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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29948/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2275/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., conl’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la Sentenza delle Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia n.6811/2023 depositata il 14/08/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava l’atto di recupero di credito n.

TYZCREE00047/2017, relativo al periodo di imposta 2012, notificato in data 21 dicembre 2017 dall'Agenzia delle Entrate - D.P. di Ragusa - [OSCURATO:PERSONA], relativo all'omesso versamento di imposte per euro 331.528,98 a fronte dell’utilizzo in compensazione di un credito d’imposta maggiore di quello spettante in forza dell’art. 1, commi 271-279 della legge n. 296 del 27 dicembre2006.

2. La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello erariale, confermava la sentenza di primo grado, di accoglimento del ricorso, sull’assunto che l’Ufficio aveva violato la disciplina in materia di contraddittorio preventivo, e segnatamente la disposizione di cui all’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che prevede che l’atto impositivo non possa essere emesso prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni,senza indicazione di casi di motivata urgenza.

3. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate, con unico motivoe resiste, con controricorso, la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Amministrazione finanziaria denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.с., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 , rilevando che, nella fattispecie in esame non è previsto l’obbligo di contraddittorio, peraltro in concreto svoltosi con invio di questionario alla contribuente ed invito a produrre documentazione giustificativa.

Comunque, sostiene la ricorrente, nella specie non sarebbe applicabile il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7 cit.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Ai sensi dell’art. 1, comma 421 della l. n. 311 del 2004, ratione temporis vigente, «(…) per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. (…)».

2.2. In via generale, si è affermato che «L'avviso di recupero di credito d'imposta ex art. 1, comma 421, della l. n. 311 del 2004, con cui l'Amministrazione finanziaria può procedere alla riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché delle relative sanzioni ed interessi, ha natura prodromica, e non consequenziale, all'avviso di accertamento, per cui l'omessa adozione di quest'ultimo atto impositivo non incide sulla sua legittimità, né comporta alcuna menomazione del diritto di difesa del contribuente, atteso che, come l'avviso di accertamento, deve essere motivato con riferimento alle ragioni giuridiche ed ai presupposti di fatto dell'azione di recupero ed ha valenza di atto impositivo autonomamente impugnabile ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. (Cass. Sez. 5, 31/03/2017).

2.3. Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, la Circolare illustrativa dell’Agenzia delle entrate n. 38/E dell’11 aprile 2018 esplicava che l’attività di controllo ex postsi concretizzava , secondo gli ordinari passaggi procedurali, seguito dall’Ufficio: nella preliminare verifica dell’esistenza dei presupposti e delle condizioni fissati dalla legge per usufruire dell’agevolazione; nel riscontro dell’esatto ammontare del credito spettante, nonché dell’effettivo ammontare del credito utilizzato in compensazione; nella successiva notifica al contribuente, nei casi di riscontrato indebito utilizzo del credito, di un apposito atto di recupero, contenente l’invito a versare le complessive somme dovute (credito indebitamente utilizzato, interessi e sanzioni) entro sessanta giorni dalla data di notifica; qualora il contribuente non ottemperi all’invito, si procederà alla relativa iscrizione a ruolo a titolo definitivo(Circ., p. 42).

3. Tanto premesso, e con riguardo al rilievo di nullità dell’atto operato dai giudici del merito e qui contestato dalla Difesa erariale, si osserva che, nella specie, non è contestato che l ’attività posta in essere dall’Agenzia delle entrate si sia svolta con modalità esclusivamente cartolari, senza esecuzione di accessi, ispezioni o verifiche nei locali della società contribuente, e tale circostanza emerge anche dalla motivazione della sentenza impugnata.

3.1. Deve pertanto darsi seguito al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, fatti salvi i tributi armonizzati, « In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale "vis expansiva" dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente. (Cass. Sez. 6, 05/11/2020, n. 24793).

4. Merita rilevare, a contrario, che il termine dilatorio in questione è stato ritenuto applicabile anche all'avviso di recupero di credito d'imposta, ma solamente nella differente ipotesi del controll o eseguito presso i locali dell’impresa ( [OSCURATO:PERSONA].

Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23223, e Cass. Sez. 5, 09/07/2014, n. 15634).

4.1. Infine, a ncora d iversa è la fattispecie della revoca del credito di imposta di cui alla l. n. 449 del 1997 per incrementi occupazionali, per la quale è stat a positivamente previs ta l’attivazione del contraddittorio preventivo e rispetto alla quale, comunque, questa Corte ha ritenuto che l'omissione della prescritta comunicazione dell'avvio del procedimento volto ad addivenire alla revoca del credito d'imposta determini l'invalidità del provvedimento adottato, per violazione del principio generale di cui all'art. 7 della l. n. 241 del 1990, solo qualora, senza quella irregolarità e sulla base delle allegazioni del contribuente, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso (Cass. Sez. 5, 21/09/2016, n. 18450).

5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2275/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., conl’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la Sentenza delle Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia n.6811/2023 depositata il 14/08/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava l’atto di recupero di credito n. TYZCREE00047/2017, relativo al periodo di imposta 2012, notificato in data 21 dicembre 2017 dall'Agenzia delle Entrate - D.P. di Ragusa - [OSCURATO:PERSONA], relativo all'omesso versamento di imposte per euro 331.528,98 a fronte dell’utilizzo in compensazione di un credito d’imposta maggiore di quello spettante in forza dell’art. 1, commi 271-279 della legge n. 296 del 27 dicembre2006. 2. La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello erariale, confermava la sentenza di primo grado, di accoglimento del ricorso, sull’assunto che l’Ufficio aveva violato la disciplina in materia di contraddittorio preventivo, e segnatamente la disposizione di cui all’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che prevede che l’atto impositivo non possa essere emesso prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni,senza indicazione di casi di motivata urgenza. 3. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate, con unico motivoe resiste, con controricorso, la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Amministrazione finanziaria denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.с., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 , rilevando che, nella fattispecie in esame non è previsto l’obbligo di contraddittorio, peraltro in concreto svoltosi con invio di questionario alla contribuente ed invito a produrre documentazione giustificativa. Comunque, sostiene la ricorrente, nella specie non sarebbe applicabile il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7 cit. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Ai sensi dell’art. 1, comma 421 della l. n. 311 del 2004, ratione temporis vigente, «(…) per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. (…)». 2.2. In via generale, si è affermato che «L'avviso di recupero di credito d'imposta ex art. 1, comma 421, della l. n. 311 del 2004, con cui l'Amministrazione finanziaria può procedere alla riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché delle relative sanzioni ed interessi, ha natura prodromica, e non consequenziale, all'avviso di accertamento, per cui l'omessa adozione di quest'ultimo atto impositivo non incide sulla sua legittimità, né comporta alcuna menomazione del diritto di difesa del contribuente, atteso che, come l'avviso di accertamento, deve essere motivato con riferimento alle ragioni giuridiche ed ai presupposti di fatto dell'azione di recupero ed ha valenza di atto impositivo autonomamente impugnabile ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. (Cass. Sez. 5, 31/03/2017). 2.3. Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, la Circolare illustrativa dell’Agenzia delle entrate n. 38/E dell’11 aprile 2018 esplicava che l’attività di controllo ex postsi concretizzava , secondo gli ordinari passaggi procedurali, seguito dall’Ufficio: nella preliminare verifica dell’esistenza dei presupposti e delle condizioni fissati dalla legge per usufruire dell’agevolazione; nel riscontro dell’esatto ammontare del credito spettante, nonché dell’effettivo ammontare del credito utilizzato in compensazione; nella successiva notifica al contribuente, nei casi di riscontrato indebito utilizzo del credito, di un apposito atto di recupero, contenente l’invito a versare le complessive somme dovute (credito indebitamente utilizzato, interessi e sanzioni) entro sessanta giorni dalla data di notifica; qualora il contribuente non ottemperi all’invito, si procederà alla relativa iscrizione a ruolo a titolo definitivo(Circ., p. 42). 3. Tanto premesso, e con riguardo al rilievo di nullità dell’atto operato dai giudici del merito e qui contestato dalla Difesa erariale, si osserva che, nella specie, non è contestato che l ’attività posta in essere dall’Agenzia delle entrate si sia svolta con modalità esclusivamente cartolari, senza esecuzione di accessi, ispezioni o verifiche nei locali della società contribuente, e tale circostanza emerge anche dalla motivazione della sentenza impugnata. 3.1. Deve pertanto darsi seguito al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, fatti salvi i tributi armonizzati, « In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale "vis expansiva" dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente. (Cass. Sez. 6, 05/11/2020, n. 24793). 4. Merita rilevare, a contrario, che il termine dilatorio in questione è stato ritenuto applicabile anche all'avviso di recupero di credito d'imposta, ma solamente nella differente ipotesi del controll o eseguito presso i locali dell’impresa ( [OSCURATO:PERSONA]. Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23223, e Cass. Sez. 5, 09/07/2014, n. 15634). 4.1. Infine, a ncora d iversa è la fattispecie della revoca del credito di imposta di cui alla l. n. 449 del 1997 per incrementi occupazionali, per la quale è stat a positivamente previs ta l’attivazione del contraddittorio preventivo e rispetto alla quale, comunque, questa Corte ha ritenuto che l'omissione della prescritta comunicazione dell'avvio del procedimento volto ad addivenire alla revoca del credito d'imposta determini l'invalidità del provvedimento adottato, per violazione del principio generale di cui all'art. 7 della l. n. 241 del 1990, solo qualora, senza quella irregolarità e sulla base delle allegazioni del contribuente, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso (Cass. Sez. 5, 21/09/2016, n. 18450). 5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e
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