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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 39377/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/3/2022 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti - relativi all'omessa applicazione del beneficio della sospensione del beneficio della pena sospesa e di conversione iella pena detentiva in sanzione sostitutiva - esulano da quelli che possono essere proposti avverso la sentenza di applicazione pena poiché non si risolvono in vizio Implicante illegalità della pena essendo riconducibili a scelte, legittimamente esercitabili prima che dal giudice dalle parti, in sede di determinazione della pena, e quindi relative alla scelta del trattamento sanzionatorio più adeguato a realizzare la funzione punitiva e quella rieducativa della pena.

In presenza di tali valutazioni, ampiamente discrezionali, non è neppure deducibile contro la sentenza di applicazione pena, il vizio di motivazione denunciato con il ricorso; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila curo in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/3/2022 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti - relativi all'omessa applicazione del beneficio della sospensione del beneficio della pena sospesa e di conversione iella pena detentiva in sanzione sostitutiva - esulano da quelli che possono essere proposti avverso la sentenza di applicazione pena poiché non si risolvono in vizio Implicante illegalità della pena essendo riconducibili a scelte, legittimamente esercitabili prima che dal giudice dalle parti, in sede di determinazione della pena, e quindi relative alla scelta del trattamento sanzionatorio più adeguato a realizzare la funzione punitiva e quella rieducativa della pena. In presenza di tali valutazioni, ampiamente discrezionali, non è neppure deducibile contro la sentenza di applicazione pena, il vizio di motivazione denunciato con il ricorso; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila curo in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39377/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris