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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20391/2026

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del 31/07/2025 del Tribunale del riesame di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso chiedendo l'annullamento dellaordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 31 luglio 2025, il Tribunale di Catania rigettava larichiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Gip in sededel 2 luglio 2025, con la quale gli era stata applicata la misura cautelare dellacustodia in carcere, avendo ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordineal reato di cui agli artt. 99, comma 4, 416-bis, commi 1, 2, 3, e 4 cod. pen. per averepreso parte dal giugno 2017 al maggio 2020 all’associazione di tipo mafiosodenominata [OSCURATO:PERSONA], clan [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], presente sul territorio diCatania e, in particolare, della “squadra” attiva nei quartieri di Librino e SanCristoforo, facenti capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], dedita alla commissione di delitti controla persona, contro il patrimonio nonché al traffico di stupefacenti e all’acquisizione,anche in modo indiretto, della gestione e del controllo di attività economiche lecite.Rilevava che il materiale probatorio, ampio e variegato, e consistente neirisultati delle operazioni captative, corroborati dai sequestri e dagli arresti inflagranza, nonché dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, consentiva diformulare il giudizio di gravità indiziaria, non inficiato dalle argomentazioni difensive.Poiché l’esistenza dell’associazione mafiosa, anche nelle sue diramazioni, nonè oggetto di contestazione, si tralascia, in questa sede, di riportare i plurimi elementiriferiti nell’ordinanza impugnata sul punto, riportando solo quanto rilevante per lavalutazione della posizione processuale dell’odierno ricorrente.Secondo l’ordinanza impugnata, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA] nelperiodo giugno 2017-maggio 2020 troverebbe conferma nelle convergentidichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, in parte, di [OSCURATO:PERSONA], i qualiavrebbero concordemente riferito che [OSCURATO:PERSONA] è persona che si è posta stabilmentea disposizione del clan, per conto del quale si occupava, principalmente, insieme aSchillaci [OSCURATO:PERSONA], della gestione delle piazze di spaccio di San GiovanniGalermo, rivestendo anche funzioni di collegamento tra i membri della consorteria esoggetti operanti in altri clan.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito l’episodio della spedizione punitiva ai dannidel fratello del ricorrente, in conseguenza del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto laprotezione di appartenenti ad altro clan, cui era legato da vincoli di familiarità,episodio che aveva dato luogo ad una violenta contrapposizione, presto sanata perla condivisa intenzione di privilegiare gli affari, rispetto a scatenare una guerra e cheaveva portato all’allontanamento di [OSCURATO:PERSONA], in quel momento detenuto, dal clanNizza.Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito dell’intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di proporsicome responsabile del gruppo in vista della sua prevista imminente carcerazione,chiedendo la consegna della “carta degli stipendi”, della quale già possedeva copia.Egli non acconsentiva, ma, in seguito, gli affidava la gestione di una delle piazze dispaccio insieme a [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso della sua deposizione, Scavoneriferiva dei motivi che avevano indotto [OSCURATO:PERSONA] a lasciare il clan [OSCURATO:PERSONA] in termini deltutto sovrapponibili a quelli riferiti da [OSCURATO:PERSONA], pur riferendo che, dopo la suascarcerazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva negato di essersi mai voluto allontanare dal clan, delquale faceva ancora parte, e di essersi rivolto al clan [OSCURATO:PERSONA] solo perassecondare la richiesta della propria madre, preoccupata per il pestaggio subito dalfiglio.

Aggiungeva che l’odierno ricorrente percepiva il c.d. stipendio mafioso.[OSCURATO:PERSONA], soggetto esterno al clan, ma vicino alla consorteria, avevariferito che [OSCURATO:PERSONA] era affiliato al clan [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, ad [OSCURATO:PERSONA] e chebeneficiava dello stipendio mafioso.[OSCURATO:PERSONA] aveva confermato l’appartenenza al clan [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, alla“squadra di via Moncada 10” dallo stesso gestita, e aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] comecolui che smistava la corrispondenza del capo clan, [OSCURATO:PERSONA], durante ladetenzione di questi e che, comunque, si occupava di ogni necessità del gruppo e,quindi, sia dello spaccio insieme a [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], sia delleestorsioni, sia di curare i rapporti con altri gruppi mafiosi.

Riferiva di una suapartecipazione ad una videochiamata con altri gruppi del clan [OSCURATO:PERSONA] e del suoad altro gruppo [OSCURATO:PERSONA].Il racconto dei collaboratori aveva trovato riscontri esterni, elencatinell’ordinanza, che evidenziava, altresì, come l’intraneità del ricorrente al clan Nizzaera confermata dal fatto che, dopo l’episodio del pestaggio del fratello e la suarichiesta di aiuto al gruppo avversario, il clan lo aveva privato dei benefici connessialla partecipazione, nonché dal fatto che la scelta di [OSCURATO:PERSONA] di indicarlo comegestore del gruppo per il momento successivo alla carcerazione di [OSCURATO:PERSONA] sispiegava solo con la piena adesione di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria.Negava che potesse assumere rilevanza la circostanza che nel procedimento acarico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 non gli fossestata contestata l’aggravante del metodo mafioso, circostanza giustificata dal tipo diindagini effettuate in quel procedimento così come la circostanza che non avesseroparlato del ricorrente altri reggenti e capi storici del clan, circostanza spiegabili con ilfatto che il ricorrente aveva fatto parte dell’associazione nel periodo giugno 2017-maggio 2020.Quanto, infine, alla mancata inclusione del ricorrente nella c.d. carta deglistipendi, negava la circostanza riferendo che la figura di [OSCURATO:PERSONA] coincideva con ilnome “[OSCURATO:PERSONA]” beneficiato da uno stipendio di affiliato di euro 1000,00 mensili.Quanto alle esigenze cautelari, riteneva non superata la presunzione normativanon essendo stati dedotti dalla difesa elementi a tal fine idonei.

Negava lasignificatività del c.d. tempo silente (circa cinque anni) tenuto conto dell’attualeoperatività del clan, dei numerosi precedenti penali del ricorrente anche per reatimolto gravi, della mancanza di resipiscenza nonostante la detenzione, così comesmentiva la significatività dell’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento inprova fondata su presupposti differenti e con finalità diverse.2.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania propone ricorso percassazione la difesa del ricorrente formulando un unico articolato motivo di ricorso ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.Sotto il profilo della violazione di legge, osserva che i collaboratori di giustizia nonhanno riferito circostanze idonee a provare l’intraneità del ricorrente nella consorteria, intesacome stabile apporto di questi al perseguimento delle finalità del gruppo.Nega la veridicità di quanto riferito dai collaboratori e la concludenza delle dichiarazionirispetto alla prova dell’appartenenza alla consorteria.Per quanto riguarda le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], ritiene irrilevante la vicenda del pestaggiodel fratello e la circostanza che il ricorrente si fosse rivolto ad altro gruppo per ricevereprotezione, oltre ad osservare che è inverosimile, in base alla logica mafiosa, che talunofuoriuscito dal gruppo, possa rientrarvi.Per quanto attiene alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], nega che [OSCURATO:PERSONA] sia mai stato inpossesso della carta degli stipendi, osservando come la circostanza non sia riscontrataneanche da [OSCURATO:PERSONA], il quale, intercettato in altro procedimento, mai nulla aveva dichiaratoche potesse confermare una investitura formale di [OSCURATO:PERSONA].

A proposito della carta deglistipendi, nega che il nome “[OSCURATO:PERSONA]” sia riferita al ricorrente, non essendo comunquesufficiente l’assonanza con il cognome del ricorrente.

Osserva, altresì, che la testimonianzadi [OSCURATO:PERSONA] non è riscontrata ed è, anzi, illogica laddove afferma di aver affidato al ricorrenteuna delle piazze di spaccio, mentre, contemporaneamente, il capo clan ordinava il pestaggiodel fratello.Quanto alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], osserva che è inconciliabile con gli esiti delprocesso ex art. 74 d.p.r. 309 del 1990.

Infatti, in questo processo, [OSCURATO:PERSONA] venivacondannato per aver gestito la piazza di spaccio di via stella polare dal settembre 2017 algennaio 2018, mentre il collaboratore riferisce che gestiva la piazza di via Moncada.

Inoltre,valuta come generiche, inconferenti e poco credibile che [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato ad unavideo chiamata con soggetti del clan [OSCURATO:PERSONA] e poi sia tornato al clan [OSCURATO:PERSONA].Conclusivamente, ritiene che la matrice personale e non associativa della vicendarelativa al pestaggio di [OSCURATO:PERSONA] e le condotte di spaccio relative ad altroprocedimento penale permettono di affermare che mancano gli elementi per ritenereMarletta partecipe del clan e inquadrabile nella societas ex art. 416-bis cod. pen.,conclusioni che, ad avviso della difesa, trovano conferma nel fatto che nessuno dei capistorici del gruppo ha riferito nulla sulla sua persona.

Conferma si trarrebbe, altresì, dal fattoche nel procedimento per stupefacenti, non era stata contestata l’aggravante ex art. 416-bis.1, circostanza che costituisce riscontro negativo dell’appartenenza del ricorrente alsodalizio.Alla luce delle argomentazioni esposte, richiamati i principi giurisprudenziali sul tema,afferma che manca la prova del fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia dato un contributo causaleapprezzabile e concreto alla vita e al rafforzamento dell’associazione in modo da palesare ilsuo inserimento stabile ed organico nell’associazione mafiosa.

Conclude, pertanto,chiedendo a questa Corte di cassare l’ordinanza impugnata.3.

Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ha osservato che ledeposizioni dei collaboratori confermano la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio e che leloro dichiarazioni sono convergenti.

Il compendio indiziario è, quindi, sufficiente, e rafforzatosia dalla circostanza del pestaggio, sia dalla carta stipendi che dimostra l’assunzione di unruolo rilevante nell’ambito dell’associazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato.2.

Preliminarmente, giova enunciare che le Sezioni Unite, con sentenza n. 11 del22/03/2000, Rv. 215828-01, hanno affermato che «In tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura delgiudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.[...]».

Il ricorso per cassazione inordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, pertanto, consente al giudice dilegittimità la sola verifica delle censure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte dalgiudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamentodelle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv.276976-01).3.

Deve, altresì, premettersi che questa Corte con costanti pronunce hadelineato la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, affermando che«[...] si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativadell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, addei comuni fini criminosi» (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 – 01) e chela «condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile eorganica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale daimplicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, inesplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo,rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi».Nella medesima sentenza, le SU hanno precisato che «la partecipazione può esseredesunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienzalogicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravie precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di"osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomod'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "factaconcludentia", idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicuradimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento,peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione» (Sez.

U,n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670 – 01).4.

Nel caso in esame, le fonti di prova enunciate nell’ordinanza impugnata e inquella genetica (richiamata da quella del Tribunale del riesame) e consistenti, perquanto riguarda l’odierno ricorrente, nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia,nei riscontri operati dalla polizia giudiziaria e nel sequestro di documenti (carta deglistipendi), forniscono, nella valutazione compiuta dal tribunale del riesame, graviindizi in ordine alla intraneità del ricorrente nel clan [OSCURATO:PERSONA].

Segnatamente, ilcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che, dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], egli era statoresponsabile del gruppo per 4-5 mesi (da luglio a novembre 2017) durante i quali siera fatto coadiuvare da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, dopo la liberazione diMarletta dagli arresti domiciliari, egli gli aveva affidato la piazza di spaccio di viaStella Polare, unitamente a [OSCURATO:PERSONA].

Riconosceva in foto il ricorrente e loindicava come affiliato al clan [OSCURATO:PERSONA] e come appartenente al clanNizza.Anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] indicava [OSCURATO:PERSONA] come partecipe del clan Nizzae, precisamente, del gruppo di via Moncada 10, gestito, nell’ultimo periodo, dallostesso [OSCURATO:PERSONA].

Questi riferiva che [OSCURATO:PERSONA] si occupava di smistare ai destinatari lemissive inviate da [OSCURATO:PERSONA], capo clan, si occupava della gestione delle piazzedi spaccio di [OSCURATO:PERSONA], delle estorsioni e di mantenere i rapporti con glialtri gruppi mafiosi.Le narrazioni dei due collaboratori, nella lettura fornita dall’ordinanza,forniscono elementi dai quali desumere alcuni indici di partecipazione ovverol’affiliazione al clan (peraltro confermata anche dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], nonaffiliato, ma vicino al gruppo), la stabile gestione delle piazze di spaccio e, quindi, larealizzazione dei reati fine del clan, così come le estorsioni.Ulteriori elementi di intraneità sono stati forniti dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA],confermate sul punto anche da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito del pestaggio subito dalfratello di [OSCURATO:PERSONA], colpevole di aver molestato la moglie di [OSCURATO:PERSONA].

Inconseguenza di tale fatto, i [OSCURATO:PERSONA] si erano rivolti per protezione ad altro clan, inquanto taluni dei partecipi di questi erano loro legati da vincoli di famiglia.

Inconseguenza dell’episodio si era creata tensione tra i due gruppi e malessere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], accusato di aver sottratto denaro e armi del clan.

Per talemotivo, il gruppo aveva deciso di privarlo dei benefit legati alla qualità di partecipe equindi, in primo luogo della casa di abitazione, concessagli da proprietario NizzaAndrea e poi obbligato alla restituzione del denaro.

Solo la prevalenza dei rispettiviinteressi economici aveva consentito di superare il dissidio e di soprassederemomentaneamente alle rivendicazioni economiche, essendo [OSCURATO:PERSONA] detenuto.L’episodio è significativo perché fornisce elementi dai quali desumerel’intraneità di [OSCURATO:PERSONA] ovvero la disponibilità di parte del denaro del gruppo, dellearmi, e la disponibilità dell’abitazione del capo clan.Infine, significativa di intraneità è stata ritenuta la circostanza riferita dalcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad una riunione invideochiamata con altri esponenti del gruppo nonché il fatto che lo stesso Priviteraavesse ricevuto conferma dell’affezione di [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA] subito dopo lascarcerazione.Da ultimo, come conferma, il foglio degli stipendi mafiosi ove, nell’elenco,compare un nome “[OSCURATO:PERSONA] 1000”, interpretato dal Tribunale del riesame comeriferito all’odierno ricorrente.5.

Quanto alle esigenze cautelari, l’ordinanza motiva adeguatamente sul punto,esplicitando anche le ragioni per le quali non rileva, sotto tale profilo, il c.d. tempo silente.Rappresenta che il clan è ancora operativo, che il ricorrente annovera precedenti per reatigravi, per i quali ha riportato severe condanne.6.

Ebbene, il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con le motivazioniesposte nell’ordinanza impugnata, essendo il ricorso, sotto molti profili, confutativo-rivalutativo e reiterativo.

Deve, invece, ritenersi che la motivazione del Tribunale del riesame,sia congrua, logica, priva di elementi di contraddittorietà e applicativa dei principi di dirittoenunciati.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 31/07/2025 del Tribunale del riesame di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso chiedendo l'annullamento dellaordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 31 luglio 2025, il Tribunale di Catania rigettava larichiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Gip in sededel 2 luglio 2025, con la quale gli era stata applicata la misura cautelare dellacustodia in carcere, avendo ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordineal reato di cui agli artt. 99, comma 4, 416-bis, commi 1, 2, 3, e 4 cod. pen. per averepreso parte dal giugno 2017 al maggio 2020 all’associazione di tipo mafiosodenominata [OSCURATO:PERSONA], clan [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], presente sul territorio diCatania e, in particolare, della “squadra” attiva nei quartieri di Librino e SanCristoforo, facenti capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], dedita alla commissione di delitti controla persona, contro il patrimonio nonché al traffico di stupefacenti e all’acquisizione,anche in modo indiretto, della gestione e del controllo di attività economiche lecite.Rilevava che il materiale probatorio, ampio e variegato, e consistente neirisultati delle operazioni captative, corroborati dai sequestri e dagli arresti inflagranza, nonché dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, consentiva diformulare il giudizio di gravità indiziaria, non inficiato dalle argomentazioni difensive.Poiché l’esistenza dell’associazione mafiosa, anche nelle sue diramazioni, nonè oggetto di contestazione, si tralascia, in questa sede, di riportare i plurimi elementiriferiti nell’ordinanza impugnata sul punto, riportando solo quanto rilevante per lavalutazione della posizione processuale dell’odierno ricorrente.Secondo l’ordinanza impugnata, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA] nelperiodo giugno 2017-maggio 2020 troverebbe conferma nelle convergentidichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, in parte, di [OSCURATO:PERSONA], i qualiavrebbero concordemente riferito che [OSCURATO:PERSONA] è persona che si è posta stabilmentea disposizione del clan, per conto del quale si occupava, principalmente, insieme aSchillaci [OSCURATO:PERSONA], della gestione delle piazze di spaccio di San GiovanniGalermo, rivestendo anche funzioni di collegamento tra i membri della consorteria esoggetti operanti in altri clan.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito l’episodio della spedizione punitiva ai dannidel fratello del ricorrente, in conseguenza del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto laprotezione di appartenenti ad altro clan, cui era legato da vincoli di familiarità,episodio che aveva dato luogo ad una violenta contrapposizione, presto sanata perla condivisa intenzione di privilegiare gli affari, rispetto a scatenare una guerra e cheaveva portato all’allontanamento di [OSCURATO:PERSONA], in quel momento detenuto, dal clanNizza.Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito dell’intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di proporsicome responsabile del gruppo in vista della sua prevista imminente carcerazione,chiedendo la consegna della “carta degli stipendi”, della quale già possedeva copia.Egli non acconsentiva, ma, in seguito, gli affidava la gestione di una delle piazze dispaccio insieme a [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso della sua deposizione, Scavoneriferiva dei motivi che avevano indotto [OSCURATO:PERSONA] a lasciare il clan [OSCURATO:PERSONA] in termini deltutto sovrapponibili a quelli riferiti da [OSCURATO:PERSONA], pur riferendo che, dopo la suascarcerazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva negato di essersi mai voluto allontanare dal clan, delquale faceva ancora parte, e di essersi rivolto al clan [OSCURATO:PERSONA] solo perassecondare la richiesta della propria madre, preoccupata per il pestaggio subito dalfiglio. Aggiungeva che l’odierno ricorrente percepiva il c.d. stipendio mafioso.[OSCURATO:PERSONA], soggetto esterno al clan, ma vicino alla consorteria, avevariferito che [OSCURATO:PERSONA] era affiliato al clan [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, ad [OSCURATO:PERSONA] e chebeneficiava dello stipendio mafioso.[OSCURATO:PERSONA] aveva confermato l’appartenenza al clan [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, alla“squadra di via Moncada 10” dallo stesso gestita, e aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] comecolui che smistava la corrispondenza del capo clan, [OSCURATO:PERSONA], durante ladetenzione di questi e che, comunque, si occupava di ogni necessità del gruppo e,quindi, sia dello spaccio insieme a [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], sia delleestorsioni, sia di curare i rapporti con altri gruppi mafiosi. Riferiva di una suapartecipazione ad una videochiamata con altri gruppi del clan [OSCURATO:PERSONA] e del suoad altro gruppo [OSCURATO:PERSONA].Il racconto dei collaboratori aveva trovato riscontri esterni, elencatinell’ordinanza, che evidenziava, altresì, come l’intraneità del ricorrente al clan Nizzaera confermata dal fatto che, dopo l’episodio del pestaggio del fratello e la suarichiesta di aiuto al gruppo avversario, il clan lo aveva privato dei benefici connessialla partecipazione, nonché dal fatto che la scelta di [OSCURATO:PERSONA] di indicarlo comegestore del gruppo per il momento successivo alla carcerazione di [OSCURATO:PERSONA] sispiegava solo con la piena adesione di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria.Negava che potesse assumere rilevanza la circostanza che nel procedimento acarico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 non gli fossestata contestata l’aggravante del metodo mafioso, circostanza giustificata dal tipo diindagini effettuate in quel procedimento così come la circostanza che non avesseroparlato del ricorrente altri reggenti e capi storici del clan, circostanza spiegabili con ilfatto che il ricorrente aveva fatto parte dell’associazione nel periodo giugno 2017-maggio 2020.Quanto, infine, alla mancata inclusione del ricorrente nella c.d. carta deglistipendi, negava la circostanza riferendo che la figura di [OSCURATO:PERSONA] coincideva con ilnome “[OSCURATO:PERSONA]” beneficiato da uno stipendio di affiliato di euro 1000,00 mensili.Quanto alle esigenze cautelari, riteneva non superata la presunzione normativanon essendo stati dedotti dalla difesa elementi a tal fine idonei. Negava lasignificatività del c.d. tempo silente (circa cinque anni) tenuto conto dell’attualeoperatività del clan, dei numerosi precedenti penali del ricorrente anche per reatimolto gravi, della mancanza di resipiscenza nonostante la detenzione, così comesmentiva la significatività dell’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento inprova fondata su presupposti differenti e con finalità diverse.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania propone ricorso percassazione la difesa del ricorrente formulando un unico articolato motivo di ricorso ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.Sotto il profilo della violazione di legge, osserva che i collaboratori di giustizia nonhanno riferito circostanze idonee a provare l’intraneità del ricorrente nella consorteria, intesacome stabile apporto di questi al perseguimento delle finalità del gruppo.Nega la veridicità di quanto riferito dai collaboratori e la concludenza delle dichiarazionirispetto alla prova dell’appartenenza alla consorteria.Per quanto riguarda le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], ritiene irrilevante la vicenda del pestaggiodel fratello e la circostanza che il ricorrente si fosse rivolto ad altro gruppo per ricevereprotezione, oltre ad osservare che è inverosimile, in base alla logica mafiosa, che talunofuoriuscito dal gruppo, possa rientrarvi.Per quanto attiene alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], nega che [OSCURATO:PERSONA] sia mai stato inpossesso della carta degli stipendi, osservando come la circostanza non sia riscontrataneanche da [OSCURATO:PERSONA], il quale, intercettato in altro procedimento, mai nulla aveva dichiaratoche potesse confermare una investitura formale di [OSCURATO:PERSONA]. A proposito della carta deglistipendi, nega che il nome “[OSCURATO:PERSONA]” sia riferita al ricorrente, non essendo comunquesufficiente l’assonanza con il cognome del ricorrente. Osserva, altresì, che la testimonianzadi [OSCURATO:PERSONA] non è riscontrata ed è, anzi, illogica laddove afferma di aver affidato al ricorrenteuna delle piazze di spaccio, mentre, contemporaneamente, il capo clan ordinava il pestaggiodel fratello.Quanto alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], osserva che è inconciliabile con gli esiti delprocesso ex art. 74 d.p.r. 309 del 1990. Infatti, in questo processo, [OSCURATO:PERSONA] venivacondannato per aver gestito la piazza di spaccio di via stella polare dal settembre 2017 algennaio 2018, mentre il collaboratore riferisce che gestiva la piazza di via Moncada. Inoltre,valuta come generiche, inconferenti e poco credibile che [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato ad unavideo chiamata con soggetti del clan [OSCURATO:PERSONA] e poi sia tornato al clan [OSCURATO:PERSONA].Conclusivamente, ritiene che la matrice personale e non associativa della vicendarelativa al pestaggio di [OSCURATO:PERSONA] e le condotte di spaccio relative ad altroprocedimento penale permettono di affermare che mancano gli elementi per ritenereMarletta partecipe del clan e inquadrabile nella societas ex art. 416-bis cod. pen.,conclusioni che, ad avviso della difesa, trovano conferma nel fatto che nessuno dei capistorici del gruppo ha riferito nulla sulla sua persona. Conferma si trarrebbe, altresì, dal fattoche nel procedimento per stupefacenti, non era stata contestata l’aggravante ex art. 416-bis.1, circostanza che costituisce riscontro negativo dell’appartenenza del ricorrente alsodalizio.Alla luce delle argomentazioni esposte, richiamati i principi giurisprudenziali sul tema,afferma che manca la prova del fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia dato un contributo causaleapprezzabile e concreto alla vita e al rafforzamento dell’associazione in modo da palesare ilsuo inserimento stabile ed organico nell’associazione mafiosa. Conclude, pertanto,chiedendo a questa Corte di cassare l’ordinanza impugnata.3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha osservato che ledeposizioni dei collaboratori confermano la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio e che leloro dichiarazioni sono convergenti. Il compendio indiziario è, quindi, sufficiente, e rafforzatosia dalla circostanza del pestaggio, sia dalla carta stipendi che dimostra l’assunzione di unruolo rilevante nell’ambito dell’associazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato.2. Preliminarmente, giova enunciare che le Sezioni Unite, con sentenza n. 11 del22/03/2000, Rv. 215828-01, hanno affermato che «In tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura delgiudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.[...]». Il ricorso per cassazione inordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, pertanto, consente al giudice dilegittimità la sola verifica delle censure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte dalgiudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamentodelle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv.276976-01).3. Deve, altresì, premettersi che questa Corte con costanti pronunce hadelineato la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, affermando che«[...] si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativadell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, addei comuni fini criminosi» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 – 01) e chela «condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile eorganica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale daimplicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, inesplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo,rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi».Nella medesima sentenza, le SU hanno precisato che «la partecipazione può esseredesunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienzalogicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravie precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di"osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomod'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "factaconcludentia", idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicuradimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento,peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione» (Sez. U,n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670 – 01).4. Nel caso in esame, le fonti di prova enunciate nell’ordinanza impugnata e inquella genetica (richiamata da quella del Tribunale del riesame) e consistenti, perquanto riguarda l’odierno ricorrente, nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia,nei riscontri operati dalla polizia giudiziaria e nel sequestro di documenti (carta deglistipendi), forniscono, nella valutazione compiuta dal tribunale del riesame, graviindizi in ordine alla intraneità del ricorrente nel clan [OSCURATO:PERSONA]. Segnatamente, ilcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che, dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], egli era statoresponsabile del gruppo per 4-5 mesi (da luglio a novembre 2017) durante i quali siera fatto coadiuvare da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, dopo la liberazione diMarletta dagli arresti domiciliari, egli gli aveva affidato la piazza di spaccio di viaStella Polare, unitamente a [OSCURATO:PERSONA]. Riconosceva in foto il ricorrente e loindicava come affiliato al clan [OSCURATO:PERSONA] e come appartenente al clanNizza.Anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] indicava [OSCURATO:PERSONA] come partecipe del clan Nizzae, precisamente, del gruppo di via Moncada 10, gestito, nell’ultimo periodo, dallostesso [OSCURATO:PERSONA]. Questi riferiva che [OSCURATO:PERSONA] si occupava di smistare ai destinatari lemissive inviate da [OSCURATO:PERSONA], capo clan, si occupava della gestione delle piazzedi spaccio di [OSCURATO:PERSONA], delle estorsioni e di mantenere i rapporti con glialtri gruppi mafiosi.Le narrazioni dei due collaboratori, nella lettura fornita dall’ordinanza,forniscono elementi dai quali desumere alcuni indici di partecipazione ovverol’affiliazione al clan (peraltro confermata anche dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], nonaffiliato, ma vicino al gruppo), la stabile gestione delle piazze di spaccio e, quindi, larealizzazione dei reati fine del clan, così come le estorsioni.Ulteriori elementi di intraneità sono stati forniti dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA],confermate sul punto anche da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito del pestaggio subito dalfratello di [OSCURATO:PERSONA], colpevole di aver molestato la moglie di [OSCURATO:PERSONA]. Inconseguenza di tale fatto, i [OSCURATO:PERSONA] si erano rivolti per protezione ad altro clan, inquanto taluni dei partecipi di questi erano loro legati da vincoli di famiglia. Inconseguenza dell’episodio si era creata tensione tra i due gruppi e malessere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], accusato di aver sottratto denaro e armi del clan. Per talemotivo, il gruppo aveva deciso di privarlo dei benefit legati alla qualità di partecipe equindi, in primo luogo della casa di abitazione, concessagli da proprietario NizzaAndrea e poi obbligato alla restituzione del denaro. Solo la prevalenza dei rispettiviinteressi economici aveva consentito di superare il dissidio e di soprassederemomentaneamente alle rivendicazioni economiche, essendo [OSCURATO:PERSONA] detenuto.L’episodio è significativo perché fornisce elementi dai quali desumerel’intraneità di [OSCURATO:PERSONA] ovvero la disponibilità di parte del denaro del gruppo, dellearmi, e la disponibilità dell’abitazione del capo clan.Infine, significativa di intraneità è stata ritenuta la circostanza riferita dalcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad una riunione invideochiamata con altri esponenti del gruppo nonché il fatto che lo stesso Priviteraavesse ricevuto conferma dell’affezione di [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA] subito dopo lascarcerazione.Da ultimo, come conferma, il foglio degli stipendi mafiosi ove, nell’elenco,compare un nome “[OSCURATO:PERSONA] 1000”, interpretato dal Tribunale del riesame comeriferito all’odierno ricorrente.5. Quanto alle esigenze cautelari, l’ordinanza motiva adeguatamente sul punto,esplicitando anche le ragioni per le quali non rileva, sotto tale profilo, il c.d. tempo silente.Rappresenta che il clan è ancora operativo, che il ricorrente annovera precedenti per reatigravi, per i quali ha riportato severe condanne.6. Ebbene, il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con le motivazioniesposte nell’ordinanza impugnata, essendo il ricorso, sotto molti profili, confutativo-rivalutativo e reiterativo. Deve, invece, ritenersi che la motivazione del Tribunale del riesame,sia congrua, logica, priva di elementi di contraddittorietà e applicativa dei principi di dirittoenunciati. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20391/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris