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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 22047/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Lecce ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato di legname, limitatamente al trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che contesta la coerenza rispetto alle risultanze probatorie della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, è affidato a deduzioni generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) e non consentite in questa sede, giacché unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, in assenza di loro specifici e decisivi travisamenti; - che l'eccezione processuale di cui al secondo motivo (in riferimento alla utilizzabilità delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'asserita violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.) è stata articolata senza assolvere alla prova di resistenza, alla stregua di quanto statuito dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, Rv. 269218) ed è, comunque, manifestamente infondata, perché, avuto riguardo alla lezione impartita dal diritto vivente secondo cui:« La sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante» (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Rv. 243417), il ricorrente non si è neppure fatto carico di lumeggiare tale specifico e decisivo aspetto; - il terzo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [in cui la pena concretamente inflitta è stata già rideterminata in sede di giudizio di appello in misura comunque inferiore alla media edittale ], e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata in cui è stata valorizzata l'assenza di risarcimento del danno e di comportamento collaborativo dell'imputato); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] h-NAA.4 Amm.oLLA.AAA444,A, ) ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Lecce ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato di legname, limitatamente al trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che contesta la coerenza rispetto alle risultanze probatorie della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, è affidato a deduzioni generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) e non consentite in questa sede, giacché unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, in assenza di loro specifici e decisivi travisamenti; - che l'eccezione processuale di cui al secondo motivo (in riferimento alla utilizzabilità delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'asserita violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.) è stata articolata senza assolvere alla prova di resistenza, alla stregua di quanto statuito dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, Rv. 269218) ed è, comunque, manifestamente infondata, perché, avuto riguardo alla lezione impartita dal diritto vivente secondo cui:« La sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Rv. 243417), il ricorrente non si è neppure fatto carico di lumeggiare tale specifico e decisivo aspetto; - il terzo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [in cui la pena concretamente inflitta è stata già rideterminata in sede di giudizio di appello in misura comunque inferiore alla media edittale ], e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata in cui è stata valorizzata l'assenza di risarcimento del danno e di comportamento collaborativo dell'imputato); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] h-NAA.4 Amm.oLLA.AAA444,A, ) ,
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