CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 20042/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7129-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 06382641006, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4309/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/12/2019; Ric. 2021 n. 07129 sez. ML -ud. 31-03-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in seguito a cassazione con rinvio disposto da questa Corte, ha condannato – per quanto qui ancora rileva – la RAI Radiotelevisione italiana Spa al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], “ai sensi dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, di una indennità onnicomprensiva commisurata a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto”, oltre accessori; 2. La Corte territoriale, al fine di determinare la misura di detta indennità, ha valutato l’anzianità di servizio del lavoratore ed ha considerato che “entrambe le parti non hanno allegato ulteriori circostanze utili all’applicazione dei parametri di quantificazione previsti dalla legge”, giungendo alla liquidazione massima di 12 mensilità; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con unico articolato motivo; ha resistito con controricorso l’intimata; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1. risulta depositato “atto di rinuncia al ricorso per cassazione”, sottoscritto dal procuratore speciale della RAI – [OSCURATO:PERSONA] e dal difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], notificato alla procuratrice della controparte; sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del processo; Ric. 2021 n. 07129 sez. ML -ud. 31-03-2022 -3- 2.quanto alle spese, difetta l'adesione della controparte nelle forme di cui all'art. 391, comma 4, c.p.c.; tuttavia, il tenore dell'atto di rinuncia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità (v. Cass. n. 13181 del 2020; Cass. n. 23349 del 2020; Cass. n. 9917 del 2021) unitamente alla considerazione che la proposta ex art. 380 bis c.p.c. era di “manifesta fondatezza del ricorso”; la declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015); P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spe