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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2024

Cassazione n. 28434/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, perché proposti avverso sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss cpp, per motivi non consentiti, afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità; • Rilevato, pertanto, che I ricorso, deve. essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile é ricorse e condanna q ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, perché proposti avverso sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss cpp, per motivi non consentiti, afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità; • Rilevato, pertanto, che I ricorso, deve. essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile é ricorse e condanna q ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28434/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris