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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 22714/2026

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difesi dall'avvocatoNicola Lucarelli-ricorrente-d'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoNicola Lucarelli-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoNicola [OSCURATO:SOCIETA].

A [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.680/2023depositata il 24/04/2023.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 13313/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 22714/2026Data pubblicazione 06/07/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 06/07/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesi dall'avvocatoNicola Lucarelli-ricorrente-d'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoNicola Lucarelli-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoNicola [OSCURATO:SOCIETA]. A [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.680/2023depositata il 24/04/2023.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 13313/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 22714/2026Data pubblicazione 06/07/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 06/07/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 22714/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris