CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18770/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14132/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 6269/10/2015 , depositata il 27 novembre 2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2006-2007. R.G. N.14132/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con separati avvisi di accertamento n. TKL010100288, notificato l’8 marzo 2011, e n. TKL010102076, notificato il 12 dicembre 2011, l’Agenzia delle entrate rideterminava sinteticamente, sulla base delle capacità di spesa ex art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il reddito di [OSCURATO:PERSONA] in € 80.275,18 per l’anno 2006 ed in € 93.632,81 per l’anno 2007, con conseguentemente maggiore determinazione dell’IRPEF e relative addizionali ed accessori. 2. Avverso tali atti il contribuente proponeva tempestivi ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza n. 420/01/2014, depositata in data 9 giugno 2014, li accoglieva parzialmente, riducendo il reddito accertato per i due anni in questione di € 15.400,00 per ciascun anno. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, ed appello incidentale da parte del contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 6269/10/2015, pronunciata il 19 ottobre2015 e depositata in segreteria il 27 novembre 2015, accoglieva parzialmente l’appello principale , riducendo il maggior imponibile di € 15.400,00 solo per l’anno 2006, e compensando le spese di lite. 4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di nove motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per l’adunanza camerale dell’8 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma, e 380- bis . 1 cod. proc. civ. , come introdotti dald.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. R.G. N.14132/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Considerato che: 6. Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a nove motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigente ratione temporis), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc.civ. Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. aveva ritenuto per gran parte corretto l’accertamento operato dall’Ufficio impositore sulla base dell’applicazione del c.d. “redditometro”, senza tenere conto del fatto che tale strumento integrava una presunzione semplice, con la conseguenza che all’Erario non era consentito fondare la pretesa tributaria soltanto sulle risultanze derivanti dall’utilizzo di indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, dovendo, invece, fare riferimento ad ulteriore elementi probatori, così da rendere la presunzione qualificata, e quindi utilizzabile a fini accertativi. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale relativo alla illegittimità degli avvisi di accertamento in oggetto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, il contribuente che la C.T.R. aveva del tutto omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale proposto a suo tempo avverso la sentenza della C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] n. 420/01/2014, nella parte in cui tale decisione aveva omesso di valutare gli elementi di fatto dedotti in quella R.G. N.14132/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sede ai fini di dimostrare l’inesistenza del maggior reddito accertato. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente eccepisce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. avrebbe del tutto omesso di esaminare le prove che il contribuente aveva prodotto in entrambi i gradi di giudizio, al fine di contestare la sintetica ricostruzione del proprio reddito effettuata dall’Agenzia delle entrate mediante il ricorso del c.d. redditometro. 6.4.Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per omessa valutazione di elementi istruttori offerti in entrambi i gradi di merito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, il contribuente che la C.T.R. aveva del tutto omesso di valutare gli elementi istruttori che egli aveva prodotto in giudizio, sempre al fine di contestare la ricostruzione sintetica del proprio reddito operata dall’Ufficio. 6.5. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, il sig. [OSCURATO:PERSONA] che la C.T.R. aveva fatto erronea applicazione della norma suindicata, con riferimento ai parametri di spesa e di capacità contributiva utilizzati dall’Ufficio, avendo egli dimostrato di avere avuto, in anni di poco precedenti a quelli oggetto dell’accertamento, un R.G. N.14132/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] “incremento di liquidità” tale da poter legittimamente sostenere spese per consumied acquisti negli anni successivi. 6.6. Con il sesto motivo di ricorso il contribuente eccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. Rileva il ricorrente che - con riferimento alla parte della sentenza impugnata in cui la C.T.R. limita lo scomputo del pregresso smobilizzo patrimoniale all’anno 2006, in quanto solo per tale anno il contribuente aveva sollevato la relativa eccezione –il giudice, al contrario, avrebbe dovuto utilizzare la prova dell’incremento di liquidità conseguito nell’anno 2004 sia per giustificare le spese sostenute nell’anno 2006 che per quelle relative all’anno 2007, trattandosi di accertamenti fondati sui medesimi indici di spesae capacità contributiva. 6.7. Con il settimo motivo di ricorso si eccepisce la nullità della sentenza impugnata, per omessa pronuncia in merito alla questione della mancanza dei presupposti legittimanti il ricorso allo strumento dell’accertamento sintetico, avendo il contribuente dimostrato di avere avuto, nell’anno 2004, un “incremento di liquidità” in conseguenza di una cessione immobiliare, tale da poter legittimamente sostenere spese per consumi ed acquisti negli anni successivi. 6.8. Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., in quanto, avendo il contribuente dimostrato di avere avuto, nell’anno 2004, un “incremento di liquidità” in conseguenza di una cessione immobiliare, erano venuti meno R.G. N.14132/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] i presupposti legittimanti il ricorso allo strumento dell’accertamento sintetico. 6.9. Con il nono motivo di ricorso, infine, il ricorrente richiede l’applicazione del nuovo trattamento sanzionatorio ex d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, in applicazione del principio del favor rei. 7. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva che, nelle more del giudizio, il contribuente ha depositato, in data 24 gennaio 2013 e 1° febbraio 2023, istanz e di definizione agevolata della controversia, con allegata documentazione. Appare quindi necessario che il contribuente notifichi all’Agenzie delle Entrate la documentazione depositata, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., ai fini dell’eventuale declaratoria di estinzione del giudizio. P.Q.M. La Corte assegna al ricorrente il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifi