CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 00585/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PESCARAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della patente di guida con adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 620 c. 1, lett. I), c.p.p.; lette altresì le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per ZITO Sebastiano, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso della Procura generale. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Pescara ha assolto ZITO Sebastiano, imputato del reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c), e 2-bis, codice strada (in Pianella il 1/4/2018) ritenuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., con sospensione della patente di guida. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila, deducendo violazione di legge per avere il giudice applicato la sanzione ammnistrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in un caso aggravato ai sensi dell'art. 186, c. 2-bis, codice strada, per il quale è prevista la revoca. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Silvia SALVADORI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della patente di guida con l'adozione dei provvedimenti ex art. 620 co. 1 lett. I) c.p.p. 4. La difesa dello ZITO ha depositato propria memoria, con conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto. 2. La revoca della parente di guida è imposta dalla norma di cui all'art. 186, c. 2-bis, codice strada, che non consente al giudice di optare (come erroneamente ha fatto il giudicante nella specie) per quella meno grave della sospensione della patente di guida. Ciò anche quando il giudice abbia assolto l'imputato ai sensi dell'art. 131 bis, cod. pen., tale pronuncia implicando un accertamento del fatto di reato (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266.592; sulla natura di tale sentenza, sez. 1, n. 459 del 2/1272020, dep. 02021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280226; sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018, Battistella, Rv. 272877). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, disponendo la revoca della patente di guida in luogo della sospensione della stessa. Deciso il 14 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il pr nte [OSCURATO:PERSONA] overe