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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 10524/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ENNAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che - a fronte della decisione del giudice per le indagini preliminari che ha ritenuto che nella vicenda in esame il fatto andasse correttamente 'qualificato sub art. 423 cod. pen., anzichè sub art. 424 cod. pen., come, invece, rubricato nella richiesta del pubblico ministero - l'unico argomento speso nel ricorso circa l'obbligo per il giudice di disporre il proscioglimento immediato ex art. 459, comma 3, cod. proc. pen., sia in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 25275 del 23/05/2018, PG in proc.

Cuppari, Rv. 274727: in tema di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari, a fronte della richiesta contenente un'errata qualificazione giuridica del fatto, è tenuto a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art.459 cod. proc. pen., senza potere emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. con riferimento al reato erroneamente contestato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di proscioglimento per difetto di querela emessa dal giudice delle indagini preliminari in relazione al contestato reato di cui all'art.388 cod. pen., omettendo di rilevare che il fatto, per come contestato, integrava il delitto di cui all'art.334 cod. pen., procedibile d'ufficio; conforme Sez. 5, Sentenza n. 2982 del 15/12/2011, dep. 2012, PG in proc.

Ji, Rv. 251940); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 22 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ENNAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che - a fronte della decisione del giudice per le indagini preliminari che ha ritenuto che nella vicenda in esame il fatto andasse correttamente 'qualificato sub art. 423 cod. pen., anzichè sub art. 424 cod. pen., come, invece, rubricato nella richiesta del pubblico ministero - l'unico argomento speso nel ricorso circa l'obbligo per il giudice di disporre il proscioglimento immediato ex art. 459, comma 3, cod. proc. pen., sia in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 25275 del 23/05/2018, PG in proc. Cuppari, Rv. 274727: in tema di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari, a fronte della richiesta contenente un'errata qualificazione giuridica del fatto, è tenuto a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art.459 cod. proc. pen., senza potere emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. con riferimento al reato erroneamente contestato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di proscioglimento per difetto di querela emessa dal giudice delle indagini preliminari in relazione al contestato reato di cui all'art.388 cod. pen., omettendo di rilevare che il fatto, per come contestato, integrava il delitto di cui all'art.334 cod. pen., procedibile d'ufficio; conforme Sez. 5, Sentenza n. 2982 del 15/12/2011, dep. 2012, PG in proc. Ji, Rv. 251940); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 22 febbraio 2