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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 18662/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza resa 1'8 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata La Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Noia il 28 maggio 2019, ha confermato il giudizio di responsabilità già formulato in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina e lesioni e, riqualificato il fatto contestato al capo B della rubrica ai sensi dell'art. 610 codice penale, ha rideterminato la pena inflitta in primo grado. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio applicato per il reato contestato al capo B dell'imputazione, come riqualificato in violenza privata, perché la Corte ha previsto un aumento anche per la pena pecuniaria, sebbene per il reato di violenza privata la stessa non sia prevista. 3.11 ricorso è manifestamente infondato.

Il delitto di violenza privata è punito con la sola pena detentiva ma, nel caso in esame, la pena è stata determinata come aumento in continuazione sulla pena base del reato più grave di rapina, che prevede la pena congiunta.

La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in materia dalla più recente pronuncia delle Sezioni unite in tema (Sez.

U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018 Ud. (dep. 24/09/2018 ) Rv. 273751 - 01), che ha esplicitamente richiamato in motivazione, osservando che nel caso di riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati, se quello più grave è punito con pena eterogenea e il reato satellite con sola pena detentiva, come nel caso di specie, l'aumento per continuazione viene operato sulla pena detentiva e sulla pena pecuniaria, anche se quest'ultima sanzione non è prevista per il reato satellite.

Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000, che si ritiene congruo in relazione al grado di colpa nella presentazione del ricorso, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende [OSCURATO:PERSONA] Roma 3 marzo 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza resa 1'8 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata La Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Noia il 28 maggio 2019, ha confermato il giudizio di responsabilità già formulato in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina e lesioni e, riqualificato il fatto contestato al capo B della rubrica ai sensi dell'art. 610 codice penale, ha rideterminato la pena inflitta in primo grado. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio applicato per il reato contestato al capo B dell'imputazione, come riqualificato in violenza privata, perché la Corte ha previsto un aumento anche per la pena pecuniaria, sebbene per il reato di violenza privata la stessa non sia prevista. 3.11 ricorso è manifestamente infondato. Il delitto di violenza privata è punito con la sola pena detentiva ma, nel caso in esame, la pena è stata determinata come aumento in continuazione sulla pena base del reato più grave di rapina, che prevede la pena congiunta. La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in materia dalla più recente pronuncia delle Sezioni unite in tema (Sez. U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018 Ud. (dep. 24/09/2018 ) Rv. 273751 - 01), che ha esplicitamente richiamato in motivazione, osservando che nel caso di riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati, se quello più grave è punito con pena eterogenea e il reato satellite con sola pena detentiva, come nel caso di specie, l'aumento per continuazione viene operato sulla pena detentiva e sulla pena pecuniaria, anche se quest'ultima sanzione non è prevista per il reato satellite. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000, che si ritiene congruo in relazione al grado di colpa nella presentazione del ricorso, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende [OSCURATO:PERSONA] Roma 3 marzo 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAT
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