CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01781/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 21 marzo 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Chieti in data 6 settembre 2021 confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 477 e 482 e 494 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata, con il riferimento alla circostanza che la foto apposta sul documento raffigurasse il ricorrente e, soprattutto, che la stessa fototessera è stata rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, ha dato adeguato e coerente conto del ragionamento seguito e della coerente conclusione sul punto; Considerato che la seconda doglianza, che censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto, come correttamente osservato dal secondo giudice, ciò che rileva ai fini dell'aggravante è il rapporto di strumentalità esistente tra i reati contestati e quelli che comunque, al di là della procedibilità o meno degli stessi, risultano comunque come commessi (cfr. sul punto sempre pagina 4 della sentenza impugnata e Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, Bellilli, Rv. 275456 - 01; Sez. 5, n. 32688 del 14/04/2003, Munar, Rv. 226536 - 01; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.