CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 10366/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15530/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 84, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 1787/2020 , pubblicatail 04/12/2020 , R.G.N . 962/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Bari che, aveva dichiarato l’illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] e la sua col locazione in cassa integrazione a zero ore, condannando la società a risarcire i danni in misura pari alla differenza tra la retribuzione spettante nel periodo luglio 2008 - 15/10/2016 e il trattamento di integrazione salariale percepito , oltre accessori come per legge; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con 11 motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; 3. in prossimità dell'adunanza è stata depositat a istanza congiunta dei difensori delle parti, contenente richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, con allegato verbale di conciliazionein sede sindacale; [OSCURATO:PERSONA] 1. dal verbale redatto in sede sindacale in data 4/10/2022, prodotto in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato la lite; la definizione della lite in sede sindacale intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; invero, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata(cfr. Cass. SS.UU. n. 8980 del 2018); 2. le parti hanno regolato le spese in detto verbale, e convenuto sulla integrale compensazione di ogni ulteriore spesa, spettanza e compenso professionale, per cui anche per tale aspetto può ritenersi cessata ogni contesa; 3. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019); P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spese. Così deci