CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30579/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso: 1) la sentenza del 23/11/2020 della Corte d'appello di Firenze 2) l'ordinanza di correzione 1i rorrenofte di errore materiale del 22/01/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha chiesto: in via principale, che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio; in via gradata, che i reati siano dichiarati estinti per essere maturato il relativo termine di prescrizione; in via ulteriormente gradata, che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 15/12/2016 del Tribunale di Pisa, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di sostituzione di persona di cui al capo E) dell'imputazione per essere lo stesso reato estinto per intervenuta prescrizione, mentre confermava la predetta sentenza del Tribunale di Pisa là dove aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa e di sostituzione di persona di cui ai capi, rispettivamente, A) e C) dell'imputazione - confermando, altresì, la condanna dell'imputata al risarcimento dei danni cagionati dai tre menzionati reati alle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e rideterminando, conseguentemente, la pena. Secondo i capi d'imputazione, i tre menzionati reati erano stati contestati all'imputata: a) quello di truffa di cui al capo A) dell'imputazione, «perché, con artifici e raggiri consistiti nel presentarsi presso la [OSCURATO:SOCIETA] [di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]] con le false generalità di [OSCURATO:PERSONA], e fornendo in garanzia per il pagamento assegno n. 0263038713 tratto su conto corrente [OSCURATO:PERSONA] intestato a [OSCURATO:PERSONA], dalla medesima ricevuto nell'esercizio della sua attività di commercialista, originariamente compilato per l'importo di euro 2000 e dalla medesima contraffatto in euro 8000, acquistava materiali edili per complessivi euro 9678,23, risultando, altresì, l'assegno protestato per carenza di fondi, con proprio illecito profitto e pari altrui danno patrimoniale [...] [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 2013»; b) quello di sostituzione di persona di cui al capo C) dell'imputazione, «per aver sostituito la propria identità con quella di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 2013»; c) quello di sostituzione di persona di cui al capo E) dell'imputazione, «per aver sostituito la propria identità a quella di [OSCURATO:PERSONA], richiedendo, presso il punto [OSCURATO:PERSONA] una scheda telefonica a nome della [OSCURATO:PERSONA] previa presentazione del documento di cui al capo D)». 3. Con ordinanza del 22/01/2021, la Corte d'appello di Firenze disponeva «la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Pisa in data 15.12.2017 [successivamente corretta in: «15.12.2016»] nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] e della sentenza di secondo grado emessa da questa Corte in data 23.11.2020 verso la stessa imputata, nel senso che, laddove ai capi A) e C) dell'imputazione è riportato il nome "[OSCURATO:PERSONA]", debba invece leggersi e intendersi "[OSCURATO:PERSONA]"». 4. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a cinque motivi.4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 55, 213, 214, 348 e 361 dello stesso codice, «[l]a assoluta inattendibilità del riconoscimento effettuato in fase di indagine mediante la visione di una immagine digitale isolata e decontestualizzata a seguito di mancato riconoscimento dopo la visione di album fotografico con successiva nullità del riconoscimento effettuato in udienza per compromissione del bias cognitivo - carenza assoluta di motivazione per apparenza e contraddittorietà manifesta». La ricorrente lamenta che il riconoscimento fotografico di essa imputata effettuato dai dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. presso la sede di tale società su iniziativa del maresciallo Fazio sarebbe avvenuto, oltre che in violazione degli artt.213 e 214 cod. proc. pen., con «una procedura [...] anche sicuramente suggestiva» (atteso: il luogo in cui fu fatto il riconoscimento, che «non ha certamente assicurato (anche solo per ragioni logistiche) che un teste non potesse confrontarsi con l'altro o non potesse comunque interferire sul ricordo altrui»; «l'evidente attesa per l'arrivo di quella che appariva essere, anche per i testi, una felice intuizione investigativa [del maresciallo Fazio] (con conseguente autosuggestione dei testi)»; «la visione isolata della foto») e che la Corte d'appello di Firenze «avrebbe[...] dovuto affrontare criticamente il punto del valore intrinseco della prova stessa». La ricorrente rappresenta altresì che «[l]a evidente violazione della procedura per la assunzione di una corretta individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini ha compromesso la successiva genuinità della assunzione nel corso del dibattimento dal momento che il bias cognitivo [dei testimoni] è stato chiaramente corrotto». 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 192, 533 e 546 dello stesso codice, «[o]messa valutazione dei motivi di appello relativi alla carenza assoluta di prova circa le condotte ascritte all'imputata e per omessa corretta valutazione delle prove a discarico - conseguente carenza di motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della apparenza». La ricorrente rappresenta come la sentenza impugnata, «travisa[ndo i] criteri ermeneutici proposti dall'art. 192 cpp», nel prendere le mosse dalla «suggestione del riconoscimento», si sarebbe fondata su elementi indiziari a essa collegati «privi di quel valore indiziario univoco che solo potrebbe fondare una sentenza di condanna», evidenziando, con riguardo ai predetti elementi indiziari, le seguenti considerazioni, già avanzate con il proprio atto di appello e trascurate dalla Corte d'appello di Firenze: a) quanto agli esiti della perquisizione nell'abitazione dell'imputata, che «la circostanza relativa alla presenza di materiale edile è del tutto neutra», atteso che «è dato certo che la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva incaricato il Sig. [OSCURATO:PERSONA] di effettuare lavori di ristrutturazione presso la propria abitazione così come è certo che il materiale è stato prelevato dall'[OSCURATO:PERSONA] in svariate occasioni dal magazzino della [OSCURATO:SOCIETA]»; b) quanto agli esiti della perquisizione nell'autovettura dell'imputata, che, posto che la documentazione era contenuta in una cartellina, «una cartellina in un'auto può essere stata introdotta nel tempo, da chiunque abbia avuto legittimo accesso»; c) quanto alla deposizione del testimone [OSCURATO:PERSONA], «l'unica cosa che la deposizione può provare (ove ritenuta credibile) è che vi sia stato il passaggio di un assegno dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Ma che poi sia stata con certezza la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ad utilizzarlo presso la [OSCURATO:SOCIETA] è circostanza che può dirsi provata solo ove si ricorra al riconoscimento»; d) quanto alla deposizione del testimone [OSCURATO:PERSONA], che le sue dichiarazioni «avrebbero dovuto essere sottoposte ad un particolare vaglio critico in dibattimento (cosa non accaduta) e in assenza di tale vaglio critico, considerate comunque inidonee a fondare una sentenza di colpevolezza», atteso che, «[p]osto che il Sig,. [OSCURATO:PERSONA] conosceva la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], non solo avrebbe dovuto sapere che non rispondeva al nome di [OSCURATO:PERSONA], ma ove il materiale fosse stato per la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sapeva anche che l'imputazione sulle fatture [che erano intestate a [OSCURATO:PERSONA]] era del tutto inventata»; e) «è rimasto un obiter dictum il vero elemento dirimente della vicenda: posto che le fatture erano intestate [OSCURATO:PERSONA] e la donna si è presentata come Molinas (effettivamente compagna dell'Ingrao la coppia Ingrao-Molinas quale degli attori in commedia conosceva? Questa la prova che manca al processo»; f) quanto all'accertamento sull'indirizzo IP da cui era stato attivato l'account di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] [che era stato lasciato come recapito a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.], tale circostanza «è in grado di provare esclusivamente e (peraltro) alternativamente che chi ha attivato l'indirizzo e-mail era persona che aveva accesso allo studio professionale (anche un eventuale cliente) e, anche ove l'indirizzo fosse effettivamente riferibile alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], trattasi di elemento utilizzabile da chiunque fosse a conoscenza della circostanza». La ricorrente rappresenta ancora che la Corte d'appello di Firenze avrebbe omesso di considerare, «salva una generica valutazione di inattendibilità», quanto era risultato dalle deposizioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] (direttore dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento dell'imputata) e [OSCURATO:PERSONA] (amministratore di "[OSCURATO:PERSONA]"), dalle quali era risultato che «i materiali acquistati non erano coincidenti con le esigenze della [OSCURATO:PERSONA] ed erano notevolmente sovradimensionati», elemento, questo, che «sarebbe stato dirimente dal momento che ove non vi fosse stata (come non sembrerebbe esserci) [tale coincidenza] sarebbe venuto meno il "cui prodest" per l'imputata».4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., con riferimento all'artt. 521 dello stesso codice, «[v]iolazione del principio di corrispondenza tra l'imputazione contestata relativamente alla sostituzione della propria persona con quello della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], effettivamente esistente e individuata nel corso delle indagini e la condanna per la sostituzione della propria persona con la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] quale nome di fantasia - Impossibiltà di considerare il fatto quale semplice errore materiale - Conseguente carenza di motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della apparenza». La ricorrente contesta la sentenza impugnata là dove la Corte d'appello di Firenze ha reputato costituire un mero errore materiale l'indicazione, nei capi d'imputazione A) e C), del nome «[OSCURATO:PERSONA]» anziché del nome, corretto, «[OSCURATO:PERSONA]» - quale persona alla quale l'imputata si sarebbe sostituita - e che tale errore «non ha [...] inficiato i diritti della difesa», rappresentando: da un lato, «[s]otto il profilo formale», «che si sarebbe potuto/dovuto ricorrere alla procedura di modifica del capo di imputazione ai sensi dell'articolo 516 CPP o anche con la procedura di correzione degli errori materiali, durante il dibattimento, ma che una volta che ciò non è stato fatto non si può surrettiziamente dare al capo di imputazione un significato diverso da quello che le sue parole riportano», tenuto anche conto del fatto che «[p]resentarsi con un nome o un altro è circostanza essenziale e non mero elemento accidentale nel caso della fattispecie contestata con l'art. 494» cod. pen.; dall'altro lato, sotto il profilo del rispetto dei diritti della difesa, che, come era emerso nel corso del dibattimento, [OSCURATO:PERSONA] era un soggetto effettivamente esistente (essendo la compagna di [OSCURATO:PERSONA], intestatario delle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), con la conseguenza che «ove il soggetto sostituito sia esistente lo stesso potrebbe essere variamente citato sia a carico sia a discarico, di talché appare evidente che non è elemento neutro per la difesa», contrariamente a quanto anapoditticamente ritenuto dalla Corte d'appello di Firenze. 4.4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., con riferimento all'artt. 62-bis cod. pen., «[l]a mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante la partecipazione al processo dell'imputata - motivazione apparente con riferimento alla dedotta esclusiva incensuratezza dell'imputata». La ricorrente rappresenta che, contrariamente a quanto mostrerebbe di ritenere la Corte d'appello di Firenze, nel proprio atto di appello aveva chiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione non solo della propria incensuratezza ma anche della propria partecipazione al processo, elemento che era valutabile ai fini del riconoscimento delle predette circostanze attenuanti. 4.5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., «l'evidente eccessiva onerosità del risarcimento danni riconosciuto alla parte civile - contraddizione interna della sentenza impugnata che riconosce alla socia e legale rappresentante della società [[OSCURATO:SOCIETA] s.r.1] un risarcimento del danno superiore al danno subito dalla Società». La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Firenze, nel confermare la sentenza del Tribunale di Pisa - che aveva condannato l'imputata al pagamento di una provvisionale di € 10.000,00 in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] - avrebbe «riconosc[iuto] alla [OSCURATO:PERSONA] costituita parte civile un danno addirittura maggiore di quello subito della società stessa», atteso che, «a fronte di un insoluto di € 9.678,23», è stata riconosciuta una provvisionale di € 10.000,00 e che «non può esserci alcuna corrispondenza tra il pregiudizio della società e quello della amministratrice che è sicuramente legato ai bilanci e alle percentuali di realizzo della società stessa». 5. Con un altro atto, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione anche avverso l'ordinanza di correzione di errore materiale del 22/01/2021 della Corte d'appello di Firenze indicata al punto 3, affidandolo a due motivi. 5.1. Con tali motivi, in relazione, quanto al primo, alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 130 e 521 dello stesso codice, e, quanto al secondo, alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., lamenta, rispettivamente, l'«[i]llegittima qualificazione» (primo motivo) e la la «[c]arenza assoluta di motivazione» della sentenza impugnata (secondo motivo) con riferimento alla «qualificazione quale mero errore materiale della discrasia tra sentenza di condanna nella parte in cui è dichiarata la sostituzione da parte dell'imputata della propria persona con quello della con la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e quanto riportato nel capo di imputazione (e nella sentenza di primo grado) nel quale si contesta che l'imputata si è sostituita alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (effettivamente esistente e individuata nel corso delle indagini) - Conseguente illegittimità dell'ordinanza di correzione materiale». La ricorrente formula doglianze sostanzialmente sovrapponibili a quelle avanzate con il terzo motivo del ricorso avverso la sentenza del 23/11/2020 della Corte d'appello di Firenze, che si sono riassunte al punto 4.3. 6. Il primo motivo è manifestamente infondato. Occorre anzitutto rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la ricognizione formale di persone, di cui all'art. 213 cod. proc. pen., non è, per i principi della non tassatività dei mezzi di prova (art. 189 cod. proc. pen.) e del libero convincimento del giudice (art. 192 cod. proc. pen.), l'unico strumento probatorio idoneo a consentire l'individuazione della persona responsabile del reato (Sez. 2, n. 3635 del 10/01/2006, Raucci, Rv. 233338-01). La Corte di cassazione ha in proposito chiarito che l'individuazione di un soggetto, sia personale sia fotografica, è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, con la conseguenza che la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale - e non, quindi, dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. - utile ai fini dell'efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437-01; Sez. 4, n. 1867 del 21/02/2013, dep. 2014, Jonovic, Rv. 258173-01; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, Major, Rv. 239416-01). In particolare, il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica, la cui affidabilità dipende dall'affidabilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo dell'identificazione, ed è pienamente utilizzabile e idoneo a fondare l'affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 70 del 13/11/2020, dep. 2021, Dori, Rv. 280399-01; Sez. F., n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635-01). Nel caso in esame, ad essere utilizzate dalla Corte d'appello di Firenze sono state le dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., i quali, sia nel corso delle indagini, quando fu mostrata loro, dal maresciallo Fazio, su un supporto informatico, la fotografia dell'imputata, sia nel dibattimento, quando fu mostrato loro un album fotografico contenente diverse fotografie, hanno riconosciuto l'imputata come la donna che, presentandosi come [OSCURATO:PERSONA], aveva acquistato i materiali edili presso la predetta [OSCURATO:SOCIETA]. A tali riconoscimenti si deve senz'altro attribuire valore di prova a carico dell'imputata, la cui valutazione, in quanto adeguatamente motivata dalla Corte d'appello di Firenze - che ha sottolineato come i riconoscimenti effettuati nella fase delle indagini fossero stati preceduti da una minuziosa descrizione delta donna, prima di vedere qualsiasi fotografia che potesse condizionare i testimoni, e come i riconoscimenti effettuati in dibattimento fossero avvenuti con assoluta immediatezza - non può essere sindacata in questa sede di legittimità. 7. Il secondo motivo non è consentito. Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). Così come, più in generale, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione della prova testimoniale operata dal giudice di merito, al quale spetta il giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità di tale fonte di prova (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362- 01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Firenze ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputata sulla base dei seguenti elementi di prova: a) i già menzionati riconoscimenti fotografici; b) l'esito delle perquisizioni effettuate presso l'abitazione dell'imputata (dove era stata rinvenuta una parte dei materiali edili acquistati da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) e all'interno dell'autovettura della stessa imputata (dove erano state rinvenute diverse copie dei documenti, originali e modificati, che erano stati utilizzati per spacciarsi per [OSCURATO:PERSONA], dopo avere modificato la copia dei documenti di [OSCURATO:PERSONA], e per [OSCURATO:PERSONA], nonché il supporto in plastica della scheda telefonica relativa al numero di telefono che era stato lasciato, come recapito, a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.); c) la deposizione del testimone [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che l'assegno che era stato consegnato a [OSCURATO:SOCIETA]. era stato da lui emesso e dato all'imputata come garanzia del pagamento del credito della stessa per l'attività di ragioniera del [OSCURATO:PERSONA]; d) il fatto che sia il [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] (della quale era stato indebitamente usato, previa modifica, il documento di identità per l'acquisto della scheda SIM a nome di [OSCURATO:PERSONA]) erano effettivamente clienti dell'imputata; e) la deposizione del testimone [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di avere accompagnato l'imputata presso [OSCURATO:SOCIETA]. e di avere egli stesso ritirato i materiali edili per utilizzarli nella ristrutturazione dell'abitazione della stessa imputata; f) gli esiti dell'accertamento che era stato svolto dal maresciallo Fazio in ordine all'indirizzo IP dal quale era stato attivato l'account di posta elettronica che la donna che aveva acquistato i materiali edili aveva lasciato come recapito a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., indirizzo che era risultato essere una postazione dello studio commerciale dove lavorava l'imputata; g) l'inattendibilità, congruamente motivata (pag. 16 della sentenza impugnata) dei testimoni della difesa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di tali elementi, la motivazione della Corte d'appello di Firenze si appalesa come del tutto esente da contraddizioni e da illogicità, tanto meno manifeste, mentre le doglianze della ricorrente appaiono sostanzialmente dirette a sollecitare una differente valutazione del significato probatorio da attribuire agli stessi elementi di prova, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria dei medesimi, il che non è consentito in questa sede di legittimità. 8. Il terzo motivo e i motivi nuovi - i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. La Corte d'appello di Firenze ha infatti correttamente ritenuto che - poiché sia nel corso delle indagini (a partire dalla querela che era stata sporta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]) sia nel corso del processo era stato sempre univocamente affermato che la donna responsabile della truffa e della sostituzione di persona si era presentata a [OSCURATO:SOCIETA]. con il nome di [OSCURATO:PERSONA], tanto che con tale nome era stato predisposto il preventivo per gli acquisti da lei richiesti -, l'indicazione, nei capi A) e C) dell'imputazione, del nominativo [OSCURATO:PERSONA], anziché di quello [OSCURATO:PERSONA], si doveva ritenere frutto di un mero errore materiale, da correggere ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. (come poi fatto dalla Corte d'appello di Firenze con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), che, per le ragioni predette, non aveva inciso sulla possibilità di individuazione dei fatti da parte dell'imputata e, conseguentemente, sull'esercizio del suo diritto di difesa. 9. Il quarto motivo è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. 9.1. Sotto il primo profilo, si deve rilevare l'inammissibilità del corrispondente motivo di appello per difetto di specificità, rilevabile - ancorché la Corte territoriale non l'abbia erroneamente qualificato come aspecifico - anche in Cassazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799-01; Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193-01). Infatti, nel proprio atto di appello (pag. 11), la ricorrente si era limitata a dedurre il proprio stato di incensuratezza (il quale, ai sensi del terzo comma dell'art. 62-bis cod. pen. non può essere, di per sé, posto a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche) e, del tutto genericamente, «il suo comportamento processuale», senza neppure specificare in cosa tale comportamento sarebbe consistito. Dalla rilevata inammissibilità del motivo di appello consegue l'inammissibilità del corrispondente motivo del ricorso per cassazione. 9.2. Sotto il secondo profilo, si deve comunque rilevare che, fermo restando quanto si è detto in ordine all'irrilevanza, di per sé, dello stato di incensuratezza dell'imputata, la Corte d'appello di Firenze ha anche motivatamente evidenziato la «condotta scorretta» che era stata tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel processo, per avere convinto i testimoni della difesa (Buzzanga e Giabbai) a rendere dichiarazioni compiacenti. 10. Il quinto motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni. La prima è che, nel proprio atto di appello, come risulta dalla lettura dello stesso, la [OSCURATO:PERSONA] nulla aveva dedotto con riguardo alle decisioni del Tribunale di Pisa sulle questioni civili, con le conseguenze che legittimamente la Corte d'appello di Firenze non ha motivato in ordine alle stesse e che il motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, inammissibile. La seconda ragione di inammissibilità del motivo è che esso ha a oggetto una statuizione della sentenza non impugnabile per cassazione. La Corte di cassazione ha infatti chiarito - affermando un principio che viene costantemente ribadito e che è condiviso anche dal Collegio - che non è impugnabile con il ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, atteso che si tratta di una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata a essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-01; nello stesso senso: Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486-01; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054-01; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv. 261536-01). 11. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di C 3.000,00. 12. L'inammissibilità dei ricorsi, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude, perciò, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/20