06.2020 sono stati dovuti a rinvii d'ufficio per la pandemia da Covid - 19, in ossequio a quanto stabilito da Sez.

Un. per i rinvii d'ufficio nel periodo suddetto (Rv. 280432); che peraltro sul punto il ricorso è anche generico perché lamenta l'errata determinazione della sospensione senza nulla dedurre in ordine all'errore in cui sarebbe caduto la corte di appello; che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente-al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto e comprovante la natura illecita della merce sequestrata e la consapevolezza di tale falsità, anche alla luce della carenza di produzione documentale fiscale che avrebbe potuto legittimare la lecita provenienza dei beni messi in vendita); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa declaratoria di prescrizione, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, come pure non ha mancato di rilevare la Corte di appello a pag. 6 della sentenza impugnata, ove ha correttamente dato conto dei periodi di sospensione (350 giorni) che hanno impedito la maturazione del periodo prescrizionale alla data della sentenza di appello; che tale computo è stato correttamente calcolato, atteso che oltre alle due sospensioni della prescrizione per ragioni di astensione dalle udienze del difensore (203 giorni + 105 giorni), gli ulteriori 42 giorni di sospensione delle udienze dal 19.05.2020 al 30.06.2020 sono stati dovuti a rinvii d'ufficio per la pandemia da Covid - 19, in ossequio a quanto stabilito da Sez. Un. per i rinvii d'ufficio nel periodo suddetto (Rv. 280432); che peraltro sul punto il ricorso è anche generico perché lamenta l'errata determinazione della sospensione senza nulla dedurre in ordine all'errore in cui sarebbe caduto la corte di appello; che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente-al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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