CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39069/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che il motivo con cui si censura la ritenuta prova della responsabilità con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dagli acquirenti risulta generico e riproduttivo di identica censura smentita dalla Corte di appello che ha valutato essere determinante, a fronte delle lievi e non decisive discrasie tra i vari acquirenti, il contenuto del verbale del personale della polizia municipale che ebbe a osservare la condotta posta in essere dal ricorrente tesa alla cessione di plurime dosi di sostanza stupefacente del tipo "crack"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/0