CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38021/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli con la pronuncia indicata in epigrafe, pur assolvendo l'imputato con riferimento al reato di cui all'art. :187, commi 1 e 1- bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito anche «cod. strada»), ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen., commesso il 13 settembre 2007, inflitta con sentenza emessa 5 dicembre 2012 dal Tribunale di Napoli (Sezione distaccata di Marano), riducendo la pena finale in ragione della detta assoluzione. Nel dettaglio l'imputato è stato ritenuto responsabile dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] perché, con colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza nonché nella violazione dell'art. 149 cod. strada, alla guida di un'autovettura, nel percorrere alle ore 7:30 del mattino un tratto rettilineo di una strada statale a doppia corsia e con «visuale libera», omettendo di mantenere le distanze di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, ha tamponato il motocarro guidato dalla persona offesa, provocandone il ribaltamento con conseguenti lesioni personali conducenti al decesso di Iovine. 2. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge (artt. 157 e 161 cod. proc. pen.) nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione per aver il giudice di merito ritenuto non estinto il reato di omicidio colposo cui all'art. 589 cod. pen. commesso il 13 settembre 2007, invece prescrittosi, a detta del ricorrente, il 13 marzo 2021, essendo decorso il termine (raddoppiato ex art. 157, comma 6, e prorogato ex art. 161 cod. proc. pen.) di tredici anni e sei mesi. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro. La Corte territoriale avrebbe ritenuto accertata la dinamica dell'incidente argomentando dagli esiti della perizia, fondata su affermazioni definite «grossolane», senza considerare le relative deduzioni difensive e violando la regola di giudizio dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. In particolare, non sarebbe stata considerata la dinamica alternativa prospettata dalla difesa per la quale la vettura guidata dall'imputato, in fase di regolare sorpasso eseguito nel rispetto dei limiti di velocità, avrebbe impattato contro il motocarro che, improvvisamente, avrebbe frenato e si sarebbe spostato verso sinistra a causa di un probabile improvviso ostacolo sulla carreggiata (la presenza di buche sul manto stradale). 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge oltre che vizi motivazionali in merito al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale avrebbe commisurato la pena senza una debita considerazione del parametro di cui all'art. 133, comma primo, n. 3, cod. pen. e, in particolare, non considerando l'assoluzione per il reato di cui all'art. 187 cod. strada (capo B) e la condotta colposa della persona offesa prospettata nei termini già sintetizzati nel precedente motivo. Avrebbe altresì il giudice di merito ridotto la pena per soli tre mesi di reclusione oltre che fatto riferimento, al fine di escludere la prevalenza delle circostanze attenuanti, ad una recidiva invece insussistente. 3. Ha depositato conclusioni, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inannmissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo motivo di ricorso si assume che il reato di omicidio colposo cui all'art. 589 cod. pen., commesso il 13 settembre 2007, si sarebbe prescritto il 13 marzo 2021, quindi antecedentemente alla sentenza d'appello, essendo decorso il termine (raddoppiato ex art. 157, comma 6, e prorogato ex art. 161 cod. proc. pen.) di tredici anni e sei mesi. Il motivo in esame è manifestamente infondato in quanto, come già chiarito dalla Suprema Corte, il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale commesso, come nella specie, dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 cod. pen. e prima della modifica dell'art. 589, secondo comma, cod. pen. (ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla I. n. 125 del 2008), è soggetto ai termine ordinario di prescrizione di dodici anni e al termine massimo di quindici anni (Sez. 4, n. 20912 del 27/05/2021, Barchetti, Rv. 281244). 3. È manifestamente infondato, laddove non aspecifico e meramente ripetitivo delle censure d'appello, anche il secondo motivo, con il quale si deducono la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro. 3.1. Con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica la Corte territoriale, in considerazione delle risultanze della perizia, confortata dai rilievi tecnici e della documentazione fotografica, ha difatti ricostruito la dinamica del sinistro oltre che accertato la condotta colposa dell'imputato, concretizzatasi nell'inosservanza di una distanza di sicurezza dal motocarro tale da garantire, in ogni caso, il tempestivo arresto, che, se rispettata, avrebbe evitato la collisione. 3.2. Il giudice d'appello, considerando le deduzioni difensive, ha in particolare evidenziato l'impossibilità, esplicitata dal perito, di calcolare esattamente la velocità dei veicoli al momento del sinistro, ferma restando però l'accertata dinamica dello stesso a causa del tamponamento dell'autocarro da parte dell'autoveicolo, caratterizzato da un forte impatto tale da provocare il sollevamento del motocarro, con successivo ribaltamento nel senso inverso di marcia, e la fuoriuscita della vettura tamponante dalla corsia con conseguente ribaltamento nel canale di scolo delle acque piovane. Chiarito che si trattava di strada rettilinea, a doppia corsia e con visuale libera, la Corte territoriale, quindi, considerando le deduzioni difensive, ha ritenuto acc:ertato l'avvenuto tamponamento da parte della vettura guidata dall'imputato, in ragione degli esiti peritali, confortati dai rilievi tecnici e dalla documentazione fotografica, ed ha argomentato nel senso del mancato rispetto della distanza di sicurezza. In tal modo la sentenza impugnata ha peraltro mostrato il buon governo della costante giurisprudenza di legittimità, che in questa sede si intende ribadire, secondo cui, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere fra varie tesi, prospettate da periti e consulenti tecnici, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti. Sicché, ove, come nella specie, una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito alla Suprema Corte di procedere ad una differente valutazione poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla in sede di legittimità, se non entro i limiti del vizio motivazionale (ex plurimis: Sez. 4, n. 6513 del 27/01/2021, Savanelli, in motivazione; Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; Sez. 4, n. 34747 del 17/5/2012, Parisi, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 06/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907; Sez. 4, n. ....,,,z7. 7591 del 20/5/1989, Peregotto, Rv. 181382).3.3. È altresì inammissibile il profilo di censura con il quale il ricorrente deduce la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. limitandosi però a prospettare altra dinamica che vorrebbe la vettura guidata dall'imputato, in fase di regolare sorpasso eseguito nel rispetto dei limiti di velocità, aver impattato contro il motocarro che, improvvisamente, avrebbe frenato e si sarebbe spostato verso sinistra a causa di un probabile improvviso ostacolo sulla carreggiata (la presenza di buche sul manto stradale). La censura di cui innanzi, comunque prospettata in termini meramente ipotetici e peraltro tali da non contrastare con l'accertato tamponamento, dimentica però che la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. per.) rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione, differentemente da quanto avvenuto nella specie, si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 4, n. 30827 del 16/06/2022, Castello, in motivazione; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01, nonché, con particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01). In sede di legittimità, poi, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex plurimis, Sez. 4, n. 30827/2022, Castello, in motivazione; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01). 4. Parimenti inammissibile è il terzo motivo, con il quale si deducono la violazione di legge oltre che vizi motivazionali in merito al trattamento sanzionatorio, per aver la Corte territoriale commisurato la pena senza una debita considerazione del parametro di cui all'art. 133, comma primo, n. 3, cod. pen., e, in particolare, non considerando l'assoluzione per il reato di cui all'art. 187 cod. strada (capo B) oltre che la condotta colposa della persona offesa prospettata nei termini già sintetizzati nel precedente motivo.4.1. In primo luogo, va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione), da escludersi nella fattispecie avendo la Corte territoriale sostanzialmente argomentato dalle modalità della condotta e dal grado della colpa. 4.2. A quanto innanzi deve infine aggiungersi che il ricorrente non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza impugnata. Essa, difatti, diversamente da quanto prospettato e tralasciando il mero refuso nell'indicazione della recidiva, ha espunto dal trattamento sanzionatorio l'aumento di pena che il giudice di primo grado aveva effettuato con riferimento al reato di cui al capo B), per il quale in appello l'imputato è stato assolto. È stata poi commisurata la pena non tenendo conto della condotta colposa della persona offesa, in quanto, come chiarito con riferimento al secondo motivo di ricorso, non accertata ma solo prospettata dalla difesa in via ipotetica. Ai fini di cui innanzi la Corte territoriale ha considerato non il profilo inerente alla guida in stato di alterazione dovuto all'uso di sostanze stupefacenti, in quanto escluso, ma il grado della colpa, parannetrato alla violazione della regola cautelare di cui all'art. 149 cod. strada, circa il mancato rispetto della distanza di sicurezza nel percorrere il descritto tratto di strada. Così argomentando, peraltro, con motivazione esente da censure ha confermato il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante, già operato dal primo giudice proprio in considerazione del grado della colpa. In merito occorre difatti ribadire il principio per cui, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02; si vedano altresì Sez. 4, n. 29034/2022, Pino. Cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 290:36/2022, Fiano, in motivazione). 5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e