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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 33895/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale, da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, riportata per condanne relative ai reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, quattro omicidi e altro, sottoposto dal 27/04/1997 al regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354; Osservato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge, in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento; Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).

Rilevato, quindi, che il Tribunale di sorveglianza ha ampiamente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti: - l'elevato spessore criminale del ricorrente (al riguardo, si fa riferimento alla sua biografia criminale e, in particolare, al suo inserimento, come elemento di vertice, nella consorteria mafiosa del mandamento di [OSCURATO:PERSONA], nonché al fatto di essersi reso responsabile di plurimi omicidi, posti in essere con funzione strategica di controllo del territorio); - la capacità di mantenere rapporti con la consorteria mafiosa di appartenenza, non venuta meno con la sola - pur protratta - detenzione, connotata nel caso di specie da condotta non sempre regolare (reati commessi durante la detenzione e infrazioni disciplinari temporalmente collocate in tempi anche recenti, in particolare al 2023); - la perdurante e attuale operatività del clan (segnatamente, vi è nel provvedimento impugnato il riferimento a indagini nelle quali sono coinvolti il nipote e il fratello del ricorrente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi un'ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale, da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, riportata per condanne relative ai reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, quattro omicidi e altro, sottoposto dal 27/04/1997 al regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354; Osservato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge, in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento; Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). Rilevato, quindi, che il Tribunale di sorveglianza ha ampiamente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti: - l'elevato spessore criminale del ricorrente (al riguardo, si fa riferimento alla sua biografia criminale e, in particolare, al suo inserimento, come elemento di vertice, nella consorteria mafiosa del mandamento di [OSCURATO:PERSONA], nonché al fatto di essersi reso responsabile di plurimi omicidi, posti in essere con funzione strategica di controllo del territorio); - la capacità di mantenere rapporti con la consorteria mafiosa di appartenenza, non venuta meno con la sola - pur protratta - detenzione, connotata nel caso di specie da condotta non sempre regolare (reati commessi durante la detenzione e infrazioni disciplinari temporalmente collocate in tempi anche recenti, in particolare al 2023); - la perdurante e attuale operatività del clan (segnatamente, vi è nel provvedimento impugnato il riferimento a indagini nelle quali sono coinvolti il nipote e il fratello del ricorrente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi un'ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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