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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39998/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] GUERRA che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino confermava la condanna del ricorrente per il reato di tentata estorsione.

Si contestava allo stesso di avere inviato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] una lettera minatoria con la quale gli chiedeva di restituirgli la somma di quarantamila euro con minacce indirizzate non solo al legale, ma anche ai suoi familiari.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 56, 629 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la tentata estorsione: non sarebbe stata dimostrata la paternità della lettera minatoria, dato che non sarebbero sufficienti a tal fine né il linguaggio sgrammaticato in ipotesi riconducibile al ricorrente, né l'indicazione del suo nome sulla busta della lettera e nell'intestazione del testo della missiva; inoltre non sarebbe stato dimostrato che la e-mail - allegata dal ricorrente ed attribuita all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - risalente al 14 giugno 2016 fosse un falso, tenuto conto che il corpo del testo indicava due rate (una di cinquemila euro, tracciabile, ed una di trentacinquemila euro in nero); si deduceva, infine, che la Corte d'appello avrebbe travisato la prova laddove aveva ritenuto che alla missiva fossero stati allegati i documenti che invece erano stati allegati dal ricorrente nel corso del procedimento - come correttamente rilevato dal primo giudice - e segnatamente durante il primo interrogatorio dell'Il luglio 2017.

2.1.1. La doglianza è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, senza indicare vizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale posto a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate, devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Nel caso in esame la Corte d'appello offriva un'accurata motivazione in ordine alla riconducibilità della lettera minatoria al ricorrente; in particolare indicava come elementi indiziari univocamente convergenti verso tale soluzione interpretativa (a) il fatto che sulla busta fosse indicato come mittente l'imputato, (b) il fatto che l'autore della lettera si qualificasse nel ricorrente, (c) il fatto che in narrativa risultavano elementi coincidenti con quelli accertati nel corso del processo (significativi il riferimento alle cosiddette super perizie ed il versamento di cinquemila euro sul conto corrente dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) / (d) la vendita della casa in Macedonia, dei gioielli e delle monete antiche.La circostanza che i documenti citati non fossero stati allegati alla raccomandata, ma successivamente riversati nel processo nel corso dell'interrogatorio dell'imputato, non è idonea a togliere consistenza alla valutazione relativa alla riconducibilità della lettera minatoria al ricorrente, tenuto conto che i documenti in questione, seppur sopravvenuti sono coerenti con quanto descritto nella missiva Si tratta di una congerie di elementi - cui si aggiunge anche l'analogia del linguaggio contenuto nella lettera con quello utilizzato nei messaggi di posta elettronica - che non può essere rivalutato in Cassazione, dato che la valutazione della capacità dimostrativa delle prove è un'attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

2.2. Vizio di motivazione: non sarebbe stata adeguatamente vagliata la attendibilità della persona offesa; in particolare si segnalava il mancato approfondimento delle allegazioni in ordine alla presunta falsità della decisiva e-mail del 14 giugno 2016 e la mancata verifica della attribuibilità al ricorrente della lettera minatoria. 2.2.1 Anche questo motivo è manifestamente infondato.

Richiamate le considerazioni, svolte in relazione al primo motivo di ricorso circa le ckx, critiche mosse alla attribuibilítà ricorrente della lettera minatoria, il collegio rileva che, anche in relazione al tema della falsità della e-mail del 14 giugno 2016, la Corte di appello offre una adeguata motivazione, rilevando come tale documento dovesse essere confrontato con quello allegato dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento e dal quale emerge che si tratta ,r<di scritti identici se si eccettua la locuzione «più euro 35.000»: tale decisiva circostanza non è stata puntualmente contestata con il ricorso per Cassazione.

Invero si denuncia un travisamento della prova senza rispetto dell'onere di allegazione: la valutazione della genuinità della e-mail del 14 giugno 2016 sarebbe stata possibile in Corte di Cassazione solo se il ricorrente avesse (a) affrontato il nucleo motivazionale decisivo, ovvero il raffronto tra le due e-mail, (b) se le due missive telematiche fossero state allegate a sostegno del dedotto travisamento.

Con riguardo al principio di autosufficienza la giurisprudenza aveva già chiarito che allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255304).

Diversamente, quando viene invocato un atto che contiene un elemento di prova il principio della "autosufficienza del ricorso" costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, Rv. 240123).

Tale interpretazione deve essere aggiornata dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. che prevede che copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso e che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione.

Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso.

Pertanto anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 dísp. att. cod. proc. pen. è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 - dep. 31/07/2019, Talamanca, Rv. 276432) Ebbene: nel caso in esame la genericità della contestazione e la mancata allegazione della prova travisata rendono la doglianza inammissibile.,

2.3. Violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della condotta contestata, che avrebbe dovuto essere inquadrata nella più lieve fattispecie prevista dall'articolo 393 cod. pen.; si deduceva che il ricorrente sarebbe stato animato dal fine di esercitare in un diritto, ovvero quello di ottenere la restituzione di somme indebitamente consegnate al legale; a sostegno della sussistenza dell'indebito versamento si allegava che egli era stato ammesso al patrocinio spese dello Stato sia nel primo, che nel secondo grado di giudizio della causa di lavoro seguita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], sicché ben avrebbe potuto essere nuovamente ammesso a tale beneficio anche in sede di legittimità; non avevano dunque alcuna giustificazione né la richiesta di consegna di cinquemila euro coprire le spese del domiciliatario, né la ulteriore richiesta di trentacinquemila euro, né la nota spese di oltre 15.000 euro per gli oneri legali relativi al terzo grado di giudizio (tanto più che non vi era obbligo di domicilio in Roma tenuto conto del fatto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva un indirizzo di posta elettronica certificata).

2.3.1. Anche tale ultimo motivo è manifestamente infondato.Il mancato accertamento da parte dei giudici di merito di un credito azionabile in via giudiziaria osta all'accoglimento della doglianza: dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito emerge, infatti, una ricostruzione delle condotte antitetica rispetto a quella proposta dal ricorrente; segnatamente emerge l'insussistenza del credito di trentacinquemila euro che sarebbe stato posto alla base dell'azione violenta del quale ricorrente invoca l'inquadramento un esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Non vi sono dunque margini per procedere alla invocata riqualificazione. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] GUERRA che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino confermava la condanna del ricorrente per il reato di tentata estorsione. Si contestava allo stesso di avere inviato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] una lettera minatoria con la quale gli chiedeva di restituirgli la somma di quarantamila euro con minacce indirizzate non solo al legale, ma anche ai suoi familiari. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 56, 629 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la tentata estorsione: non sarebbe stata dimostrata la paternità della lettera minatoria, dato che non sarebbero sufficienti a tal fine né il linguaggio sgrammaticato in ipotesi riconducibile al ricorrente, né l'indicazione del suo nome sulla busta della lettera e nell'intestazione del testo della missiva; inoltre non sarebbe stato dimostrato che la e-mail - allegata dal ricorrente ed attribuita all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - risalente al 14 giugno 2016 fosse un falso, tenuto conto che il corpo del testo indicava due rate (una di cinquemila euro, tracciabile, ed una di trentacinquemila euro in nero); si deduceva, infine, che la Corte d'appello avrebbe travisato la prova laddove aveva ritenuto che alla missiva fossero stati allegati i documenti che invece erano stati allegati dal ricorrente nel corso del procedimento - come correttamente rilevato dal primo giudice - e segnatamente durante il primo interrogatorio dell'Il luglio 2017. 2.1.1. La doglianza è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, senza indicare vizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale posto a sostegno dell'affermazione di responsabilità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate, devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame la Corte d'appello offriva un'accurata motivazione in ordine alla riconducibilità della lettera minatoria al ricorrente; in particolare indicava come elementi indiziari univocamente convergenti verso tale soluzione interpretativa (a) il fatto che sulla busta fosse indicato come mittente l'imputato, (b) il fatto che l'autore della lettera si qualificasse nel ricorrente, (c) il fatto che in narrativa risultavano elementi coincidenti con quelli accertati nel corso del processo (significativi il riferimento alle cosiddette super perizie ed il versamento di cinquemila euro sul conto corrente dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) / (d) la vendita della casa in Macedonia, dei gioielli e delle monete antiche.La circostanza che i documenti citati non fossero stati allegati alla raccomandata, ma successivamente riversati nel processo nel corso dell'interrogatorio dell'imputato, non è idonea a togliere consistenza alla valutazione relativa alla riconducibilità della lettera minatoria al ricorrente, tenuto conto che i documenti in questione, seppur sopravvenuti sono coerenti con quanto descritto nella missiva Si tratta di una congerie di elementi - cui si aggiunge anche l'analogia del linguaggio contenuto nella lettera con quello utilizzato nei messaggi di posta elettronica - che non può essere rivalutato in Cassazione, dato che la valutazione della capacità dimostrativa delle prove è un'attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. 2.2. Vizio di motivazione: non sarebbe stata adeguatamente vagliata la attendibilità della persona offesa; in particolare si segnalava il mancato approfondimento delle allegazioni in ordine alla presunta falsità della decisiva e-mail del 14 giugno 2016 e la mancata verifica della attribuibilità al ricorrente della lettera minatoria. 2.2.1 Anche questo motivo è manifestamente infondato. Richiamate le considerazioni, svolte in relazione al primo motivo di ricorso circa le ckx, critiche mosse alla attribuibilítà ricorrente della lettera minatoria, il collegio rileva che, anche in relazione al tema della falsità della e-mail del 14 giugno 2016, la Corte di appello offre una adeguata motivazione, rilevando come tale documento dovesse essere confrontato con quello allegato dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento e dal quale emerge che si tratta ,r<di scritti identici se si eccettua la locuzione «più euro 35.000»: tale decisiva circostanza non è stata puntualmente contestata con il ricorso per Cassazione. Invero si denuncia un travisamento della prova senza rispetto dell'onere di allegazione: la valutazione della genuinità della e-mail del 14 giugno 2016 sarebbe stata possibile in Corte di Cassazione solo se il ricorrente avesse (a) affrontato il nucleo motivazionale decisivo, ovvero il raffronto tra le due e-mail, (b) se le due missive telematiche fossero state allegate a sostegno del dedotto travisamento. Con riguardo al principio di autosufficienza la giurisprudenza aveva già chiarito che allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255304). Diversamente, quando viene invocato un atto che contiene un elemento di prova il principio della "autosufficienza del ricorso" costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, Rv. 240123). Tale interpretazione deve essere aggiornata dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. che prevede che copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso e che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione. Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Pertanto anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 dísp. att. cod. proc. pen. è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 - dep. 31/07/2019, Talamanca, Rv. 276432) Ebbene: nel caso in esame la genericità della contestazione e la mancata allegazione della prova travisata rendono la doglianza inammissibile., 2.3. Violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della condotta contestata, che avrebbe dovuto essere inquadrata nella più lieve fattispecie prevista dall'articolo 393 cod. pen.; si deduceva che il ricorrente sarebbe stato animato dal fine di esercitare in un diritto, ovvero quello di ottenere la restituzione di somme indebitamente consegnate al legale; a sostegno della sussistenza dell'indebito versamento si allegava che egli era stato ammesso al patrocinio spese dello Stato sia nel primo, che nel secondo grado di giudizio della causa di lavoro seguita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], sicché ben avrebbe potuto essere nuovamente ammesso a tale beneficio anche in sede di legittimità; non avevano dunque alcuna giustificazione né la richiesta di consegna di cinquemila euro coprire le spese del domiciliatario, né la ulteriore richiesta di trentacinquemila euro, né la nota spese di oltre 15.000 euro per gli oneri legali relativi al terzo grado di giudizio (tanto più che non vi era obbligo di domicilio in Roma tenuto conto del fatto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva un indirizzo di posta elettronica certificata). 2.3.1. Anche tale ultimo motivo è manifestamente infondato.Il mancato accertamento da parte dei giudici di merito di un credito azionabile in via giudiziaria osta all'accoglimento della doglianza: dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito emerge, infatti, una ricostruzione delle condotte antitetica rispetto a quella proposta dal ricorrente; segnatamente emerge l'insussistenza del credito di trentacinquemila euro che sarebbe stato posto alla base dell'azione violenta del quale ricorrente invoca l'inquadramento un esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Non vi sono dunque margini per procedere alla invocata riqualificazione. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in f
Sentenza Cassazione n. 39998/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris