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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20382/2024

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nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 10163/22 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat o ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall’AvvocaturaGenerale dello Stato; -controricorrente - avverso l'ordinanza del Tribunale diBologna 8 marzo 20222 n. 833 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Entrate, creditrice della società [OSCURATO:PERSONA] 2006 s.r.l. (in liquidazione) per l’importo di euro 441.802, nel 2019 iniziò l ’ esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi.

A tal fine pignorò il credito vantato dalla debitrice nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avente ad oggetto i canoni di locazione dovuti dalla seconda alla prima in virtù di un contratto di affitto di azienda.

2. La società terza pignorata dichiarò per iscritto: a) di non avere debiti scadutinei confronti della debitrice esecutata; Oggetto: pignoramento presso terzi - inammissibilità del ricorso.b) che la [OSCURATO:PERSONA] 2006 (debitrice esecutata) il 1° novembre 2018 le aveva concesso in affitto l’azienda commerciale avente ad oggetto la gestione d’una casa di riposo per anziani; c) che,a causa di un disguido, dopo la stipula dell ’ affitto di azienda i clienti della casa di riposo pagarono le rette alla [OSCURATO:PERSONA] 2006 (concedente), invece che alla [OSCURATO:PERSONA] (affittuaria); d) che,a causa di questo disguido, la [OSCURATO:PERSONA] aveva accumulato un credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 2006 di euro 348.911,71; e) che le parti avevano concordato che tale credito sarebbe stato compensato coni canoni dovuti dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] 2006.

3. Il giudice dell’esecuzione con ordinanza del 14.11.2019 assegnò all ’ ADER il credito pignoratoed ordinò alla San P etronio di versare a quest ’ ultima il canone di lo c azione dovuto alla San P etronio 2006, con decorrenza dal mese di novembre del 2019.

4. Avverso la suddetta ordinanza di assegnazione la [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Bologna.

Questo, con ordinanza pronunciata ex art. 702 terin data 8.3.2022 n. 833, rigettò l’opposizione, ritenendo indimostrate le circostanze di fatto con cui la società terza pignorata aveva, in sostanza , dedotto di avere estinto per effetto di compensazione i propri debiti nei confronti della società esecutata.

5. La ordinanza suddetta è stata impugnata per Cassazione da lla [OSCURATO:PERSONA] ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria .

La ADER ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente rileva il Collegio che il ricorso non risulta ritualmente notificato alla [OSCURATO:PERSONA] 2006 s.r.l., debitore esecutato e quindi litisconsorte necessario, contumace nel giudizio conclusodalla ordinanza qui impugnata (Sez. 3- , Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 - 01) .Tuttavia, per quanto si dirà, la manifesta inammissibilità del ricorso rende superflua la pronuncia d’un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., in applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità fin da Cass. Sez.

U., ord. n. 6826/10.

2. Con l’unico motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell’art. 1241 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 e 553, secondo comma, c.p.c..

Nella illustrazione del motivo si sostiene che l’ordinanza impugnata sarebbe erronea per avere il Tribunale: a) trascuratodi considerare talune delle prove offerte dalla [OSCURATO:PERSONA]; b) adottato una motivazione apparente; c) rigettato ingiustamente le richieste di prove orali; d) preteso dall’opponente la prova, da fornirsi con atto avente data certa anteriore al pignoramento, di avere stipulato con la San Petronio2006 un accordo inteso a compensare i reciproci crediti e debiti, trascurando di considerare che l ’ estinzione per compensazione dei contrapposti crediti opera di diritto, ex art. 1241 c.c..

2.1. La censura sub (a) è inammissibile, in quanto investe la valutazione delle prove.

Aggiungasi che: a) il bilancio può fare prova solo contro l’imprenditore, ma non a suo favore(art. 2709 c.c.); b) l’esistenza del contratto di affitto di azienda non è stata affatto trascurata dal Tribunale : al contrario, essa è il fondamento stesso della conferma dell’ordinanza di assegnazione.

2.2. La censura sub (b) è infondata, alla luce dei princìpi stabiliti da S.U. 8053/14(ai quali si può qui fare rinvio ai sensi dell’art. 110 disp. att. c.p.c.): la motivazione del provvedimento impugnato non è affatto apparente.

Il Tribunale ha ritenuto che né il bilancio, né la “scheda contabile” dimostrassero l ’ estinzione per compensazione dei crediti vantati dalla debitrice esecutata nei confronti del terzo pignorato: ciò che corrisponde ad una corretta ratio di normale irrilevanza a proprio favore dei documenti unilateralmente formati da chi vorrebbe giovarsene.

2.3. La censura sub(c) è inammissibile alla luce dei princìpi stabiliti da S.U. 8077/12 (in particolare il § 4.1 dei “Motivi della decisione”, ove si afferma che “la valutazione sulla rilevanza di mezzi di prova dei quali sia stata chiesta l’ammissione è riservata in via esclusiva al giudice di merito”).

2.4. La censura sub (d), infine, è assorbita dal rigetto delle precedenti censure.

Infatti, una volta ritenuta indimostratal’esistenza del controcredito vantato dal terzo pignorato, diventa irrilevante stabilire se siano state bene o male applicate le norme sulla compensazione.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q. m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla rifusione in favore della Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.200, oltre spese eventualmente prenotate a debitoed altri accessori di legge; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 10163/22 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat o ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall’AvvocaturaGenerale dello Stato; -controricorrente - avverso l'ordinanza del Tribunale diBologna 8 marzo 20222 n. 833 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate, creditrice della società [OSCURATO:PERSONA] 2006 s.r.l. (in liquidazione) per l’importo di euro 441.802, nel 2019 iniziò l ’ esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi. A tal fine pignorò il credito vantato dalla debitrice nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avente ad oggetto i canoni di locazione dovuti dalla seconda alla prima in virtù di un contratto di affitto di azienda. 2. La società terza pignorata dichiarò per iscritto: a) di non avere debiti scadutinei confronti della debitrice esecutata; Oggetto: pignoramento presso terzi - inammissibilità del ricorso.b) che la [OSCURATO:PERSONA] 2006 (debitrice esecutata) il 1° novembre 2018 le aveva concesso in affitto l’azienda commerciale avente ad oggetto la gestione d’una casa di riposo per anziani; c) che,a causa di un disguido, dopo la stipula dell ’ affitto di azienda i clienti della casa di riposo pagarono le rette alla [OSCURATO:PERSONA] 2006 (concedente), invece che alla [OSCURATO:PERSONA] (affittuaria); d) che,a causa di questo disguido, la [OSCURATO:PERSONA] aveva accumulato un credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 2006 di euro 348.911,71; e) che le parti avevano concordato che tale credito sarebbe stato compensato coni canoni dovuti dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] 2006. 3. Il giudice dell’esecuzione con ordinanza del 14.11.2019 assegnò all ’ ADER il credito pignoratoed ordinò alla San P etronio di versare a quest ’ ultima il canone di lo c azione dovuto alla San P etronio 2006, con decorrenza dal mese di novembre del 2019. 4. Avverso la suddetta ordinanza di assegnazione la [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Bologna. Questo, con ordinanza pronunciata ex art. 702 terin data 8.3.2022 n. 833, rigettò l’opposizione, ritenendo indimostrate le circostanze di fatto con cui la società terza pignorata aveva, in sostanza , dedotto di avere estinto per effetto di compensazione i propri debiti nei confronti della società esecutata. 5. La ordinanza suddetta è stata impugnata per Cassazione da lla [OSCURATO:PERSONA] ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria . La ADER ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente rileva il Collegio che il ricorso non risulta ritualmente notificato alla [OSCURATO:PERSONA] 2006 s.r.l., debitore esecutato e quindi litisconsorte necessario, contumace nel giudizio conclusodalla ordinanza qui impugnata (Sez. 3- , Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 - 01) .Tuttavia, per quanto si dirà, la manifesta inammissibilità del ricorso rende superflua la pronuncia d’un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., in applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità fin da Cass. Sez. U., ord. n. 6826/10. 2. Con l’unico motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell’art. 1241 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 e 553, secondo comma, c.p.c.. Nella illustrazione del motivo si sostiene che l’ordinanza impugnata sarebbe erronea per avere il Tribunale: a) trascuratodi considerare talune delle prove offerte dalla [OSCURATO:PERSONA]; b) adottato una motivazione apparente; c) rigettato ingiustamente le richieste di prove orali; d) preteso dall’opponente la prova, da fornirsi con atto avente data certa anteriore al pignoramento, di avere stipulato con la San Petronio2006 un accordo inteso a compensare i reciproci crediti e debiti, trascurando di considerare che l ’ estinzione per compensazione dei contrapposti crediti opera di diritto, ex art. 1241 c.c.. 2.1. La censura sub (a) è inammissibile, in quanto investe la valutazione delle prove. Aggiungasi che: a) il bilancio può fare prova solo contro l’imprenditore, ma non a suo favore(art. 2709 c.c.); b) l’esistenza del contratto di affitto di azienda non è stata affatto trascurata dal Tribunale : al contrario, essa è il fondamento stesso della conferma dell’ordinanza di assegnazione. 2.2. La censura sub (b) è infondata, alla luce dei princìpi stabiliti da S.U. 8053/14(ai quali si può qui fare rinvio ai sensi dell’art. 110 disp. att. c.p.c.): la motivazione del provvedimento impugnato non è affatto apparente. Il Tribunale ha ritenuto che né il bilancio, né la “scheda contabile” dimostrassero l ’ estinzione per compensazione dei crediti vantati dalla debitrice esecutata nei confronti del terzo pignorato: ciò che corrisponde ad una corretta ratio di normale irrilevanza a proprio favore dei documenti unilateralmente formati da chi vorrebbe giovarsene. 2.3. La censura sub(c) è inammissibile alla luce dei princìpi stabiliti da S.U. 8077/12 (in particolare il § 4.1 dei “Motivi della decisione”, ove si afferma che “la valutazione sulla rilevanza di mezzi di prova dei quali sia stata chiesta l’ammissione è riservata in via esclusiva al giudice di merito”). 2.4. La censura sub (d), infine, è assorbita dal rigetto delle precedenti censure. Infatti, una volta ritenuta indimostratal’esistenza del controcredito vantato dal terzo pignorato, diventa irrilevante stabilire se siano state bene o male applicate le norme sulla compensazione. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q. m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla rifusione in favore della Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.200, oltre spese eventualmente prenotate a debitoed altri accessori di legge; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
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