CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 16277/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4107/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 262. -controricorrente – Avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 907/2025 pubblicata in data 14/01/2025. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8 maggio 2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risultava vittoriosa nel giudizio iscritto avanti a questa Corte con il numero di ruolo Correzione errore materiale 4107/2017, deciso con ordinanza n. 907/2025; nel relativo giudizio risultava soccombente l’Agenzia delle Entrate. Viene proposto ricorso per correzione dell'errore materiale essendo stata presentata in sede di controricorso, rituale domanda di distrazione a favore del legale rappresentante della parte privata, qualificatesi come antistatario, delle somme riconosciute a titolo di spese giudiziali ex art. 93, quarto comma, cod. proc. civ.. Invero, nel dispositivo si legge la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese legali di legittimità, oltre accessori di legge, senza la previsione dell’attribuzione di esse al procuratore antistatario. La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso si rappresenta l'errore materiale nella ordinanza di questa Corte n. 907/2025, ove non ha disposto la distrazione delle somme riconosciute a titolo di spese giudiziali al legale rappresentante della società contribuente, qualificatasi come antistatario. 2. L’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti, atteso che nel dispositivo della pronuncia il Collegio ha affermato che: «Rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre 15 % per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge», non disponendo per una mera svista, dunque, la distrazione delle spese a favore dell’[OSCURATO:PERSONA]. 3. Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, «Rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre 15 % per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge», deve leggersi e intendersi «Rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre 15 % per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], antistatario». 4. Non si provvede alla liquidazione delle spese in ossequio alla recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui “Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica”. (Cas. SS.UU. 14/11/2024, n. 29432) P.Q.M La Corte dispone correggersi l’ordinanza n. 907/2025 depositata in data 14/01/2025 nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, «Rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre 15 % per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge», deve leggersi e intendersi «Rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre 15 % per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell’Avv