CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34891/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAfissato il ricorso con il rito scritto, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] MILO, che ha concluso per raccoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] MILO avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino in data 30 marzo 2022 con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di tentato omicidio plurimo (artt. 81, 56, 575 cod. pen. — capo A) e di detenzione e porto di un'arma comune da sparo (artt. 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 — capo C), ritenendo sussistenti la gravità indiziaria e le esigenze cautelari. 2. [OSCURATO:PERSONA] MILO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione. Il ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti, avendo egli sparato a solo scopo difensivo, senza volontà omicida, nonché la qualificazione giuridica del reato di cui al capo C), non trattandosi di un'arma da guerra, sicché il fatto doveva essere riqualificato a norma dell'art. 697 cod. pen., e, comunque, doveva essere concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967, trattandosi di una pistola Beretta cal. 7,65. Quanto alle esigenze cautelari, non è stato tenuto presente l'atteggiamento collaborativo dal quale doveva dedursi l'adeguatezza di una misura meno afflittiva. 3. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con una motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 3.1. Il ricorso è totalmente privo di capacità critica perché si limita a riproporre, senza confrontarsi con l'ordinanza impugnata, le argomentazioni già proposte in sede di riesame e puntualmente esaminate dal Tribunale. 3.2. Manca, in effetti, qualunque crìtica alle argomentazioni che riguardano la ricostruzione dei fatti, effettuata sulla base delle non contestate indagini di polizia giudiziaria, mentre la tesi difensiva è stata motivatamente giudicata non credibile e priva di riscontri con una motivazione che il ricorso omette del tutto di criticare. 3.3. Anche con riguardo alla volontà omicida, il ricorso si limita a riprodurre le generiche contestazioni effettuate in sede di riesame, senza confrontarsi con la numerosità dei colpi esplosi, la direzione impressa agli stessi e i fori rinvenuti sul veicolo a bordo del quale, a breve distanza dallo sparatore, si erano rifugiate le vittime non appena notato l'imputato che si avventava contro di loro con l'arma in pugno. 3.4. È de-assiale, del resto, la questione della qualificazione giuridica del reato di cui al capo C) poiché risultano contestate le fattispecie ex artt. 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 di detenzione e porto illegali di un'arma comune da sparo, qual è, senza dubbio, la pistola Beretta cal. 7,65, sicché non si comprende a la richiesta di riqualificazione nella contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. È del tutto generica e assertiva la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 che il Tribunale ha motivatamente T r a s m e s s escluso. 3.5. Con riguardo alle esigenze cautelari il ricorso è generico perché non si confronta con la motivazione che ha evidenziato la gravità del fatto, la pericolosità dell'imputato, desunta, tra l'altro, dalla disponibilità di un'arma da sparo di illecita provenienza, e dalla evidente incapacità dello stesso di autocontrollarsi, tanto che i delitti sono stati consumati mentre l'indagato si trovava ristretto agli arresti domiciliari per altra causa. 3.6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, dísp. at