CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2021
Cassazione n. 39784/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Guerra che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio in relazione all'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione del vincolo di continuazione con altri fatti già giudicati [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 10 novembre 2016 dal Tribunale di Catania in relazione a fattispecie di truffa rideterminando la pena nei limiti ritenuti di giustizia. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, MALICE Vincenzo, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità. Il ricorrente contesta, in primo luogo, l'inosservanza dei criteri di valutazione della prova, I giudici territoriali avrebbero attribuito una ingiustificata valenza alle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Contesta inoltre la mancata valutazione della memoria depositata a mezzo PEC il 17 marzo 2021 (e quindi il giorno precedente all'udienza di trattazione) di cui si dà atto nel verbale di udienza. In particolare, in tale memoria, si chiedeva il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e i fatti oggetto del provvedimento di cumulo della procura della Repubblica di Rimini anche all'esito dei provvedimenti 9 novembre 2017 del Tribunale di Locri e 27 luglio 2018 del Tribunale di Rimini all'esito dei quali era stata riconosciuta la sussistenza del vincolo della continuazione fra una serie di reati della stessa indole commessi dallo stesso imputato fra il 13 febbraio 2012 il 20 luglio 2012. La difesa afferma che il reato in questa sede contestato è stato commesso all'interno dell'arco temporale interessato dagli altri provvedimenti e che vi è una assoluta omogeneità tra le condotte oggetto del presente processo e quelle già giudicate per cui vi erano i presupposti per il riconoscimento del vincolo della continuazione. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte e ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio in relazione all'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione del vincolo di continuazione con altri fatti già giudicati [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve rilevarsi la genericità delle contestazioni presenti in sede di ricorso in relazione alla dichiarata penale responsabilità. 2.1. Tale motivo di ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorrente si richiama a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01). 2.2. Il motivo di ricorso con cui si lamenta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altra sentenza già passata in giudicato è inammissibile. Questa Corte ha infatti precisato che II riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello. (Sez. 2, Sentenza n. 37379 del 18/11/2020 - Rv. 280424 - 01). Tale ultima circostanza nel caso di specie non risulta sussistere. Per altro verso, non risulta l'allegazione di alcuna delle sentenze rispetto alle quali si riteneva esistente il vincolo della continuazione il che determina un ulteriore profilo di inammissibilità conseguente alla sostanziale genericità e alla mancanza di autosufficienza dell'istanza medesima. 3. Le suesposte considerazioni fondano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente alle spese processuali. In ragione della peculiarità della vicenda, sussistono i presupposti per non procedere alla condanna al pagamento di ulteriore somma alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decisoln