CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 19636/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso;letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale in data05/05/2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 3 ottobre 2025, inriforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Forlì del 10 ottobre 2023,dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di truffa aggravata allo stesso ascrittostabilendo nei confronti dello stesso la pena di mesi nove di reclusione ed euro500,00 di multa.2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensoridell’imputato, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motiviqui riassunti:- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen.ed all'art. 11 della legge regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] numero 16 del 2004; silamentava, in particolare, l'errata interpretazione della nozione di “casa vacanze”offerta dal giudice di appello attraverso una indebita sovrapposizione tra ladestinazione d'uso stabilita dalla normativa vigente, la proprietà degli immobilied il suo concreto godimento; ed infatti, si osservava, come nulla vietasse lacessione delle case vacanze a più soggetti che ne godono in conformità all'usoconsentito dallo strumento urbanistico, mentre, la titolarità del bene produttivo,non implica per ciò solo l'obbligo di gestione imprenditoriale, circostanza questarisultante anche dalle dichiarazioni rese dal Notaio, escusso nel corso delprocedimento, che ribadivano la piena legittimità dell'attribuzione in proprietà;sul punto si lamentava anche il vizio di motivazione sotto il profilo della necessitàdella motivazione rafforzata, non avendo i giudici di appello adeguatamenteconfutato le considerazioni di quello di primo grado; si deduceva, poi, iltravisamento della prova costituita dal contratto preliminare di compravenditanel contesto del quale si faceva riferimento ad una unità abitativa ad uso casavacanza insistente nell'intero fabbricato ed alla porzione di proprietà che venivaacquistata; esposta la piena regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile,provata dalla revoca della confisca, si deduceva come le persone offese eranostate espressamente edotte delle caratteristiche e delle limitazioni d'uso degliimmobili che acquistavano cosicché la Corte di appello aveva effettuato plurimitravisamenti per omissione delle prove dichiarative ed in particolare di quelle resedal Notaio rogante; inoltre venivano richiamate ulteriori dichiarazioni testimonialinonché l'irrilevanza dell'avviso pubblicitario rispetto al contenuto del contrattostipulato, perfettamente chiaro quanto all'oggetto del bene compravenduto; laCorte territoriale aveva anche violato la regola dell'affermazione di responsabilitàoltre ogni ragionevole dubbio;-violazione di legge e difetto di motivazione quanto al trattamentosanzionatorio non essendosi tenuto conto dell'intervenuto dissequestrodell'immobile ritornato nella piena disponibilità delle persone offese ed allamancata concessione del beneficio della sospensione condizionale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.2. In relazione al primo motivo, evidenzia il Collegio come il giudice di appellosia pervenuto alla decisione di riforma e di condanna dell'imputato per il contestatodelitto di truffa aggravata a seguito della rivalutazione di prove documentalinonché della rinnovazione istruttoria in secondo grado, svolta nel rispetto delladisciplina dettata dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., sulla base delle qualiha ritenuto che la vendita dell'immobile costituito da una casa vacanze integrassela contestata ipotesi delittuosa. A tale conclusione il giudice di secondo grado èpervenuto valorizzando alcuni elementi certamente significativi costituiti, in primoluogo, dalla definitiva affermazione di responsabilità dell'imputato e del Notaiorogante per il reato di lottizzazione abusiva consumato mediante la venditafrazionata dei singoli appartamenti. Inoltre, a seguito della rinnovazioneistruttoria, veniva rivalutata la dichiarazione della persona offesa circa le intenzionidegli acquirenti ed il cartello pubblicitario posto fuori dall'immobile oltre che ilcontenuto dei contratti (preliminare e definitivo) che si assumevano ingannatori efrutto della condotta decettiva posta in essere dall'imputato; il tutto facevapervenire alla conclusione che ad essere ceduta non era un'abitazione destinabilea residenza privata bensì un'attività destinata alla ricezione di turisti.2.1. Invero, il motivo di ricorso propone una interpretazione dell’art. 11, leggeregionale [OSCURATO:PERSONA] n. 16/2004, su elementi giuridici del tutto avulsi dalpercorso logico-argomentativo della Corte d’Appello di Bologna che, di contro, si èsoffermata sulla possibilità, accordata da tale legge, di mettere a frutto le case-vacanza anche da parte di soggetti sprovvisti di qualifica imprenditoriale, quandoil riferimento della Corte territoriale al fatto che le persone offese non fosseroimprenditori era volto a sottolineare la loro intenzione di utilizzare l’immobile comeseconda casa di vacanza per se stessi, non già di compiere un’operazioneimmobiliare volta a metterla a frutto in senso imprenditoriale.2.2. Ad ulteriore sostegno della correttezza della propria conclusione, ilgiudice di appello ha anche richiamato l'esito definitivo del separato giudizioconcluso dinanzi questa Corte di legittimità a carico dello stesso ricorrente peranaloghi fatti e nel contesto del quale si è proprio affermato che:” vi era stataevidente dissimulazione della reale natura e dei limiti all’utilizzo del bene offertoin vendita … il comportamento gravemente omissivo dell'odierno ricorrente, chenei documenti esaminati non forniva chiara ed esaustiva informazione allecontroparti in ordine ai limiti di utilizzazione dell'immobile che si accingevano adacquistare e li induceva a sottoscrivere il contratto preliminare e successivamentea stipulare il rogito, ignorando i limiti di utilizzo degli appartamenti offerti invendita, che imponevano nella sostanza di destinare l’immobile esclusivamentealla locazione turistica, destinazione incompatibile con gli scopi di godimentopersonale che i predetti coltivavano” (Sez. 2, n. 28170 del 2025 non mass.).Pertanto, a nulla rileva la commerciabilità del bene che pure il ricorso vuoleindividuare quale elemento decisivo ma l’avvenuta rappresentazione al momentodelle trattative e del successivo acquisto di una destinazione d’uso risultata poinon confacente alla natura dell’insediamento abitativo che ha integrato la condottatruffaldina.2.3. Ne deriva affermare che il percorso motivazionale adottato dallasentenza di appello di riforma della pronuncia assolutoria di primo grado apparedel tutto esente dai lamentati vizi e che il ricorso propone una non consentitalettura alternativa delle prove interpretate in assenza di travisamenti decisivi edesposte senza alcuna manifesta illogicità.3. Quanto al secondo motivo non paiono censurabili le conclusioni della Cortedi appello in ordine alla determinazione della pena esposte a pagina 11 dellamotivazione nonché quelle relative all'impossibilità di formulare una prognosipositiva tale da giustificare la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen.ed esposte alla successiva pagina 12 in assenza di qualsiasi illogicità.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento dellespese processuali.4. Va infine precisato che il rigetto del ricorso non comporta alcun effetto inpunto di prescrizione poiché, al fatto in esame, consumato il 27 luglio 2018, vaapplicato il principio delle Sezioni Unite “Polichetti” secondo cui la disciplina dellasospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testointrodotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessinel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reaticommessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla leggen. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv.288175-01). E nel caso in esame con le sospensioni tra la sentenza di primo gradoe l’appello e quella successiva tra appello e giudizio di legittimità l’effetto estintivomaturerà soltanto l’8 dicembre del 2027. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.Roma, 13 maggio 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAndrea Pellegrino