CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00095/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25625/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede invia degli Scalpellini 9, Molfetta ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] R. Valentini ed elettivamente domiciliata in Roma alla viaGirolamo da Carpi n. 6 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], C.F.TMBMRT66H118E202H, con sede legale in Bologna, [OSCURATO:PERSONA] n. 26, C. e numero di iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] 04035210378, [OSCURATO:PARTITA_IVA], Numero [OSCURATO:PERSONA] 335736, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30 - controricorrente - avverso lasentenza n. 669/2019 emessa dalla Corte d’Appello di Bologna il 26/02/2019 e depositata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna - decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso l’ordinanza n. 2924/2018 del Tribunale di Bologna (depositata il 7/06/2018) - ha rigettato il gravame, confermando il provvedimento impugnato. 2.Con ricorso, proposto dinanzi al Tribunale di Bologna ex art. 702 bis e ss. c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] deduceva le seguenti circostanze:(i) che la IMT era una società costituita mediante aggregazioni della soc. [OSCURATO:PERSONA] srl, FutureManufacturing Technology, [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA].;(ii) che, accertato lo stato d'insolvenza in cui versava la IMT, questa veniva posta in amministrazione straordinaria con sentenza resa in data 31.12.2014 e con decreto reso in data 20.1.201 5 dal Tribunale di Bologna;(iii) che la IMT versava in stato di insolvenza almeno da due anni prima dei predetti provvedimenti; (iv) che la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ricevuto un pagamentodi €. 17.537,62 in data 18.9.2014 e di €. 20.779,65 in data24.10.2014, per un totale di €. 38.317,27; (v) che detti pagamenti ricadevano, temporalmente, nelperiodo sospetto previsto dall'art. 67 L.F. e che era applicabile il comma 2 del l’art. 67 L.F.; (v) che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza,da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. , era desumibile da due circostanze:- dalla lettura critica dei bilanci, relativi agli anni 2012 e 2013 edepositati rispettivamente negli anni 2013 e 2014; - dal fatto che per ottenere il credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. era stato proposto un decreto ingiuntivoe, successivamente, concessa una dilazionedei pagamenti. Concludeva per la dichiarazione di inefficacia dei pagamenti ricevuti, con conseguente condanna alla ripetizione in favore della procedura. 3. Il Tribunale con ordinanza ex art. 702 bisc.p.c. accoglieva la domanda e, per l’effetto,revocava ai sensi dell’art. 67 L.F. i pagamenti di € 17.537,62 del 18/09/2014 e di € 20.779,65 del 24/10/2014, tutti effettuati da IMTS.p.a. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarandoli inefficaci nei confrontidella massa; e per l’effetto condannava [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare a [OSCURATO:SOCIETA]. in Amministrazione straordinaria la somma di € 38.317,27,oltre gli interessi dalla domanda al pagamento. 4. Con atto di appello l'ordinanza emessa nelgiudizio di primo grado veniva impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. per i seguenti motivi: (a) si eccepiva la inammissibilità della documentazionedepositata ex adverso, in primo grado, nel termine concesso dalgiudice sino al 9.4.2018 per il deposito di memorie autorizzate; e nel merito, (b) si contestava il mancato rilievo dell’applicabilità al caso di specie dell’esenzione deipagamenti effettuati nei termini d’uso di cui all’art. 67 co. 3 lett. a) L.F.; (c) si sosteneva chela conoscibilità dello stato di decozione non p oteva essere desunta dal fatto che era stata proposta un'azione monitoria o concesso una dilazione di pagamento, ma avrebbe dovutoessere suffragata da quegli ulteriori elementi rivelatori di tale stato, che non eranostati neanche dedotti da controparte . 5. La corte del merito, nel rigettare l’appello nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA],ha ritenuto che: (1) non vi erano preclusioni istruttorie nel rito sommario e che comunque [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] aveva già dedotto quanto poi aveva ulteriormente documentato, posto che Sefa non aveva contestato il contenuto dei dati di bilanci, ma solo che non era stata fornita dalla società in a.s. la prova della data di deposito del bilancio 2013 nel [OSCURATO:PERSONA], e che non ave va neanche contestato le proprie dimensioni o attività, ma avevasul punto solo dedotto che il proprio personale non era comunque in grado di leggere i bilanci e che il piano di rientro era statoattivato, senza che vi fosse sentore di insolvenza; (2) Sefa operava da molti anni con IMT e non risultava che prima del 2013 avesse mai chiesto ed ottenuto piani di rientro, né avesse proceduto al recupero del credito anche giudiziale; (3) si trattava di creditore “non piccolo” e dunque necessariamente accorto e comunque inserito nel mercato di riferimento, al quale pertanto non potevano essere sconosciute le iniziative di recupero di altri fornitori che IMT, senza contestazioni, aveva menzionato (e cioè decreti ingiuntivi per 3,5 milioni di euro, nello stesso periodo); (4) inoltre Sefa aveva interrotto nel 2013 ogni rapporto commerciale con IMT, non aveva accettato un piano di rientro che non era stato comunque rispettato, aveva affidato la “pratica di recupero” a un legale che,dopo una diffida, avevaottenuto il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo; (5) era stata dunque redatta nuova transazione con pagamento rateale, i cui primi due versamenti parziali, per esposizione di un anno prima, era stati oggetto poi di domanda revocatoria; (6) anche senza i dati di bilancio del 2013 era pertanto evidente la percezione di Sefa dell’effettiva insolvenza di IMT, posto che- indipendentemente dalla soggettiva fiducia nel fatto che il debitore poteva risollevarsi- aveva interrotto i rapporti commerciali, aveva chiesto il rientro complessivo del debito, non era stata pagata ed aveva agito giudizialmente; (7) non erano dunque necessari altri elementi estrinseci o generali per inferire la concreta conoscenza di SEFA dell’insolvenza, risultando peraltro irrilevanti anche le prove oraliche erano state formulate in modo comunque valutativo e negativo. 6. La sentenza, pubblicata il26/02/2019, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta “ violazione di legge ed errata applicazione, sia inrelazione all'art. 360 n 4 c.p.c. (error in procedendo) che in relazione all'art. 360 co. i n.3 c.p.c. (violazione dilegge), degli artt. 115, 702 bis e 702 ter c.p.c.” 1.1 Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello aveva ritenuto ammissibile la produzione del documento attestante la data di deposito del bilancio relativo all'anno 2013. Aggiunge che sarebbe stato evidente che la prova dedotta dalla controparte, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'indizio presuntivo relativo allaconoscibilità dello stato di insolvenza, era composta da dueelementi: uno era costituito dai dati di bilancio, l'altro dalla allegazione e dimostrazione della data in cui detto bilancio era stato reso accessibile.Sottolinea tuttavia la ricorrente che assumere - come aveva fatto la Corte di merito - che la resistente aveva allegato quanto document ato tardivamente non risolveva la “ questione dell'ammissibilità ” di una produzione documentale successiva allariserva sulla decisione fatta dal g.i. all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con untermine per deposito di sole note difensive. Sarebbe stato dunque evidente l'errore in cui era incorso il giudice di primo grado allorquando aveva ritenuto ammissibile un documento depositato successivamente allariserva per la decisione, con assegnazione di un termine per notescritte e sul quale aveva fondato il suo convincimento . 1.1 Il primo motivo è inammissibile perché la violazione di legge dedotta dalla parte ricorrente difetta di concreta decisività nella vicenda decisoria qui in esame, posto che era stata la s te ssa Corte di appello ad evidenzia re , nella sentenza impugnata (v. pag. 5),che “anche senza i dati di bilancio 2013”, era evidente la percezione dell’effettiva insolvenza da parte de l l ’ accipiens , così essendo stata raggiunta la prova della sussistenza delpresupposto della scientia decoctionis attraverso gli altri indici presuntivi sopra descritti nello svolgimento della vicenda processuale. 2. Con il secondo mezzo si deduce “violazione di legge ed errata applicazione in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. (violazione di legge), dell'art. 67 legge fallimentare”, sul rilievo che l a corte d'appello aveva ritenuto sussistente l'elemento soggettivo della scientia decoctionis ritenendo superflui i dati di bilancio 2013( Anche senza i dati di bilancio 2013... ) e, indicando quelli invece cheriteneva fossero plurimi elementi estrinseci o "generali". Afferma, inoltre, come erronea la statuizione secondo cui ...era evidente la percezione di SEFA dell'effettiva insolvenza di IMT e ciò perché aveva interrotto i normali rapporti commerciali,aveva chiesto il rientro complessivo, non era stata pagata, aveva agito giudizialmente. Detta motivazione integrerebbe, secondo la ricorrente, violazione di legge per errata applicazione dell'art.67 L.F. 2.1 Sostiene la ricorrente che, escludendo la lettura critica dei bilanci, interpretabili solo daoperatori professionali (banche ed istituti di credito in genere),l'unico indizio, nella fattispecie in esame, della scientia decoctionis sarebbe stato integrato dalla proposizione del decreto ingiuntivo e dalla concessionedel piano di rateizzazione. Aggiunge che l 'art. 67 L.F. prevede, in estrema sintesi, tre ipotesi di pagamenti: (i) i pagamenti caratterizzati da anormalità;(ii) i pagamenti "normali"; (iii) i pagamenti effettuati nei temini d'uso. Aggiunge ancora che era evidente che la mera sussistenza di un pagamento non eseguito nei termini d'uso (art. 67,comma 3, L.F.) avrebbe implicato l'automatica conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens, dispensando il curatore da qualsiasi ulterioreonere. 2.3Il secondo motivo è all’evidenza inammissibile. La parte ricorrente non spiega in alcun modo come si sia integrato il dedotto vizio di violazione di legge, secondo la declinazione normativa definita dall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Sul punto giova ricordare che, secondo gli insegnamenti di questa Corte di legittimità, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenzan. 24298 del 29/11/2016 ; Sez. L . , Ordinanzan. 17570 del 21/08/2020 ). Essendo così formulatala doglianza in esame, con il mero richiamo all’art. 67 L.F., quale parametro normativo asseritamente violato dalla Corte territoriale, la stessa è destinata a non superare, pertanto, il vaglio di ammissibilità, risultando una mera sollecitazione generica a questa Corte ad una rivisitazione della quaestio facti, come tale non sindacabile nel giudizio di legittimità. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per “omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti …”. 3.1 Ricorda la ricorrente che gli unici elementi posti a sostegno della domanda proposta, erano stati: - i l bilancio al 31.12.2013, non indicante alcuna data dideposito e alcuna riferibilità alla IMT; - la mera deduzione che sarebbero stati proposti alcuni decreti ingiuntivi da parte di altri soggetti . Erano stati , per contro,indicati i motivi per i quali non era ipotizzabile la conoscenza dello stato di insolvenza,dato che non era stato documentato alcun segno esteriore che potesse essere percepito come tale dall' accipiens e d anzi, dall'esame degli elementiallegati nel giudizio, s arebbe stato dimostrato il contrario . 3.2 Aggiunge la ricorrente che, a fronte di dette deduzioni,il giudice di primo grado si era limitato ad affermare: Ritenuto altresì che, con riferimento all’elemento soggettivo, le considerazioni sopra svolte inducono a ritenere che, attesa la modalità deirapporti intrattenuti tra le parti e la circostanza che i pagamenti (parziali)siano intervenuti successivamente al deposito del bilancio di esercizio del 2013, dal quale era chiaramente evincibile la situazione diirreversibilità della crisi della IMT , mentre la Corte d'appello, invece, si era limitata, a sua volta, da un lato, a ritenere ammissibile la produzione tardiva del bilancio al 31.12.2013 e, dall'altro, a giudicare ininfluentii bilanci, in quant o la scientia decoctionis sarebbe stata desu mibile dal fatto che la ricorrente avevaproposto e ottenuto un decreto ingiuntivo e, successivamente,concesso un piano di rateizzazione. 3.3 Così, la sentenza impugnata era sì una doppia conforme , ma risultava evidente che le motivazioni differi vano, per cui doveva essere considerato ammissibile il motivo diricorso sollevato, il quale deduceva che, mentre il giudice di primo grado aveva almeno forni to una motivazione “ apparente ” sulla questione dell’esistenza di sintomi esterioridell'esistenza dello stato di decozione, il giudice d'appello, da un alto, avevaaffermato che il bilancio al 31.12.2013, pur se allegato tardivamente, era comunque ammissibile e , dall'altro, aveva sostenuto che lo stesso fosse irrilevante ai fini della prova dell'esistenza della scientia decoctionis.Ma i bilanci allegati e i dati letti non erano affatto irrilevanti perché, al contrario, se fossero stati correttamente letti, dagli stessi sarebbe emersa la descrizione diunasocietà solida dal punto di vista finanziario e patrimoniale. 3. Anche il terzo motivo è inammissibile perché non idoneamente formulato rispetto al paradigma declinato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., invocato a sostegno dell’accoglimento del motivo qui in esame. Va infatti ricordato che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ( Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Orbene, la parte ricorrente non ha neanche indicato quale sia il “fatto storico” nel cui omesso esame sarebbe incorsa la Corte territoriale, essendosi limitata ad evidenziare che qualora quest’ultima avesse correttamente letto i dati contabili estraibili dal bilancio 2013 (che comunque la Corte di merito aveva ritenuto non decisivi, se considerati in relazione agli altri elementi indiziari forniti dall’amministrazione straordinaria), la decisione, in ordine alla dimostrazione della scientia decoctionis, avrebbe avuto un esito diverso rispetto a quella adottata dai giudici d’appello. Si tratta, con tutta evidenza, di una richiesta di nuova lettura degli atti istruttori rivolta a questa Corte di legittimità che tuttavia a ciò è inibita. 4. Il quarto mezzo denuncia “violazione di legge per errata applicazione dell'art.2729 c.c. in relazione all'art.360 comma i n.3c.p.c”. 4.1 Sostiene la ricorrente che dalla lettura della sentenza impugnata si rilevavache il giudice, escludendo valenza indiziaria al bilancio IMT, relativo all'esercizio2013, e non considerando i dati ricavati dal bilancio 2012 , aveva ritenuto sufficiente il fatto che essa ricorrente avessechiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo e, successivamente, concesso un piano di rateizzazione, le cui prime due rate concordate venivano puntualmente pagate con bonifico bancario. 4.2 Si evidenzia sempre da parte della ricorrente che nel caso di specie era stato fatto presenteche: - la società IMT non era stata protestata; - non si aveva avuto notizia di iniziative giudiziarie proposte nei confronti della predetta società (posto che la mera deduzione diparte avversa non era stata suffragata da alcun elemento che laprovasse); - non si aveva avuto notizia di licenziamenti; - non vi erano notizie di stampa che evidenziavano una qualche difficoltà della IMT; - la società IMT era da anni solita pagare in ritardo e con addebito di interessi e oneri bancari; - i l bilancio relativo all'esercizio 2012 recava un utile di €.468.739,00; - il bilancio di esercizio 2013 vedeva sìuna perdita, ma ampiamente assorbita dalle riserve e con un conto economico positivo, oltre al fatto che, dopo la chiusura dell'esercizio 2013,l'UNICREDIT aveva concesso una linea di credito di €.6.000.000,00 e la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sottoscri tto un prestito obbligazionario di €. 3.000.000,00; -i bonifici ricevuti e oggetto di revoca erano stati puntuali e d effettuati tramite istituto bancario e la resistente aveva documenta to pagamenti coevidi grande importo. Tali indizi avrebbero tutti dovuto portare a concludere che i sintomi dello statod'insolvenza non fossero manifesti, né percepibili da essa ricorrente. 4.4 Il quarto motivo è anch’esso inammissibile. Come è già stato chiarito da un recente arresto di questa Prima Sezione, l’individuazione e la selezione tra i fatti noti di quelli, sulla cui base far emergere, tramite l’applicazione delle regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto delragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessi criteri inferenzialiappartengono all’ambito di apprezzamento discrezione dei fatti e delle prove, rimesso al giudizio dei giudici di merito, che, se adeguatamente argomentato, non può essere oggetto del sindacato di legittimità (Cass. n. 10240 del 2025). La critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge, infatti,al concetto di violazione di legge (invocata nel caso di specie) quando si concreta o inun’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali -in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito - avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito indefinitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento pres untivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senzaspiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, comma 1, cod. civ.(e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stessecircostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve, con tutta evidenza,in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della medesima quaestio, ponendosi la censura in un ambito applicativo che non è quello declinato dal n. 3 dell’art. 360 cod.proc. civ. (e cioè falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1, c.c.), ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazione del giudice relativo alla ricostruzionedella fattispecie concreta. Giudizio quest’ultimo che, tuttavia, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., risulta percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato e dedotto in modo chiaro ed autosufficiente e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di unarisultanza istruttoria (v. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, per come riprese inmotivazione anche da Sez. U, n. 1785 del 2018). Va peraltro ricordato che anche la giurisprudenza di questa Corte, successiva all’arresto a Sezioni Unite n. 1785 del 2018da ultimo ricordato, non ha fatto altro che confermare tale sindacato “ristrettivo” rimesso al giudice di legittimità, nell’apprezzamento della prova presuntiva (cfr. tra le tante, Cass.n. 18611 del 2021; Cass., Cass. n. 9054 del 2022; Cass. n. 22846/2022; Cass. 27266 del 2023). È evidente che, con il motivo in esame, si chiede un riesame dell’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, il quale non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 11211 del 2014). Nella specie, peraltro, la Corte di merito ha valorizzato gli elementi diretti della conoscibilità dello stato di insolvenza, derivanti proprio dai rapporti tra le parti, ritenuti perfettamente consonanti con il quadro complessivo dei fatti per come accertati già nel giudizio di primo grado. 5. Da quanto in precedenza illustrato discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’a