CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 38172/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35189/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato inROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; -intimati- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 692/2018 , depositata il11/06/2018, R.G.N. 1995/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 11 giugno 2018, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al computo della maggiorazione per lavoro notturno nella base di calcolo degli istituti contrattuali indiretti (ferie, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, t.f.r., indennità sostitutiva del preavviso, malattia, infortunio) e rigettato le altre loro domande; 2. la Corte territoriale ha preliminarmente ribadito l’inesistenza nel nostro ordinamento di un principio di omnicomprensività della retribuzione ai fini degli istituti indiretti e richiamato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità in ordine all’insufficienza della sistematicità della prestazione di lavoro notturno al fine dell’erogazione della relativa maggiorazione, a differenza che per il t.f.r. e l’indennità di anzianità, occorrendo il riferimento della contrattazione collettiva alla retribuzione normale o, come altrimenti indicata, ordinaria o di fatto o globale di fatto; 3. in esito ad un’argomentata interpretazione letterale e sistematica (in combinazione in particolare con gli artt. 20, 23 e 24) dell’art. 39del CCNL per le imprese di [OSCURATO:PERSONA], essa ha quindi condiviso la lettura, siccome corretta, della locuzione normativa “prestazione notturna continuativa” alla stregua di prestazione regolaree non già esclusiva; 4. con atto notificato il 27 novembre 2018, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., mentre i lavoratori intimati non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 39 CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, per l’erroneo riconoscimento di spettanza al lavoratore dell’indennità di maggiorazione per lavoro notturno anche sugli istituti indiretti (ferie, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, t.f.r., indennità sostitutiva del preavviso, malattia, infortunio), premessa la necessaria concorrenza di una previsione della contrattazione collettiva con la sua prestazione sistematica e non occasionale. La società si duole che la Corte d’appello abbia individuato una tale previsione nell’art. 39 CCNL denunciato, in esito ad una non corretta interpretazione, in violazione del prioritario criterio ermeneutico del significato letterale, del sintagma “continuativo” inteso come “regolare”, ossia con cadenza ripetitiva, anziché come “costante”, nel senso di “ininterrotto”, “stabile”, “permanente”: essendo indiscussa la turnazione del lavoratore in orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.30), in alternanza con gli orari diurni dalle ore 6.00 alle ore 14.30 e dalle ore 13.40 alle ore 22.00 (primo motivo); 2. essa deduce inoltre violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 c.c. in relazione all’art. 39 CCNL cit., per non corretta utilizzazione del canone ermeneutico logico sistematico in relazione agli artt. 20 (definizione di retribuzione globale mensile), 23 (tredicesima mensilità) e 24 (quattordicesima mensilità) del CCNL per le imprese di [OSCURATO:PERSONA], contenenti il riferimento alla definizione di retribuzione globale mensile alla stregua di “compenso corrisposto con carattere di continuità”: nozione diversa da quella di “prestazione continuativa” (notturna), con attribuzione di un senso sostanzialmente obliterante la specifica previsione dell’art. 39, riguardante ipotesi peculiari (“nei soli casi … ”) di prestazione di lavoro notturno (secondo motivo); 3. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati; 4. le maggiorazioni retributive e leindennità erogate in corrispettivo di prestazioni dilavoro notturno, non occasionali, costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali, concorrono -ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli art. 2120 e 2121 c.c., ed in assenza di deroghe introdotte successivamente all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 - alla composizione della base di computo dell'indennitàdi anzianità e del trattamento di fine rapporto (Cass. 21 maggio 2012, n. 7987); 4.1. quanto agli altri istituti indiretti (tredicesima, quattordicesima mensilità, indennità di ferie),“questa Corte ha più volte osservato, anche con riferimento alla stessa maggiorazione retributiva per lavoro notturno (nel caso di specie riconosciuta sotto forma di risarcimento), che la circostanza che il lavoro notturno sia prestato con regolarità secondo turni periodici -e cioè con modalità che, a norma dell'art. 2108, secondo comma c.c., escluderebbero la necessità di una maggiorazione retributiva - non comporta la necessaria incidenza della maggiorazione retributiva spettante per il lavoro notturno nel computo di quei trattamenti economici - quali le mensilità supplementari - per i quali la legge non impone il riferimento ad una nozione omnicomprensiva di retribuzione (Cass. 17 ottobre 2001, n. 12683), salva diversa disposizione contrattuale collettiva od individuale (Cass. 23 febbraio 2007, n. 4270; Cass. 7 febbraio 2008, n. 2872). ... Questa Corte ha più volte osservato (Cass. 12920/03; Cass.17769/03; Cass. 4270/07) che ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non esistendo nel nostro ordinamento il principio di omnicomprensività della retribuzione, non è sufficiente l'accertamento della sistematicità e non occasionalità delle prestazioni notturne, occorrendo verificare se la contrattazione collettiva faccia riferimento ad esse, stabilendone la computabilità nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie.” (Cass. 21 maggio 2012, n. 7987, in motivazione, subp.to 3); 5. è noto che in sede di legittimità i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, denunciati di violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (come modificato dall'art. 2 d.lg. 40/2006), siano oggetto di diretta interpretazione di questa Corte per la loro parificazione sul pianoprocessuale a quella delle norme di diritto, in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.): ossia, quale criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione; senza necessità, per l’ammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti(Cass. 19 marzo 2014, n. 6335; Cass. 9 settembre 2014, n. 18946; Cass. 28 maggio 2018, n. 13265; Cass. 18 novembre 2019, n. 29893; Cass. 12 aprile 2021, n. 9583); 6. nell’interpretazione diretta, che compete a questa Corte, del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi applicabile ratione temporis (19 dicembre 2007), occorre rilevare che esso prevede: “Nei soli casi di prestazione notturna continuativa, la relativa maggiorazione dovrà essere computata nei seguenti istituti contrattuali: a) ferie; b) festività; c) 13.ma mensilità; d) 14.ma mensilità; e) TFR; f) indennità sostitutiva di preavviso; g) malattia e infortunio” (art. 38, penultimo comma); che, in particolare: “E' considerato lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 del mattino. … Agli effetti legali è considerato "lavoratore notturno" il lavoratore che: - co n riferimento al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 22,00 e le ore 5,00; l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di "lavoratore notturno"; - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22,00 e le ore 5,00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, da riproporzionare, per il part – time verticale e misto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) del decreto legislativo n. 66/2003”(art. 39, primo e terzo comma); 7. nel caso di specie, è indiscussa la turnazione dei lavoratori in orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.30), in alternanza con gli orari diurni dalle ore 6.00 alle ore 14.30 e dalle ore 13.40 alle ore 22.00; sicché, essi hanno svolto in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22,00 e le ore 5,00 per più di una settimana al mese, così superando il minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, ben dovendo essere qualificato “lavoratore notturno"; pertanto, la loro “prestazione notturna” non può che essere, in quanto reiterata con la regolarità cui lo stesso CCNL attribuisce a chi la presti detta qualificazione, alla stregua di “continuativa”; 8. dalla superiore acquisizione interpretativa consegue la spettanza, in loro favore, della relativa maggiorazione negli istituti contrattuali indiretti indicati dai citati articoli del CCNL, anche alla luce del criterio logico- sistematico, per il richiamo, nella determinazione della tredicesima e della quattordicesima mensilità (artt. 20 e 21 CCNL cit.) della “retribuzione mensile globale percepita”, per tale intesa “quella risultantedalla somma della retribuzione base e di ogni eventuale superminimo o assegno “ad personam”, nonché di ogni altro compenso comunque denominato, corrisposti con carattere di continuità, esclusa ogni somma non avente carattere retributivo (rimborso spese, ecc.).” (art. 18, ultimo comma CCNL cit.); 9. l’approdo interpretativo raggiunto è coerente con l’applicazione del principio ermeneutico di letteralità previsto dall'art. 1362 c.c., quale punto di avvio per una correttainterpretazione di ogni clausola cont rattuale, peraltro in combinazione con il criterio logico -sistematico dell'art. 1363 c.c., che assume, in ragione delle particolari caratteristiche connotanti la contrattazione collettiva, un particolare rilievo, ben più accentuato rispetto a quanto accade per i restanti contratti di diritto comune (Cass. 9 marzo 2005, n. 5140); sicché, sebbene la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazioneletterale delle clausole, si impone il ricorso anche al criterio logico-sistematicostabilito dall'art. 1363 c.c., per desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, dovendosi altresì tenere conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass. 14 aprile 2006, n. 8876; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2267); non potendo allora il giudice, nell'interpretazionedei contratti arrestarsi ad una considerazione “atomistica” delle singole clausole, neppure quando la lorointerpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del “senso letterale delle parole”, poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano devono essere coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza (Cass. 14 aprile 2006, n. 8876; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2267; Cass. 18 novembre 2019, n. 29893); 10. il ricorso deve essere pertanto rigettato, con esenzione da ogni provvedimento sulle spese in assenza di attività difensiva svolta dalle parti intimate e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535) . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricor