CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 novembre 2021
Cassazione n. 36737/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona dell'amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 190, sede della società, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] E AMBIENTE a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5753-2019 della CORTE D'APPELLO di Napoli, depositata il 27.11.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9.11.2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorso avverso la sentenza n. 5753/2019, depositata il 27.11.2019, con cui è stato respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza n. 6637/2015 del 5.5.2015 del Tribunale di Napoli che aveva condannato l’odierna ricorrente al pagamento della complessiva somma pari ad F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 23381/2020 Numero sezionale 9854/2021 Numero di raccolta generale 36737/2021 euro 90.861,14 in favore della predetta società cooperativa, a titolo risarcitorio per la Data pubblicazione 25/11/2021 negoziazione e il pagamento di assegni di traenza in favore di soggetto non legittimato, [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d’Appello - dopo aver ricordato che si era formato il giudicato interno in ordine all’accertamento dell’insussistenza della responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il mancato pagamento di due assegni (negoziati il 3.3.2004 e 28.2.2004), per difetto di appello incidentale sul punto - ha, in primo luogo, evidenziato che, sulla base della giurisprudenza, anche di vertice, espressa da questa Corte, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, 2 comma, cod. civ., precisando altresì trattarsi di responsabilità di natura contrattuale e non già oggettiva; ha inoltre rilevato che l’asserito inadempimento contrattuale della società cooperativa in ordine alla mancata informazione della banca negoziatrice degli avvicendamenti societari - con violazione dell’obbligo assunto con il contratto di conto corrente (così ingenerando in [OSCURATO:PERSONA] un affidamento incolpevole sulla rappresentanza della società creditrice) - era stato compiutamente allegato solo in grado di appello da [OSCURATO:PERSONA] e dunque in modo inammissibile, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., non risultando, peraltro, neanche dimostrata l’esistenza di siffatto obbligo contrattuale la cui violazione non avrebbe, comunque, determinato l’esenzione di responsabilità della banca ai sensi dell’art. 1176 cod. civ., considerato che la variazione dei poteri di rappresentanza era stata iscritta nel registro delle imprese in data 14 aprile 2004 e dunque risultava opponibile ai terzi; ha inoltre osservato che, con missiva spedita prima del 1.4.2004, la Slendit aveva segnalato all’appellante la mancata riscossione da parte della società ed il probabile smarrimento di un assegno (che risultò, poi, pagato al Manco), così che tale segnalazione avrebbe dovuto allertare [OSCURATO:PERSONA] che, invece, pagò altri assegni anche successivamente e dopo l’iscrizione della variazione societaria nel registro delle imprese; - che la [OSCURATO:PERSONA]-SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] E AMBIENTE a r.l ha depositato controricorso con il quale ha resistito alle avverse pretese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che entrambe le parti hanno depositato memoria; F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 23381/2020 Numero sezionale 9854/2021 CONSIDERATO Numero di raccolta generale 36737/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del r.d. n. 1736/1933, in relazione agli artt. 1218, 1176, 2 comma, 1992, cod. civ., sul rilievo che non potesse essere rintracciata la responsabilità della banca negoziatrice dei titoli in ragione della pacifica esistenza dei poteri di rappresentanza della società creditrice conferiti al giratario per l’incasso, il quale risultava non solo aver rilasciato la sua firma nello specimen ma anche aver rivestito la rappresentanza della società al momento della negoziazione dei titoli; 2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 1227 cod. civ., in relazione all’art. 43 r.d. n. 1736/1933, sul rilievo che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla corresponsabilità della società cooperativa nel pagamento dei titoli non rappresentava un’eccezione di merito non rilevabile d’ufficio quanto piuttosto una mera difesa contrapposta all’avversa domanda; 3. che il primo motivo risulta essere inammissibile per come formulato; 3.1 occorre ricordare che - in ordine alla natura giuridica della responsabilità della banca negoziatrice di un assegno dotato di clausola di non trasferibilità - si è espressa la giurisprudenza di vertice di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 12477 del 21/05/2018) che, in seguito ad un annoso dibattito giurisprudenziale dispiegatosi dal 1958, ha fissato il principio secondo cui - ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni) - la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, cod. civ.; nel percorso che ha portato alla decisione delle S.U. ora ricordata non può, tuttavia, essere dimenticato altro fondamentale arresto giurisprudenziale rappresentato sempre dalla sentenza espressa, nel massimo consesso di questa Corte, nel pronunciamento n. 14712 del 2007, che è intervenuto a comporre un precedente contrasto di giurisprudenza sorto circa la natura (contrattuale, extracontrattuale o ex lege) della responsabilità derivante dal pagamento dell'assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore ed alla conseguente durata - decennale o quinquennale - del termine di prescrizione dell'azione di risarcimento proposta dal danneggiato. Con tale pronuncia le Sezioni Unite - ribadito preliminarmente che l'espressione "colui che paga", adoperata dall'art. 43, 2 comma, l.a., va intesa in senso ampio, sì da riferirsi F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 23381/2020 Numero sezionale 9854/2021 Numero di raccolta generale 36737/2021 non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche Data pubblicazione 25/11/2021 alla banca negoziatrice (che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento) - hanno riconosciuto natura contrattuale alla responsabilità cui si espone il banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata. È necessario ricordare che la conclusione non trova fondamento nel consueto argomento utilizzato dalla tesi contrattualistica (secondo la quale la banca girataria per l'incasso, oltre ad essere mandataria del girante, sarebbe sostituta della trattaria nell'esplicazione del servizio bancario per quanto attiene all'identificazione del presentatore ed al conseguente pagamento), ma nella c.d. teoria del contatto sociale qualificato, ravvisabile ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto; ed è proprio sulla scorta di queste considerazioni, che le S.U. del 2018 hanno ribadito il principio secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso; così, una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 cod. civ. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. - non risulta più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore, con la conseguenza che, sulla base dei suesposti principi, nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le è F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 23381/2020 Numero sezionale 9854/2021 Numero di raccolta generale 36737/2021 imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che Data pubblicazione 25/11/2021 è quella nascente, ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve. 3.2 che la sentenza impugnata non si è, invero, discostata dai principi di diritto affermati nell’ultimo arresto delle S.U. sopra ricordato (e qui riaffermati) e ha correttamente ricondotto il profilo dell’eventuale responsabilità della banca negoziatrice del titolo nell’alveo della responsabilità contrattuale; 3.3 che le doglianze proposte dal ricorrente – oltre che richiedere un irricevibile riesame di merito della questio facti, invece inibito a questo giudice di legittimità – non censurano neanche le ulteriori rationes decidendi poste a sostegno dell’accertamento della responsabilità della banca negoziatrice dei titoli, e cioè, da un lato, la tardività ex art. 345 cod. proc. civ. dell’eccezione sollevata sul profilo della corresponsabilità della società creditrice nella negoziazione degli assegni (sulla base del rilievo che la questione sarebbe stata sollevata solo nel giudizio di appello) e, dall’altro, l’assenza comunque di un obbligo contrattuale in ordine alla comunicazione alla banca delle variazioni societarie nei poteri di rappresentanza della società, oltre che l’intervenuta pubblicazione nel registro delle imprese del nuovo legale rappresentante della società stessa; che, pertanto, la mancata impugnazione delle predette rationes rende superfluo l’esame delle ulteriori doglianze; 3.4 che anche il secondo motivo di censura è inammissibile per come formulato perché volto, di nuovo, ad una rivisitazione della questio facti e perché la dedotta violazione dell’art. 1227 risulta essere prospettata, nei termini di violazione di legge, solo in questo giudizio di legittimità; 3.5 che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in € 7.600 di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 23381/2020 Numero sezionale 9854/2021 Numero di raccolta generale 36737/2021 Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il Data pubblicazione 25/11/20219.11.2021 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F