CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 2026
Cassazione n. 30064/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atto che il ricorso è stato trattato con procedura de plano a norma dell’art. 610, comma5-bis, cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e in accoglimento del concordato prospettato dalle parti,riduceva ad anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] peril delitto di truffa aggravata in concorso ascrittogli in rubrica.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:2.1 la violazione di legge per effetto della mancata declaratoria di estinzione del reato perprescrizione sull’assunto che il termine massimo, computato a norma degli artt. 157 e 161cod.pen., sia spirato in data 13 luglio 2024;2.2 l’omessa, insufficiente o carente motivazione per avere la Corte di merito rassegnato unamotivazione del tutto deficitaria che non consente di comprendere le ragioni alla base delladecisione.3. Il ricorso è inammissibile.Il primo motivo è manifestamente infondato. Nei confronti dell’imputato è stata contestata eritenuta la recidiva reiterata e specifica che, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale,incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo,cod. pen., sia sull'entità della proroga del suddetto termine in presenza di atti interruttivi, aisensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv.274721 – 01;Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv. 285267 - 01). La circostanza è stataconsiderata dalle parti nel computo della pena ratificato dalla Corte territoriale per quantoemerge a pag. 5 della sentenza impugnata. Pertanto, avuto riguardo all’epoca di consumazionedel reato di truffa aggravata contestato al ricorrente (13/7/2015) e applicato il criteriomoderatore dell’art. 63, comma 4, cod.pen. in presenza di più circostanze ad effetto speciale, iltermine massimo di perenzione dell’azione penale, pari ad anni undici, mesi uno, giorni dieci direclusione, non era spirato al momento dell’emissione della sentenza impugnata in data 24 aprile2026 e sarebbe venuto a maturazione non prima del 23 agosto 2026.4. Il secondo motivo è del tutto generico e, comunque, non consentito lamentando un vizio dimotivazione che in relazione ai profili di responsabilità è precluso dall’avvenuta rinuncia algravame di merito mentre l’entità della pena concordata, frutto di accordo pattizio, è esente darilievi in punto di illegalità.4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni a normadell’art. 616 cod.proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Coì deciso in Roma il 24 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]