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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 16929/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Campobasso ha parzialmente riformato, in relazione al trattamento sanzionatorio, fa sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso di condanna di cui agli artt. 110, 494, 61 n. 2, 482, 476 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione di un elemento probatorio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché diretto a sindacare la valutazione della prova e non la motivazione che di essa ne dà il giudice di merito; - che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla congruità della pena anche in rapporto alla concessione delle attenuanti generiche - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata), anche in ragione della misura della pena irrogata, in termini prossimi al minimo edittale; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024 I siglie e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Campobasso ha parzialmente riformato, in relazione al trattamento sanzionatorio, fa sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso di condanna di cui agli artt. 110, 494, 61 n. 2, 482, 476 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione di un elemento probatorio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché diretto a sindacare la valutazione della prova e non la motivazione che di essa ne dà il giudice di merito; - che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla congruità della pena anche in rapporto alla concessione delle attenuanti generiche - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata), anche in ragione della misura della pena irrogata, in termini prossimi al minimo edittale; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024 I siglie e
Sentenza Cassazione n. 16929/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris