CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24825/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 23 febbraio 2021, che ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, ai sensi degli artt. 47, 47 ter e 48 legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla pena di anni due di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 22 febbraio 2002, divenuta definitiva, in ordine al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ab sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 13 ottobre 2000. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che non era possibile concedere alcuna delle misure alternative alla detenzione richieste, poiché il condannato risultava da tempo irreperibile. 2.1. Il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 cod. pen. in relazione gli artt. 3 e 111 Cost. nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'istituto della prescrizione anche nel procedimento esecutivo. A tal fine, nel ricorso si evidenzia che il lasso di tempo di cinque anni intercorso tra l'ordine di carcerazione con contestuale sospensione dell'esecuzione e l'attesa della decisione da parte del Tribunale di sorveglianza in merito alla richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione abbia di fatto comportato un aggravio della posizione del condannato. 2.2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe in maniera errata affermato che l'irreperibilità del condannato fosse ostativa all'esecuzione di qualsiasi misura alternativa alla detenzione. Si evidenzia, inoltre, che nel caso in esame, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, le ricerche di Belgacem erano state limitate ai luoghi indicati nell'art. 159 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La questione di legittimità costituzione è manifestamente infondata, poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Si evidenzia, infatti, che, a tutela delle garanzie costituzionali in sede esecutiva, vi è l'istituto dell'estinzione della pena.1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. A tal fine, si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo il quale la concessione di una misura alternativa alla detenzione presuppone la reperibilità del soggetto per la realizzazione dei fini della risocializzazione. Pertanto, l'opposta situazione di fatto della irreperibilità è incompatibile con la struttura dell'istituto in esame e tale, quindi, da giustificare una declaratoria di inammissibilità de plano da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 1676 del 06/03/2000, Omari, Rv. 215819). Una volta presentata la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, il condannato ha l'obbligo di collaborare con gli operatori del servizio sociale delegati a raccogliere utili informazioni sul suo conto, anche al fine di predisporre un programma di intervento con previsione delle prescrizioni idonee, da un lato, ad assicurare la rieducazione del reo e, dall'altro, a prevenire il pericolo di commissione di nuovi reati. Pertanto, il comportamento del condannato che, dopo aver chiesto la concessione della misura alternativa in esame, faccia perdere le sue tracce, dimostra, senza alcun dubbio, la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale che hanno lo specifico compito di formulare proposte sulla base delle informazioni raccolte. Ne consegue che l'irreperibilità del condannato ben può essere valutata in chiave negativa dal Tribunale di sorveglianza ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto tale comportamento si pone in netto contrasto con le finalità proprie di detto istituto (Sez. 1, n. 811 del 07/02/1996, IMarinkovic, Rv. 2.04015). Il condannato che non fornisca notizie esatte in ordine alla sua situazione sociale, familiare e lavorativa, infatti, dimostra senza alcun dubbio la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale, posto che l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone necessariamente la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione del beneficio, che nel corso dell'esecuzione dello stesso, non bastando la mera esistenza di un domicilio eletto che, pur consentendo la regolare notifica degli atti, non determina automaticamente l'effettiva reperibilità del domiciliato (Sez. 1, n. 3256 del 13/05/1996, Stevanovic, Rv. 205485). L'affidamento in prova al servizio sociale, pertanto, presuppone la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell'esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni (Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, Rv. 276191). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e III3à:l2zunguitly della somma di tr