CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14890/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
egale rappresentantep.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 476/2020pubblicata il 14 settembre 2020.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 4376/2021Numero sezionale 262/2026lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoNumero di raccolta generale 14890/2026Procuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoD ialt ar piugbebltictaozio ne 18/05/2026del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte controricorrente.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOAntonio [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto, con citazione notificata il28 novembre 1994, davanti alla Pretura di Chieti, il Condominio SanCamillo, chiedendo di essere dichiarato titolare della quota di 7,66millesimi di proprietà del medesimo condominio (relativa a un localesottotetto).Ha esposto che il menzionato condominio aveva chiesto ilpagamento di quote condominiali sull’erroneo presupposto che talequota fosse di 9,34 millesimi, con la conseguenza che avrebbe avutodiritto alla restituzione delle maggiori somme versate.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Chieti, che ha preso il posto del Pretore diChieti in seguito alla sua soppressione, nel contraddittorio delle parti,con sentenza n. 468/02, riqualificata la domanda come richiesta dimodifica della tabella millesimale, l’ha respinta per difetto dilegittimazione passiva di parte convenuta.Il Tribunale di Chieti, in sede di appello, con sentenza n.778/2005, ha rigettato il gravame, ma con diversa motivazione.La Corte di cassazione, con sentenza n. 16901 del 4 ottobre2012, ha annullato la sentenza di secondo grado, dichiarando lalegittimazione passiva dell’amministratore di condominio.Il Tribunale di Chieti, in sede di rinvio, con sentenza n. 132/2017,ha dichiarato il diritto del ricorrente a ottenere la restituzione dellesomme versate in eccesso.Quest’ultima decisione è stata oggetto di ricorso per cassazionedi [OSCURATO:PERSONA] per ragioni attinenti alla liquidazione dellespese di lite e, in via incidentale, del [OSCURATO:PERSONA], chel’ha censurata perché non avrebbe accertato se controparte avesseo meno versato le somme delle quali aveva domandato laNumero registro generale 4376/2021Numero sezionale 262/2026restituzione e non avrebbe tenuto conto del credito fatto valere inNumero di raccolta generale 14890/2026via di compensazione sulla base del decreto ingiuntivo n. 15Da4ta/ p1u9bb9lic1az.io ne 18/05/2026La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale conordinanza n. 15180/2019.Il Tribunale di Chieti, ancora quale giudice del rinvio, nelcontraddittorio delle parti, con sentenza n. 476/2020, ha datoragione al [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sullabase di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.Il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. FulvioTroncone, ha depositato conclusioni scritte.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa inprossimità della pubblica udienza.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. e 2909 c.c., il contrasto fragiudicati e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.Sostiene che non vi sarebbe stato nessun giudicato in ordineall’esistenza dell’eccezione di compensazione sollevata dalCondominio [OSCURATO:PERSONA], anche perché mai proposta nei gradiprecedenti.Inoltre, il giudice di appello non si sarebbe pronunciato quantoalla formazione di un giudicato sull’indicata eccezione dicompensazione e non avrebbe valutato la permanenza dell’eccezionein esame per le fasi successive alla pronuncia dell’ordinanza n.15180/2019 della Suprema Corte.La censura è infondata.La ratio principale della decisione impugnata attieneall’accertamento secondo cui l’attuale ricorrente “non ha fornitoalcuna prova di avere effettuato i pagamenti indebiti di cui ha chiestola restituzione”.Numero registro generale 4376/2021Numero sezionale 262/2026Numero di raccolta generale 14890/2026Questo passaggio motivazionale non è stato specificamenteData pubblicazione 18/05/2026impugnato e, quindi, l’intera decisione di appello è ormai passata ingiudicato.Inoltre, si evidenzia che questa Sezione della Corte dicassazione, con ordinanza n. 15180/2019, ha accolto il ricorsoincidentale del [OSCURATO:PERSONA], perché il Tribunale di Chietiavrebbe omesso di esaminare “un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1n. 3 e 5 c.p.c., per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsisull’eccezione di compensazione, formulata dal condominio nelgiudizio di primo grado, avente ad oggetto le somme richieste inrestituzione dallo Scampoli, in caso di erroneo calcolo della sua quotacondominiale, e quelle dovute per oneri condominiali non pagati”.Ad avviso del precedente Collegio, “il giudice d’appello è incorsonella violazione dell’art. 346 c.p.c., per avere omesso di esaminarel’eccezione di compensazione tra le somme calcolate sulla base deglioriginari millesimi, attribuiti allo Scampoli, pari a 9,34 e quelleaccertate in giudizio pari a 7,66. Tale richiesta era contenuta nellacomparsa di costituzione del condominio nel giudizio di primo gradoed in grado d’appello (v. in particolare pag. 3 comparsa dicostituzione in quello del Condominio)”.Sulla base di quanto sopra deve ritenersi del tutto privo di rilievoil fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno espressamenteriproposto nel secondo giudizio di appello l’eccezione dicompensazione in esame la quale, comunque, era ormai divenutaoggetto del contendere e doveva essere valutata per espressodisposto della Suprema Corte.Peraltro, in tema di giudizio di rinvio prosecutorio, lariassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo lestesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice delrinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni giàformulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l’ipotesiNumero registro generale 4376/2021Numero sezionale 262/2026di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nellaNumero di raccolta generale 14890/2026contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domDatan pdubeb liecadzio ne 18/05/2026eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loroformale ed espressa riproposizione (Cass., Sez. 2, n. 12065 del 3maggio 2024).Per l’esattezza, in caso di cassazione con rinvio, il giudice dimerito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciatodalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti dellacontroversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasidel giudizio deve esaminare ex novo il fatto della lite e pronunciarsisu tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti statiprocessuali, indipendentemente dalla relativa riproposizione, senzache rilevi l’eventuale contumacia della parte interessata, che non puòimplicare rinuncia o abbandono delle richieste già specificamenterassegnate od acquisite al giudizio; ne consegue che dallacontumacia della parte nel giudizio di rinvio non può derivare larinuncia alle domande riproposte nel grado di appello e, pertanto,non sussiste alcuna preclusione da giudicato interno (Cass., Sez. 5,n. 4070 del 12 febbraio 2019).2) Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. perché il Tribunale di Chieti avrebbe errato aritenere che l’importo da lui pagato in eccesso fosse pari a £ 62.615.Infatti, l’accertamento del CTU, che il tribunale avrebberichiamato, sarebbe stato parziale e la sentenza n. 132/2017 delTribunale di Chieti, emessa in seguito alla decisione n. 16901/12della Corte di cassazione, non avrebbe contenuto riferimenti sulpunto.Con il terzo motivo il ricorrente rappresenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c.Lamenta che la CTU, che sarebbe stata disposta in ordine allespese oggetto del decreto ingiuntivo, non si sarebbe potuta svolgereNumero registro generale 4376/2021Numero sezionale 262/2026per responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], che le dette speseNumero di raccolta generale 14890/2026sarebbero state corrisposte, che il decreto ingiuntivo sarebDbatae p usbtbalictaozio ne 18/05/2026oggetto di rinuncia implicita e che l’eccezione di prescrizione delrelativo credito sarebbe stata opposta nel “controricorso in ricorsoincidentale” del 21 luglio 2017.Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente,stante la stretta connessione, sono inammissibili.In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa allaviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non puòporsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiutadal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbiaposto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovverodisposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova,recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggettiinvece a valutazione (Cass., Sez. 1, n. 6774 del 1° marzo 2022).Nella specie, invece, il ricorrente contesta, nella sostanza, lavalutazione delle risultanze della CTU disposta in sede di merito,senza neppure riportarne, almeno in sintesi rilevante, il contenuto.Del tutto generico è, poi, il riferimento alla sentenza del 2017 delTribunale di Chieti.Si precisa, infine, che: a) dalla sentenza risulta lo svolgimento diuna CTU; b) non emerge che il decreto ingiuntivo n. 154/1991 siastato oggetto di rinuncia implicita; c) è lo stesso ricorrente,affermando che, in un giudizio introdotto con citazione notificata il28 novembre 1994, l’eccezione di prescrizione del relativo creditosarebbe stata opposta nel “controricorso in ricorso incidentale” del21 luglio 2017, a confermarne l’irritualità.3) Il ricorso è rigettato.Numero registro generale 4376/2021Numero sezionale 262/2026Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate comeNumero di raccolta generale 14890/2026in dispositivo. Data pubblicazione 18/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.M- rigetta il ricorso;- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida incomplessivi € 2.300,00 per compenso ed in € 200,00 per esborsi,oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 5 febbraio2026.Il giudice estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]