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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21392/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 15/02/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Perugia con sentenza del 15 febbraio 2022 (motivazione depositata il successivo 24 marzo) ha dichiarato, a seguito di gravame di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado dal Tribunale di Spoleto alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen., la nullità della sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che il Tribunale di Spoleto avesse violato l'art. 525 cod. proc. pen. in quanto, dopo avere disposto la rinnovazione del dibattimento a seguito dell'intervenuto mutamento di composizione dell'organo giudicante, all'udienza del 17 ottobre 2019, nuovamente mutata la composizione del Tribunale, provvedeva in tal modo: "richiamando la sentenza n. 41736-19 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali in materia di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, facendo proprie le motivazioni in essa contenuta, revoca l'ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria ed invita le parti alla discussione".

3. La sentenza di appello - pur condividendo il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite "Bajrami" in ordine alle modalità di rinnovazione del dibattimento per l'intervenuto mutamento di composizione dell'organo giudicante - ha rilevato che il modus procedendi seguito dal primo giudice ha violato la rituale scansione processuale, dal momento che il Tribunale aveva preliminarmente e senza dare spazio ad un particolare contraddittorio con la difesa semplicemente revocato il provvedimento istruttorio di rinnovazione della prova e seccamente invitato le parti a concludere, non dando minimamente conto delle sue valutazioni istruttorie e nemmeno della disposta lettura ex art. 511 cod. proc. pen. dei verbali delle prove già agli atti (adempimento che non risulta dal verbale di udienza, ma soltanto dalla sentenza del Tribunale), tanto meno che tale questione fosse stata sottoposta al contraddittorio delle parti.

In tal modo, dunque, non è stato rispettato il principio contenuto nell'art. 525 del cod. proc. pen. 4.

Nel ricorso proposto, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia contesta - sotto il duplice profilo della inosservanza della legge processuale e del vizio di motivazione - l'argomentazione posta a fondamento della dichiarata nullità.

Invero, sia dalla sentenza del Tribunale sia dagli stessi motivi di appello dell'imputato (nei quali ci si era doluti solo del supino accoglimento dei - ritenuti non condivisibili - principi posti dalle Sezioni unite) risulta che il giudice di primo grado ha ritualmente proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria, disponendo quindi la lettura degli atti istruttori già raccolti dal collegio diversamente composto; di tal che nessuna violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. è ravvisabile.5.

Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in quanto la pronuncia impugnata non ha fatto buon governo dei principi individuati dalle Sezioni unite di questa Corte in merito alle modalità di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a seguito del mutamento di composizione dell'organo giudicante.

2. Dalla sentenza del Tribunale (pag. 2 e 3) risulta che all'udienza del 17 ottobre 2019 il Collegio "rese edotte le parti della recente sentenza delle Sezioni Unite ... in ossequio a tale decisum, stante la mancata indicazione dei testi già escussi dalla Difesa in una propria lista ex art. 468 c.p.p. e preso atto che la richiesta difensiva di procedere alla rinnovazione non è stata in alcun modo motivata ha ritenuto superflua una nuova escussione dei testi e ha quindi dato lettura dei ex artt. 238 co. 5 e 511 cod. proc. pen. delle prove dichiarative dinanzi al Collegio in diversa composizione.

Subito dopo, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni nei termini indicati in epigrafe e il Collegio si è ritirato in camera di consiglio per la deliberazione finale".

3. Ciò premesso, va in primo luogo rilevato che a fronte della decisione da parte del nuovo collegio del Tribunale di disporre la rinnovazione con le modalità riportate non risulta che la difesa dell'imputato abbia formulato opposizione, di tal che non si vede quale interlocuzione ulteriore il giudice di primo grado avrebbe dovuto esperire (profilo, peraltro, neppure dedotto dall'imputato con l'atto di appello).

Inoltre, per quel che concerne la dedotta mancata indicazione nel verbale di udienza del contenuto della decisione riportata in sentenza, il Procuratore generale presso questa Corte nelle sue conclusioni scritte ha, in modo del tutto condivisibile, evidenziato che «l'incompletezza del verbale di udienza ed il fatto che nulla si attesti circa l'espletamento di alcune attività non costituisce di per sé prova del mancato svolgimento delle stesse, non essendo impedito il ricorso ad elementi esterni di valutazione, anche di carattere logico, per interpretare oppure integrare quanto abbia formato oggetto di parziale documentazione (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la utilizzabilità di una annotazione di polizia inserita nel fascicolo del dibattimento e del cui avvenuto deposito il cancelliere aveva dato atto nel verbale in udienza nonostante la mancata indicazione della richiesta di acquisizione da parte del pubblico ministero e del necessario consenso della difesa)»: così, Sez. 3, n. 19/11/2020 - dep. 2021, A., Rv. 281235.

4. Sotto altro profilo, deve rilevarsi che le Sezioni unite, nel noto arresto "Bajrami" (sent. n. 41736 del 30/05/2019, Rv. 276754 - 01), hanno stabilito che «Il principio di immutabilità di cui all'art. 525 cod. proc. pen. richiede che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova ma anche quello che l'ha ammessa, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati».

La medesima pronuncia ha poi precisato che «In caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile» e che «La facoltà per le parti di richiedere, in caso di mutamento del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all'art. 468 cod. proc. pen.» (Rv. 276754 - 03 e 04).

Dunque, avendo il giudice di primo grado rispettato la scansione individuata dal Collegio nomofilattico, modificando la precedente ordinanza alla luce del sopravvenuto mutamento del "diritto vivente" e dichiarando, in assenza di diverse istanze delle parti, utilizzabili le dichiarazioni testimoniali già acquisite dinanzi al collegio in diversa composizione, non si ravvisa violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. 5.

Per quanto infine riguarda la dedotta mancata lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni testimoniali (lettura della quale peraltro la sentenza di primo grado dà, come si è visto, esplicitamente atto) è stato già affermato il principio, che in questa sede va ribadito, per il quale «la violazione dell'obbligo di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione, non determina, in assenza di specifiche previsioni sanzionatorie, alcuna nullità o inutilizzabilità degli stessi, posto che essa non è inquadrabile tra le cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen. e che gli artt. 191 e 526 cod. proc. pen. sanzionano con l'inutilizzabilità l'illegittima acquisizione della prova e, dunque, i vizi di un'attività che logicamente e cronologicamente si distingue e precede quella della lettura o dell'indicazione» (Sez. 5, n. 40374 del 14/09/2022, Antonacci, Rv. 283657).

Anche sotto tale profilo, dunque, la sentenza di appello merita dunque censura.

6. In conclusione, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio - atteso che presso la Corte perugina è presente un'unica sezione penale - alla Corte di appello di Firenze che provvederà a valutare il secondo motivo di gravame proposto dall'imputato avverso la condanna di primo grado (con il quale si invocava l'assoluzione per l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato), ritenuto assorbito a seguito dell'erronea declaratoria di nullità della sentenza di primo grado.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 15/02/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia con sentenza del 15 febbraio 2022 (motivazione depositata il successivo 24 marzo) ha dichiarato, a seguito di gravame di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado dal Tribunale di Spoleto alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen., la nullità della sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che il Tribunale di Spoleto avesse violato l'art. 525 cod. proc. pen. in quanto, dopo avere disposto la rinnovazione del dibattimento a seguito dell'intervenuto mutamento di composizione dell'organo giudicante, all'udienza del 17 ottobre 2019, nuovamente mutata la composizione del Tribunale, provvedeva in tal modo: "richiamando la sentenza n. 41736-19 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali in materia di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, facendo proprie le motivazioni in essa contenuta, revoca l'ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria ed invita le parti alla discussione". 3. La sentenza di appello - pur condividendo il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite "Bajrami" in ordine alle modalità di rinnovazione del dibattimento per l'intervenuto mutamento di composizione dell'organo giudicante - ha rilevato che il modus procedendi seguito dal primo giudice ha violato la rituale scansione processuale, dal momento che il Tribunale aveva preliminarmente e senza dare spazio ad un particolare contraddittorio con la difesa semplicemente revocato il provvedimento istruttorio di rinnovazione della prova e seccamente invitato le parti a concludere, non dando minimamente conto delle sue valutazioni istruttorie e nemmeno della disposta lettura ex art. 511 cod. proc. pen. dei verbali delle prove già agli atti (adempimento che non risulta dal verbale di udienza, ma soltanto dalla sentenza del Tribunale), tanto meno che tale questione fosse stata sottoposta al contraddittorio delle parti. In tal modo, dunque, non è stato rispettato il principio contenuto nell'art. 525 del cod. proc. pen. 4. Nel ricorso proposto, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia contesta - sotto il duplice profilo della inosservanza della legge processuale e del vizio di motivazione - l'argomentazione posta a fondamento della dichiarata nullità. Invero, sia dalla sentenza del Tribunale sia dagli stessi motivi di appello dell'imputato (nei quali ci si era doluti solo del supino accoglimento dei - ritenuti non condivisibili - principi posti dalle Sezioni unite) risulta che il giudice di primo grado ha ritualmente proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria, disponendo quindi la lettura degli atti istruttori già raccolti dal collegio diversamente composto; di tal che nessuna violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. è ravvisabile.5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in quanto la pronuncia impugnata non ha fatto buon governo dei principi individuati dalle Sezioni unite di questa Corte in merito alle modalità di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a seguito del mutamento di composizione dell'organo giudicante. 2. Dalla sentenza del Tribunale (pag. 2 e 3) risulta che all'udienza del 17 ottobre 2019 il Collegio "rese edotte le parti della recente sentenza delle Sezioni Unite ... in ossequio a tale decisum, stante la mancata indicazione dei testi già escussi dalla Difesa in una propria lista ex art. 468 c.p.p. e preso atto che la richiesta difensiva di procedere alla rinnovazione non è stata in alcun modo motivata ha ritenuto superflua una nuova escussione dei testi e ha quindi dato lettura dei ex artt. 238 co. 5 e 511 cod. proc. pen. delle prove dichiarative dinanzi al Collegio in diversa composizione. Subito dopo, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni nei termini indicati in epigrafe e il Collegio si è ritirato in camera di consiglio per la deliberazione finale". 3. Ciò premesso, va in primo luogo rilevato che a fronte della decisione da parte del nuovo collegio del Tribunale di disporre la rinnovazione con le modalità riportate non risulta che la difesa dell'imputato abbia formulato opposizione, di tal che non si vede quale interlocuzione ulteriore il giudice di primo grado avrebbe dovuto esperire (profilo, peraltro, neppure dedotto dall'imputato con l'atto di appello). Inoltre, per quel che concerne la dedotta mancata indicazione nel verbale di udienza del contenuto della decisione riportata in sentenza, il Procuratore generale presso questa Corte nelle sue conclusioni scritte ha, in modo del tutto condivisibile, evidenziato che «l'incompletezza del verbale di udienza ed il fatto che nulla si attesti circa l'espletamento di alcune attività non costituisce di per sé prova del mancato svolgimento delle stesse, non essendo impedito il ricorso ad elementi esterni di valutazione, anche di carattere logico, per interpretare oppure integrare quanto abbia formato oggetto di parziale documentazione (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la utilizzabilità di una annotazione di polizia inserita nel fascicolo del dibattimento e del cui avvenuto deposito il cancelliere aveva dato atto nel verbale in udienza nonostante la mancata indicazione della richiesta di acquisizione da parte del pubblico ministero e del necessario consenso della difesa)»: così, Sez. 3, n. 19/11/2020 - dep. 2021, A., Rv. 281235. 4. Sotto altro profilo, deve rilevarsi che le Sezioni unite, nel noto arresto "Bajrami" (sent. n. 41736 del 30/05/2019, Rv. 276754 - 01), hanno stabilito che «Il principio di immutabilità di cui all'art. 525 cod. proc. pen. richiede che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova ma anche quello che l'ha ammessa, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati». La medesima pronuncia ha poi precisato che «In caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile» e che «La facoltà per le parti di richiedere, in caso di mutamento del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all'art. 468 cod. proc. pen.» (Rv. 276754 - 03 e 04). Dunque, avendo il giudice di primo grado rispettato la scansione individuata dal Collegio nomofilattico, modificando la precedente ordinanza alla luce del sopravvenuto mutamento del "diritto vivente" e dichiarando, in assenza di diverse istanze delle parti, utilizzabili le dichiarazioni testimoniali già acquisite dinanzi al collegio in diversa composizione, non si ravvisa violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. 5. Per quanto infine riguarda la dedotta mancata lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni testimoniali (lettura della quale peraltro la sentenza di primo grado dà, come si è visto, esplicitamente atto) è stato già affermato il principio, che in questa sede va ribadito, per il quale «la violazione dell'obbligo di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione, non determina, in assenza di specifiche previsioni sanzionatorie, alcuna nullità o inutilizzabilità degli stessi, posto che essa non è inquadrabile tra le cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen. e che gli artt. 191 e 526 cod. proc. pen. sanzionano con l'inutilizzabilità l'illegittima acquisizione della prova e, dunque, i vizi di un'attività che logicamente e cronologicamente si distingue e precede quella della lettura o dell'indicazione» (Sez. 5, n. 40374 del 14/09/2022, Antonacci, Rv. 283657). Anche sotto tale profilo, dunque, la sentenza di appello merita dunque censura. 6. In conclusione, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio - atteso che presso la Corte perugina è presente un'unica sezione penale - alla Corte di appello di Firenze che provvederà a valutare il secondo motivo di gravame proposto dall'imputato avverso la condanna di primo grado (con il quale si invocava l'assoluzione per l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato), ritenuto assorbito a seguito dell'erronea declaratoria di nullità della sentenza di primo grado. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firen
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